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Si intendono per mediatori o broker 'gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione'.
(Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006, art. 2.1, lettera t)

Il broker è un consulente specializzato che assume il ruolo di mediatore tra il cliente e le compagnie assicurative. A differenza degli agenti di assicurazione, il broker opera esclusivamente nell’interesse del cliente da cui riceve mandato, senza alcun vincolo con le compagnie. L’obiettivo del broker è soddisfare le esigenze del cliente andando alla ricerca della soluzione più efficace all’interno della varietà di prodotti esistenti sul mercato.

riferimenti legislativi

La figura del broker inizia a svilupparsi in Italia alla fine degli anni ’60, sulla base di esperienza già consolidate nei paesi anglosassoni. Il riconoscimento ufficiale arriva soltanto a metà degli anni ’80, con la Legge n. 792 del 28 novembre 1984, che istituisce l’Albo Professionale di categoria.

L’esercizio dell’attività di mediazione assicurativa è regolato dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle assicurazioni private), che ha istituito il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Rui), disponibile dal 1 febbraio 2007 e contenente i dati dei soggetti che svolgono tali attività di intermediazione sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia.

Il Rui, istituito in attuazione della Direttiva europea 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, è disciplinato dal Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006 (modificato dal Provv. n. 2720 del 2 luglio 2009), che stabilisce che l’esercizio dell’attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti al Registro. Grazie al Rui il consumatore può disporre di una fotografia completa di tutti soggetti che operano nel campo dell’intermediazione assicurativa.

Il Rui è suddiviso in 5 sezioni:

  • A – agenti;
  • B – broker;
  • C – produttori diretti di imprese di assicurazione;
  • D – banche, intermediari finanziari ex art. 107 del Testo unico bancario, Sim e Poste italiane divisione servizi Bancoposta;
  • E – collaboratori degli intermediari iscritti alle sezioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari).

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