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R.C. CONTRATTUALE
(CONTRACTUAL LIABILITY) È la responsabilità originata dalla violazione di diritti relativi, ossia derivanti da un contratto. La sua caratteristica principale sta nel fatto che essa contiene una presunzione di colpa nei confronti di chi non adempie, in tutto o in parte, all'obbligazione, nel senso che questi risponde dei danni derivanti dal suo inadempimento, ove non riesca a dimostrare che quest'ultimo non è dipeso da sua colpa.  
R.C. DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI
(MOTOR THIRD PARTY LIABILITY) Vedi ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI).  
 
R.C. DELLA FAMIGLIA
(FAMILY LIABILITY) Trattasi di quel complesso di responsabilità, oggetto di assicurazione mediante una polizza apposita, gravanti sui componenti di un nucleo familiare nell'ambito della vita privata. Esso è comprensivo, per esempio, della responsabilità dei genitori per il fatto dei figli minori (art. 2048 C.c.), delle responsabilità per la conduzione dell'alloggio, per la proprietà di animali, per il fatto illecito dei domestici (art. 2049 C.c.) ed eventualmente per gli infortuni sul lavoro da questi subiti (D.P.R. 1124/65) ecc.  
 
R.C. DINAMICA
(ACTIVE LIABILITY) Locuzione che indica la possibilità di arrecare danni a terzi durante lo svolgimento di una determinata attività; concetto questo che si contrappone a quello relativo di danni arrecati ad attività terminata.  
 
R.C. DIRETTA
(DIRECT LIABILITY) È la responsabilità extracontrattuale che incombe direttamente sull'autore del fatto illecito.  
 
R.C. DIVERSI
Vedi R.C. GENERALE.  
 
R.C. EXTRA-CONTRATTUALE
(NON-CONTRACTUAL LIABILITY) È la responsabilità, detta anche aquiliana, derivante dalla violazione di diritti assoluti (alla vita, all'integrità fisica, alla proprietà, ecc.), ossia riconosciuti dalla legge a tutti. Essa si ricollega al principio del "neminem iniuste l3/4dere", riproposto dall'art. 2043 C.c.  
 
R.C. GENERALE
(GENERAL THIRD PARTY LIABILITY) Locuzione ormai definitivamente affermatasi per sostituire quella coniata in precedenza - RC Diversi o RCD - per indicare cumulativamente tutte le configurazioni di assicurazione RC "diverse" da quella concernente la circolazione automobilistica (RC Auto o RCA). Ricomprende anche l'assicurazione della responsabilità civile nei confronti degli operai o, meglio, di prestatori d'opera (RCO).  
 
R.C. INDIRETTA
(INDIRECT LIABILITY) È la responsabilità extracontrattuale, detta anche presunta per fatto altrui, gravante su di un soggetto diverso dall'autore materiale del fatto (illecito).  
 
R.C. OGGETTIVA
(NO FAULT LIABILITY) In senso proprio è una responsabilità che prescinde dall'elemento soggettivo (dolo o colpa) e che sorge in capo al soggetto indicato dal legislatore, in virtù del solo elemento oggettivo (danno), come ad esempio la responsabilità nucleare, di cui alla Legge 1860/62. Infatti nell'ambito del diritto anglo-americano viene indicata con la locuzione "no fault" (letteralmente: nessuna colpa). Tuttavia vengono chiamate oggettive (o quasi-oggettive) anche le responsabilità presunte.  
 
R.C. OPERAI
(EMPLOYERS' LIABILITY) Trattasi della "Responsabilità Civile Operai", più correttamente definita R.C. prestatori d'opera, riguardante: la rivalsa dell'I.N.A.I.L. ex artt. 10 e 11 del DPR 1124/65; le pretese del lavoratore danneggiato per il maggior danno (a prescindere dal danno biologico) rispetto alle prestazioni I.N.A.I.L ed eventualmente il danno biologico subito dal lavoratore stesso. Tali rischi sono coperti dalla polizza R.C. generale, attraverso l'apposita sezione di questa, indicata mediante la sigla R.C.O.  
 
R.C. POSTUMA
(POSTHUMOUS - or DECENNAL - LIABILITY INSURANCE) La responsabilità civile per danni cagionati a terzi da opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la loro produzione o vendita. Esiste per gli edifici una specifica polizza (decennale postuma) ricompresa tra i rischi tecnologici (vedi).  
 
R.C. PRODOTTI
(PRODUCTS LIABILITY) È la responsabilità presunta o semi-oggettiva, gravante sul produttore (e figure a questi assimilate da particolari norme di origine comunitaria) per i danni causati da prodotti difettosi, ossia considerati non sufficientemente sicuri, per difetti di fabbricazione (compresa l'ideazione e la progettazione) e di commercializzazione (scelta dei canali distributivi, presentazione al pubblico, istruzioni per l'uso, ecc.).  
 
R.C. PROFESSIONALE
(PROFESSIONAL LIABILITY) Locuzione che indica la responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri e architetti, amministratori di condomìni, ecc.) per la cattiva esecuzione dei contratti d'opera intellettuale che vengono instaurati con la clientela nell'espletamento della professione. L'assicurazione di tale responsabilità si configura in modo particolare proprio in considerazione del suo aspetto contrattuale, dato che il naturale campo di espansione dell'assicurazione R.C. è quello della responsabilità extra-contrattuale, mentre l'assicurazione della responsabilità contrattuale ha carattere di eccezionalità.  
 
R.C. SMERCIO
(COMMERCIAL LIABILITY) Riguarda la sfera di responsabilità strettamente connessa alla commercializzazione di un prodotto e non alla sua produzione.  
 
R.C.D.
Vedi R.C. GENERALE.  
 
R.I.N.A.
Vedi REGISTRO ITALIANO NAVALE.  
 
RADA
(SURF PORT) Insenatura naturale ove le navi gettano le ancore, non esistendo strutture portuali che consentano l'attracco. Lo sbarco a terra del carico avviene a mezzo di chiatte o maone.  
 
RAMI DANNI
(NON LIFE BRANCHES) Vedi l'elencazione alla voce RAMO.  
 
RAMI ELEMENTARI
(NON MARINE BRANCHES) L'espressione corrisponde alla classificazione dei rischi adottata quando dottrina e legislazione iniziarono le elaborazioni di termini e concetti inerenti le attività lavorative. L'espressione trae origine dagli "elementi naturali" perché, all'epoca, le forme assicurative erano destinate per lo più a proteggere i prodotti del suolo e le cose contro i danni provocati da eventi della natura quali tempesta, fulmine, grandine. Oggigiorno la classificazione dei rischi per Ramo è molto più complessa, ma il termine è rimasto di uso comune nella tradizione assicurativa e nel lessico corrente per i cosiddetti Rami Danni.  
 
RAMO
(BRANCH or LINE) Per Ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari, con il relativo bagaglio tecnico costituito da cognizioni inerenti ai principi assuntivi e liquidativi, alle condizioni generali e particolari di assicurazione ecc. Le direttive comunitarie recepite con la legge italiana 295/78 (direttiva 73/239/C.E.E. modificata dalla direttiva 76/580/C.E.E.) e 742/86 (direttiva 79/267/C.E.E.) sono corredate, rispettivamente, da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni contro i Danni (17 Rami, poi diventati 18 con l'aggiunta del Ramo Assistenza) e da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni sulla Vita, nonché alle operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi. La terminologia inglese, a differenza di quella italiana, distingue i Rami Danni in "marine" (Trasporti in genere) e "non marine" (tutti i restanti).  
 
RAMO VITA
(LIFE BRANCH) Vedi RAMO.  
 
RAPINA
(ROBBERY WITH VIOLENCE or MENACES) Reato contro il patrimonio commesso da chi, con violenza o minaccia, sottrae qualcosa a colui che la detiene legittimamente, ottenendo in tal modo un ingiusto profitto.  
 
RAPPEL
(COMMISSION BONUS or RAPPEL) Termine entrato nell'uso comune per definire compenso di sovraprovvigione agli intermediari (agenti e broker) al raggiungimento di obiettivi predeterminati (produttivi, tecnici, ecc.).  
 
RAPPORTO SINISTRI A PREMI
(LOSS RATIO) Percentuale (detta anche rapporto S/P), che scaturisce dalla comparazione tra i danni con seguito (gi definiti o appostati a riserva) ed i premi relativamente ad un determinato periodo.  
 
RAPPORTO VETERINARIO
(VETERINARY REPORT) Documento richiesto al contraente nell'assicurazione del bestiame allorquando: si verifichi la morte di un animale per infortunio e/o malattia; si sospetti una malattia contagiosa; si intenda accertare la gravidanza di una fattrice (vedi).  
 
RAPPRESENTANZA (DI IMPRESA ESTERA)
(ITALIAN REPRESENTATIVE OF FOREIGN COMPANY) È la rappresentanza, che deve essere dotata di una sede e diretta da un rappresentante generale residente in Italia, istituita nel nostro territorio nazionale da un'impresa estera per esercitare l'assicurazione secondo la legge italiana. Le leggi più recenti, emanate in base a direttive comunitarie, disciplinano diversamente le rappresentanze di imprese provenienti da paesi comunitari e di imprese provenienti da paesi terzi rispetto alla C.E.E.  
 
RATE DI PREMIO
(PREMIUM INSTALMENTS) Importi, scadenti a date contrattualmente prefissate, costituenti l'intera annualità di premio o frazioni di essa. Il premio, infatti, si considera riferito all'anno (salvo diversa pattuizione), ed è interamente dovuto anche quando ne sia stato consentito il frazionamento in due o più rate, con eventuale applicazione di un interesse di frazionamento.  
 
REATO
(CRIME) Violazione di norme penali. I reati si distinguono in DELITTI e CONTRAVVENZIONI secondo la diversa specie delle pene - detentive e/o pecuniarie - previste per essi dalla legge. Per i DELITTI sono previste, reclusione, multa. Per le CONTRAVVENZIONI, arresto, ammenda. I delitti si dividono poi in base all'elemento psicologico in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni non è configurabile una analoga distinzione basata su di una tipologia di volontà. I reati vengono altresì suddivisi, nel codice penale, a secondo della loro natura (reati contro il patrimonio, contro la persona, contro lo stato, ecc.)  
 
RECESSO PER SINISTRO
(CANCELLATION FOLLOWING A CLAIM) Facoltà che si riserva l'assicuratore di risolvere il contratto in relazione agli elementi emersi a seguito di ciascun sinistro.  
 
RECIPROCITÀ
(RECIPROCITY) Scambio di partecipazioni riassicurative tra imprese.
 
RECLAMANTE
(CLAIMANT) Colui che, avvalendosi dei benefici nascenti dal contratto assicurativo avanza richiesta di risarcimento all'assicuratore.  
 
RECUPERO DELLE COSE ASSICURATE
(RECOVERY OF INSURED OBJECTS) Se l'assicurato ha percepito l'indennizzo per le cose rubate, per rientrare in possesso della refurtiva, quando recuperata, dovrà rimborsare la somma percepita. In caso contrario le cose recuperate restano di proprietà dell'assicuratore.  
 
REGISTRO ITALIANO NAVALE
Detto anche R.I.NA., sovraintende alla costruzione, classificazione e registrazione delle navi.  
 
REGOLA PROPORZIONALE
(PROPORTIONAL RULE) Vedi PROPORZIONALE.  
 
REGOLA PROPORZIONALE
(PROPORTIONAL RULE) Vedi RIASSICURAZIONE IN ESUBERO DI PIENO
 
REGOLAZIONE (DEL PREMIO)
(PREMIUM SETTLEMENT) È una forma di conguaglio, prevista da un'apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (mercedi, fatturato, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (premio provvisorio) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all'elemento variabile prescelto.  
 
REGOLE DI PRATICA
(PRACTICE RULES) Norme cui si attengono i Liquidatori nell'esame dei reclami e nella stesura dei regolamenti di Avaria Generale.  
 
REGOLE DI YORK E ANVERSA
(YORK AND ANTWERP RULES) Norme riconosciute internazionalmente ed applicate dai Liquidatori designati che costituiscono base fondamentale di ogni regolamento di Avaria comune.  
 
REGOLE EVOLUTIVE (TABELLA DELLE)
(RATING TABLE) Nel Ramo R.C. auto (autovetture ad uso privato) l'assenza o la presenza di sinistri nel periodo di osservazione comporta l'applicazione di diversi coefficienti di determinazione del premio per annualità successiva, corrispondenti a diverse "classi di merito" che si determinano, a seconda dei sinistri "osservati", sulla base di una tabella detta appunto "delle regole evolutive".  
 
REGRESSO
(RECOURSE) Vedi RIVALSA.  
 
REGRESSO (DELL'IMPRESA DESIGNATA)
(RECOVERY ACTION - OF THE DESIGNATED COMPANY) Nel Ramo R.C. auto è l'azione accordata all'impresa designata per recuperare, dai conducenti fuggiti e poi identificati e da quelli non assicurati, l'ammontare delle prestazioni erogate alle vittime.  
 
REINTEGRO
(REINSTATEMENT) In talune tipologie di contratto assicurativo è previsto che, al verificarsi di un sinistro, il contraente debba versare un premio supplementare all'impresa che è detto, appunto, reintegro.
 
REINTEGRO
(REINSTATEMENT) Un contratto di riassicurazione in eccesso danni può prevedere che in caso di sinistro la portata sia riattivata. Tale riattivazione (reintegro) corrisponde all'importo accertato o previsto a carico della copertura. Il numero dei reintegri può essere limitato o illimitato, con o senza pagamento di un premio addizionale.  
 
RELAZIONE DI EVENTO STRAORDINARIO
(SEA PROTEST) Il comandante della nave, al verificarsi di eventi straordinari riguardanti la nave, il carico ed eventuali passeggeri, deve darne avviso autorità del porto di destinazione con relazione scritta entro 24 ore dall'arrivo. Per quanto concerne la nave, la relazione ha anche la finalità di promuovere, se necessarie, una visita da parte dei tecnici del Registro Navale per la conferma della classe attribuita, dopo verifica dell'avvenuta effettuazione dei lavori prescritti.  
 
RELITTO DI NAVE
(WRECK) La nave o parte di essa che, a seguito di naufragio, giace sul fondale, sulla costa o che galleggia alla deriva, ridotta allo stato di rottame.  
 
RENDIMENTO (DEL FONDO)
(FOND PERFORMANCE) Il rendimento annuo di un fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza dell'anno considerato, al valore medio del fondo stesso. Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari dell'anno: tenuto conto degli utili, delle perdite e delle ritenute fiscali.  
 
RENDITA
(YIELD) La rendita è una qualunque prestazione periodica avente per oggetto danaro o una certa quantità di cose fungibili.  
 
RENDITA
(ANNUITY) Somma di denaro, costituente prestazione alternativa all'erogazione di un capitale, dovuta periodicamente e ricorrentemente dall'assicuratore al beneficiario di un'assicurazione sulla Vita.  
 
RENDITA FONDIARIA
(PROPERTY YIELD) La rendita fondiaria è una rendita perpetua costituita mediante alienazione di un immobile.  
 
RENDITA PERPETUA
(PERPETUAL YIELD) Qualunque prestazione periodica in perpetuo, avente per oggetto danaro o una certa quantità di cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.  
 
RENDITA SEMPLICE
(SIMPLE YIELD) La rendita semplice è una rendita perpetua costituita mediante cessione di un capitale.  
 
RENDITA VITALIZIA
(LIFETIME YIELD) Qualunque prestazione periodica per la durata della vita del beneficiario o di altra persona, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale. La rendita vitalizia può costituirsi anche per testamento.  
 
RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE
(JOINT LIFE YIELD) È una rendita vitalizia che, in caso di morte dell'assicurato, continua, in tutto o in parte, finché il coassicurato resta in vita.  
 
REQUISITI (DEL CONTRATTO)
(REQUIREMENTS - OF CONTRACT) Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO).  
 
RESPONSABILITÀ CIVILE (DIVERSE)
(THIRD PARTY LIABILITY - VARIOUS) Vedi ogni singolo argomento preceduto da "R. C."  
 
RESPONSABILITÀ DELL'ARMATORE
(OWNER'S LIABILITY) A garanzia di danni e spese incombenti sull'armatore di una nave, nel Regno Unito operano delle Mutue tra armatori aventi lo scopo di manlevare i medesimi da richieste provenienti da terzi per fatti riconducibili a responsabilità dell'armatore, non recuperabili dagli assicuratori della nave.  
 
RESPONSABILITÀ LEGALE CANTIERI
(SHIP REPAIRER'S LEGAL LIABILITY - S.R.L.L.) Assicurazione, rientrante nell'ambito del Ramo Trasporti, posta a garanzia dei danni verificatisi nel corso dei lavori di riparazione di navi. Ha durata annuale. Il premio è commisurato sia al fatturato annuo del cantiere come pure al massimale garantito.  
 
RESPONSABILITÀ PRESUNTA
(ALLEGED LIABILITY) È quella responsabilità che il legislatore, derogando dalla regola generale (art. 2043 C.c.) per cui l'onere di provare la colpa (o il dolo) dell'autore del danno incombe su chi reclama il risarcimento, pone presuntivamente in capo ad un determinato soggetto, concedendogli però la facoltà di fornire la prova contraria onde vincere la presunzione. Da taluno detta pure responsabilità oggettiva, ancorché questa non ammetta alcuna prova contraria, mentre da altri viene chiamata semi-oggettiva.  
 
RESPONSABILITÀ VETTORIALE PER PERDITA O AVARIA
(CARRIER'S LIABILITY) Il contratto di trasporto implica per il vettore l'assunzione di responsabilità per danni e perdite che si riscontrano nel corso od a termine del viaggio, subiti dalle merci affidategli. Tale responsabilità non sempre comporta il totale ristoro del danno o della perdita accertata, stante la limitazione, che, per legge o Convenzione internazionale, è prevista dai vari contratti di trasporto.  
 
RETROCESSIONARIA
(RETROCESSIONAIRE) Termine che indica l'impresa che riassicura a sua volta rischi provenienti da un riassicuratore.  
 
RETROCESSIONE
(RETROCESSION) È la riassicurazione effettuata da un riassicuratore per alleggerire i propri impegni su un rischio o massa di rischi.  
 
REVOCA (DEL BENEFICIARIO)
(ACT OF REVOCATION BY THE BENEFICIARY) La designazione del beneficiario è revocabile con dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.  
 
REVOCA (DELL'AGENTE)
(REVOCATION - OF INSURANCE AGENT) Vedi CONTRATTO DI AGENZIA DI ASSICURAZIONE.  
 
RIASSICURATO
(REINSURED) Vedi CEDENTE.  
 
RIASSICURATORE "CAPTIVE"
(CAPTIVE REINSURER) Riassicuratore la cui attività principale è la prestazione di coperture in favore di altre imprese facenti capo al suo stesso azionariato.  
 
RIASSICURATORE
(REINSURER) Impresa che partecipa ad un rischio o massa di rischi sottoscritti da altri (cedente), senza obblighi diretti verso gli assicurati.  
 
RIASSICURATORE PROFESSIONALE
(PROFESSIONAL REINSURER) Termine che indica che l'impresa espleta la sola attività riassicurativa.  
 
RIASSICURAZIONE
(REINSURANCE) Procedimento che, attraverso la ricopertura di un rischio, massa di rischi o Ramo, permette di ridurre l'esposizione di un'impresa assicuratrice.  
 
RIASSICURAZIONE ATTIVA
(INWARD REINSURANCE) Termine che distingue attività riassicurativa di un'impresa, in accettazione da altri.  
 
RIASSICURAZIONE FACOLTATIVA
(FACULTATIVE REINSURANCE) Opzione di cedente e riassicuratore a ricoprire una data polizza. Trattandosi di singoli rischi, il riassicuratore ha il diritto di disporre degli stessi dati che hanno condotto la cedente alla sottoscrizione originale.  
 
RIASSICURAZIONE FINANZIARIA
(FINANCIAL REINSURANCE) Recente forma di riassicurazione che, pur potendo contemplare un minimo di esposizione da parte del riassicuratore, finisce per configurarsi come una copertura di alcune poste di bilancio e rendita finanziaria.  
 
RIASSICURAZIONE IN ESUBERO DI PIENO
(EXCESS OF LINE REINSURANCE) Forma specifica di riassicurazione che prevede la copertura dei rischi anche al di l dei capitali stabiliti contrattualmente. Particolarmente usata per polizze aperte (in abbonamento) o cumulative, che possono comportare il superamento dei limiti prestabiliti e di cui l'impresa viene a conoscenza a posteriori.  
 
RIASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
(OBLIGATORY REINSURANCE) La riassicurazione obbligatoria comporta l'impegno della cedente a cedere una quota del portafoglio riassicurato, determinando il trasferimento al riassicuratore di una frazione prestabilita di tale portafoglio.  
 
RIASSICURAZIONE PASSIVA
(OUTWARD REINSURANCE) Termine che distingue attività riassicurativa di un'impresa, in cessione ad altri riassicuratori.  
 
RIATTIVAZIONE
(REINSTATEMENT) Vedi SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE.  
 
RIATTIVAZIONE (DELLA POLIZZA VITA)
(REINSTATEMENT - OF A LIFE POLICY) Si ha quando, verificatasi la sospensione conseguente al mancato pagamento dei premi, tale pagamento riprende (senza che il contraente ricorra al riscatto). Al contraente che abbia sospeso il versamento dei premi è infatti concessa la facoltà di chiedere, entro 24 mesi, la rimessa in vigore del contratto per l'importo del capitale o della rendita inizialmente assicurati.  
 
RIBALTAMENTO/DERAGLIAMENTO
(OVERTURNING/DERAILMENT) Il capovolgimento rispettivamente dell'autocarro o del vagone ferroviario, per cause accidentali.  
 
RICERCA GUASTI
(DAMAGE SEARCHING COSTS) Nelle polizze globali fabbricati sono spesso rimborsabili le spese sostenute per ricercare la rottura accidentale delle condutture ed impianti fissi del fabbricato, ivi comprese quelle relative alla demolizione ed al successivo ripristino di parti delle strutture di pareti o pavimenti.  
 
RICEVUTA DELL'UFFICIALE IN SECONDA
(MATE'S RECEIPT) Documento rilasciato in occasione dell'imbarco di merci (non in porto, ma al largo) con trasferimento a mezzo chiatte e maone. Viene poi rimpiazzata dalla polizza di carico.  
 
RICOASSICURAZIONE
Particolare forma di coassicurazione, il cui riparto non appare in polizza, che avviene mediante cessioni facoltative su singole polizze. Il ricoassicuratore non ha quindi alcun rapporto diretto con il contraente-assicurato.  
 
RICORSO (EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI)
(RIGHT OF RECOURSE) Ricorso degli organismi sindacali avverso comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro. Questo tipo di controversie è posto al di fuori della garanzia di tutela giudiziaria.  
 
RICORSO TERZI
(THIRD PARTY LIABILITY) Mediante questa copertura vengono coperti i danni materiali e diretti subiti dalle cose di terzi a seguito di un evento garantito in polizza, del quale l'assicurato sia civilmente responsabile. Trattasi di una forma di assicurazione R.C. prestata, però, nell'ambito del Ramo Incendio.  
 
RICORSO TERZI
(THIRD PARTY LIABILITY - RUNNING DOWN CLAUSE) Nell'ambito delle garanzie assicurative concernenti la nave e l'aeromobile, con tale clausola l'assicurato viene manlevato, entro i limiti della somma assicurata, per i danni causati da urto contro altra nave, aeromobile, opere portuali o di vie navigabili, corpi fissi o mobili. Per quanto concerne l'aeromobile, vengono garantiti i danni reclamati per urto in volo con altro aeromobile o con nave in movimento nonché quelli cagionati a beni in superficie, anche in conseguenza di spostamento d'aria od altra causa analoga.
 
RICORSO VICINI
(NEIGHBOURS' LIABILITY) Vedi RICORSO TERZI.  
 
RICOVERO
(HOSPITALISATION) Degenza che comporta pernottamento, avvenuta in istituti di cura sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati ad erogare l'assistenza ospedaliera. Il relativo onere, quando non a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, può essere oggetto di rimborso nelle polizze Malattia.  
 
RIDUZIONE (DELLA SOMMA ASSICURATA)
(REDUCTION - OF SUM INSURED) Si ha quando, a seguito di sinistro Furto, le somme assicurate sono ridotte, fino al termine annualità assicurativa, dello stesso importo dell'indennizzo, senza alcuna restituzione del premio.  
 
RIDUZIONE (NELLA POLIZZA VITA)
(PAID UP VALUE - OF A LIFE POLICY) Ove l'assicurato, ricorrendone le condizioni, non chieda il riscatto della polizza Vita dopo la cessazione del pagamento dei premi, tale polizza rimane in vigore, ma le relative prestazioni risulteranno ridotte, ossia saranno rapportate al "valore attuale" della polizza stessa, all'atto della cessazione. Le polizze devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione (delle somme assicurate), in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere il predetto "valore attuale" della polizza. Per la riduzione occorre che sia decorso il termine di tolleranza, che vi sia un'antidurata del rapporto (di solito triennale) e che la specie assicurativa comporti la riserva matematica.  
 
RIDUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI AGENZIA
(REDUCTION - OF AN AGENCY'S PORTFOLIO) Secondo l'attuale Accordo Nazionale Imprese-Agenti la riduzione di incasso della agenzia può verificarsi a seguito di cessazione dall'esercizio di uno o più Rami da parte dell'impresa preponente, oppure a causa della cessione ad altra impresa di una parte del proprio portafoglio agenziale. Spetta in tali casi all'agente un'indennità di risoluzione sul portafoglio perduto. Ove, invece, l'impresa decida una riduzione del portafoglio agenziale al di fuori dei casi citati in precedenza, l'art.8bis dell'Accordo 1994 fissa dei limiti massimi di riduzione, proporzionali alle dimensioni dell'agenzia e prevede inoltre un congruo preavviso in favore dell'agente. All'agente, sul portafoglio perduto, dovranno essere riconosciute le indennità di risoluzione.  
 
RIGONFIAMENTO E SCOPPIO
(SWELLING AND BURSTING) Conseguenza diretta di un difetto del prodotto o di lunga permanenza in ambienti inidonei che determinano la fermentazione di generi alimentari (in particolare pomodoro) conservati in scatolame, da cui può anche derivare l'alterazione dei contenitori.  
RIMBORSO PREMIO PER ANNULLAMENTO O DISARMO
(PREMIUM RETURN FOR LAY-UP or CANCELLATION) Nell'assicurazione a tempo della nave è previsto il rimborso pro-rata del premio pagato nel caso di disdetta da parte dell'assicuratore o di annullamento consensuale del contratto. Nel caso di sosta per disarmo che si protrae per almeno trenta giorni, dal rimborso prorata verrà dedotto il premio mensile riferito ai rischi di giacenza, differenziato a seconda che la nave sia sottoposta o no a riparazioni.  
 
RIMORCHIATORE
(TUG) Natante di caratteristiche differenziate, adibito al trasferimento di altri mezzi galleggianti. In funzione della stazza da rimorchiare e del viaggio da effettuare, ne viene valutata la potenza delle macchine espressa in CV (HP).  
 
RIMOZIONE DEL RELITTO DI NAVE E AEROMOBILE
(WRECK REMOVAL) Operazione ordinata dall'Autorità competente al proprietario della nave o dell'aeromobile, nel caso in cui siano sommersi nelle acque territoriali, in rada in porto o canale, costituendo pericolo od intralcio per la navigazione.  
 
RIMPIAZZO
(REPLACEMENT) Si intende per tale la sostituzione delle cose danneggiate con altre nuove, equivalenti per valore, caratteristiche, rendimento economico; sono comprese le spese di trasporto, montaggio ed oneri dovuti all'Erario.  
 
RINNOVO INTEGRALE
(RENEWAL AS EXPIRY or TEL QUEL) Termine esemplificativo utilizzato nei rapporti tra impresa delegataria, imprese coassicuratrici, agenti e broker, per i contratti a tempo che, alla scadenza, non comportino modificazioni.  
 
RIPARAZIONI PROVVISORIE
(TEMPORARY REPAIRS) Sono interventi resi necessari al verificarsi di un avvenimento in corso di viaggio. Possono essere effettuate da personale e mezzi di bordo oppure, nei casi di maggior gravità, in porto di rilascio, onde consentire la prosecuzione del viaggio al termine del quale si procederà alle riparazioni definitive.  
 
RIPARTIZIONE DEL COMPENSO DI SALVATAGGIO
(SALVAGE INDEMNITY DISTRIBUTION) Qualora i proprietari dei beni salvati siano tenuti, per accordo amichevole od arbitrato, al pagamento di un compenso, questo sarà ripartito tra armatore ed equipaggio che ha operato il salvataggio in ragione di un terzo e due terzi.  
 
RIPARTO (DI COASSICURAZIONE)
(COINSURANCE APPORTIONMENT) È l'elencazione delle imprese sottoscrittrici di un determinato rischio al quale partecipano in quota, con indicazione, per ciascuna di esse, della rispettiva percentuale. Forma parte integrante della polizza. L'impresa che emette il contratto, su cui appare detto riparto, è detta Delegataria (vedi).  
 
RIPORTO PERDITA
(DEFICIT CLAUSE) Nei contratti riassicurativi che contemplano una partecipazione della cedente agli utili dell'esercizio, è anche previsto che tale partecipazione debba intendersi al netto della perdita di esercizi precedenti sino al loro totale assorbimento. Il riporto delle perdite può essere limitato ad un dato numero di esercizi, precedenti a quello preso in esame.  
 
RISARCIMENTO
(CLAIM SETTLEMENT) È l'obbligazione che grava sul responsabile per riparare il danno cagionato, da un fatto doloso o colposo, ad una terza persona. Nell'ambito dell'assicurazione R.C., solitamente vi è coincidenza fra risarcimento dovuto al terzo dall'assicurato e indennità dovuta a quest'ultimo dall'assicuratore per tenerlo indenne. Tuttavia vi sono situazioni in cui siffatta coincidenza non si realizza. Talvolta lo stesso legislatore si riferisce al concetto di risarcimento per indicare quello di indennità.  
 
RISARCIMENTO PROPORZIONALE
(PROPORTIONAL CLAIM SETTLEMENT) È quello da farsi, in ambito di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, riducendo proporzionalmente i diritti dei danneggiati quando la pluralità globale dei loro danni superi il massimale disponibile.  
 
RISCALDAMENTO E ARROSSAMENTO
(HEATING e REDDENING) Alterazione del pescato conservato sotto sale determinata da insufficiente aerazione nella stiva e dall'azione di microorganismi, che in tali condizioni si sviluppano favorevolmente.  
 
RISCATTO
(SURRENDER) È la facoltà data all'assicurato sulla Vita di ottenere a sua richiesta, in caso di cessazione del pagamento dei premi, la corresponsione dell'importo rappresentante il "valore attuale" della polizza, calcolato sommando i premi pagati e facendo determinate detrazioni per l'antiselezione e per le spese (di acquisto e di gestione del contratto). Occorre però che la prestazione dell'assicuratore sia "certus an", che vi sia un'antedurata del contratto di solito triennale e un'apposita dichiarazione di volontà del contraente.  
 
RISCHI AD ESTINZIONE
(RUN OFF) Impegno del riassicuratore a far fronte ai propri impegni contrattuali per tutti i sinistri che possono colpire un contratto, secondo il risarcimento sostenuto da parte della cedente. Implicito in tutti i contratti di riassicurazione, questo termine indica che, salva ogni pattuizione diversa, il riassicuratore avrà estinto i propri impegni soltanto con la liquidazione definitiva dell'ultimo sinistro risultante a carico della copertura sottoscritta.  
 
RISCHI CONTINGENTI
(CONTINGENCY CLAUSE) Garanzia prestata a favore e nell'interesse del mittente/venditore, che non ha assunto l'obbligo di stipulare un contratto assicurativo per conto del ricevitore a copertura dei rischi del trasporto (ad esempio per resa FOB, CeF ecc.). Interviene nel caso in cui l'assicurato si trovi esposto a perdita o danno subiti dalla merce, non ottenendo dal destinatario il riconoscimento della somma corrispondente, in quanto da questi decurtata dall'importo fatturato e non risarcita dal proprio assicuratore.  
 
RISCHI DI COSTRUZIONE
(BUILDER'S RISKS) Sono garantiti da apposito contratto, la cui durata inizia con la posa della chiglia sullo scafo e termina con la consegna della nave all'armatore, ad operazioni di varo, prove ed allestimento ultimate.  
 
RISCHI DI SCHEGGIATURA, GRAFFIATURA, INTACCATURA
(SHIPPING, SCRATCHING, DENTING) Rischi cui sono soggetti materiali in ceramica, porcellana e simili, oggetti verniciati, o smaltati, oppure in legno. Per la relativa garanzia il tasso di premio subisce un considerevole aumento ed è spesso prevista una franchigia fissa.  
 
RISCHI GUERRA
(WAR RISKS) Garanzia esclusa dai vari capitolati di polizza in uso sul mercato internazionale e prestata con clausole specifiche, che prevedono il risarcimento di danni e perdite materiali, diretta conseguenza di guerra, guerra civile, rivoluzione, cattura, sequestro, mine o ordigni bellici.  
 
RISCHI INDUSTRIALI INCENDIO
(INDUSTRIAL RISK) Rientrano in questa tipologia contrattuale le attività imprenditoriali finalizzate alla produzione, alla trasformazione di beni ed in genere ad ogni attività di carattere materiale non basata sulla commercializzazione dei beni stessi.  
 
RISCHI MARITTIMI
(MARINE RISKS) Riguardano i trasporti di merci effettuati via mare. Comprendono però anche i trasporti fluviali e lacuali.  
 
RISCHI ORDINARI INCENDIO
(SIMPLE FIRE RISKS) I rischi pertinenti all'assicurazione Incendio vengono suddivisi in due raggruppamenti: Rischi Ordinari e Rischi Industriali. Nell'ambito dei Rischi Ordinari sono collocate le attività che riguardano: Rischi Civili, Rischi Agricoli, Rischi Commerciali, Piccole Industrie e Rischi Vari.  
 
RISCHI REGATE
(RACING RISKS) Garanzia complementare prevista dai contratti relativi alle navi ed imbarcazioni da diporto privato, assoggettata a particolari condizioni, premio addizionale e franchigia fissa.  
 
RISCHI SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI
(STRIKES RIOTS, CIVIL COMMOTIONS - S.R.C.C.) Garanzia esclusa dai vari capitolati di polizza in uso sul mercato internazionale e prestata con clausole specifiche che prevedono il risarcimento di danni e perdite materiali diretti, causati da tumulti, disordini civili, persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, da terroristi o persone che agiscono per scopi politici.  
 
RISCHI SPAZIALI
(SPATIAL RISKS) Si tratta di una tipologia di rischi che ha avuto notevole sviluppo in epoca abbastanza recente (ultimo decennio). Normalmente la garanzia prestata copre la fase di lancio del missile destinato a porre in orbita il satellite (perdita del vettore) e il posizionamento in orbita (geostazionaria per i satelliti destinati alle telecomunicazioni) del satellite stesso, oltreché il suo corretto funzionamento.  
 
RISCHI TECNOLOGICI
(ENGINEERING) L'evoluzione tecnologica delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno fatto maturare il convincimento di raggruppare in uno specifico Ramo assicurativo tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività, oppure la singola macchina od impianto, sono esposte. In passato tali esigenze trovavano accoglimento nei vari settori tecnici in modo dispersivo e non sufficientemente allineato alle esigenze del mercato.  
 
RISCHI TERRESTRI
(INLAND MARINE) Riguardano i trasporti di merci effettuati con autocarri o a mezzo ferrovia.
 
RISCHI VARI
(MISCELLANEOUS RISKS) Sono tali tutte le attività non riconducibili, per la pluralità delle operazioni svolte, ad uno specifico settore tecnico, ma comportanti comunque attività di movimento materiale di prodotti in genere.  
 
RISCHIO
(RISK) È la probabilità che un certo evento si verifichi e entità dei danni che ne possono derivare. Viene definito "rischio" anche la specifica esposizione assicurativa ad un certo evento che, a seconda del Ramo al quale è ascrivibile, assume un connotato particolare.  
 
RISCHIO (A BREVE SCADENZA)
(SHORT TAIL RISK) Termine comunemente riferito a rischi che coprono danni alle cose e per i quali l'esposizione del riassicuratore si estingue in breve tempo (24/36 mesi).  
 
RISCHIO (A LUNGA SCADENZA)
(LONG TAIL RISK) Termine comunemente riferito ai rischi che coprono danni corporali, responsabilità civile verso terzi ed altri, per i quali l'impegno può protrarsi per più anni, sia per effetto della durata di polizza che per la complessità di eventuali contenziosi.  
 
RISCHIO (AGGRAVAMENTO)
(FACTOR WICH AGGRAVATE A RISK) Vedi AGGRAVAMENTO (DEL RISCHIO).  
 
RISCHIO (ASSICURATO)
(RISK - INSURED) È la situazione, contrattualmente definita, al cui verificarsi scattano le prestazioni assicurative pattuite.  
 
RISCHIO (CESSAZIONE)
(RISK - CANCELLATION) Il contratto di assicurazione si scioglie se, dopo la sua conclusione, il rischio cessa di esistere, fermo il diritto dell'assicuratore ai premi fino a quando viene a conoscenza della cessazione (ed al premio in corso all'atto di tale conoscenza).  
 
RISCHIO (DI SVILUPPO)
(RISK - DEVELOPMENT OF "STATE OF THE ART") La definizione, in uso nell'ambito della R.C. del produttore, significa che il prodotto, ritenuto sicuro alla luce del livello delle conoscenze tecnico-scientifiche in atto al momento dell'immissione nel mercato, potrà risultare non più sicuro in base a quello che risulterà essere siffatto livello in un momento successivo.  
 
RISCHIO (DIMINUZIONE)
(RISK - REDUCTION) Mutamento che rende il rischio meno gravoso per l'assicuratore che, avutane notizia, deve ridurre correlativamente il premio a far tempo dalla prima scadenza successiva a siffatta notizia, salvo che non preferisca recedere dal contratto.  
 
RISCHIO (ESCLUSO)
(RISK - EXCLUDED) È una delle eventualità, compresa fra tutte quelle possibili, atta a determinare la situazione da fronteggiare assicurativamente e che invece, se determinata da tale eventualità, non viene fronteggiata, avendo le parti espressamente convenuto di non far scattare, in presenza di quest'ultima, le prestazioni assicurative di cui alla polizza.  
 
RISCHIO (INESISTENZA)
(RISK - NON-EXISTENCE) Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della stipulazione.  
 
RISCHIO (NATURA DEL)
(RISK - NATURE OF) Il rischio, oltre a costituire il presupposto indispensabile dell'assicurazione, rappresenta anche il pregiudizio economico derivante dalla possibilità che si verifichi un determinato evento. Quindi questa possibilità di accadimento determina la potenziale gravità dello stesso rischio e la specifica attribuzione al settore assicurativo (Ramo) interessato.  
 
RISCHIO (NON COMPRESO)
(RISK - NOT COVERED) È la possibilità che si verifichi una certa situazione (atta, ricorrendone le condizioni, a far scattare le prestazioni assicurative) per una eventualità non connaturata al caso considerato in polizza.  
 
RISCHIO AGRICOLO
(AGRICULTURAL RISK) Per rischio agricolo si intendono tutte le attività pertinenti al mondo agricolo di coltivazione, allevamento e commercializzazione conseguente.  
 
RISCHIO CIVILE
(CIVIL RISK) Per rischio civile si intendono le abitazioni, gli uffici, le scuole ed in genere quegli enti dove non si esercitano attività materiali di commercializzazione di prodotti, né lavorazioni in genere.  
 
RISCHIO COMMERCIALE
(COMMERCIAL RISK) Per rischio commerciale si intendono le attività di scambio di beni, sia al dettaglio che all'ingrosso (acquisto di merci e loro rivendita), con tutte le operazioni attinenti.  
 
RISCHIO COMUNE
(ADDITIONAL RISK) Con tale espressione si suole intendere che gli enti assicurati sono anche interessati da altro contratto stipulato dalla stessa impresa.  
 
RISCHIO ELEMENTARE
(BASIC RISK) Nelle assicurazioni Incendio si definisce Rischio Elementare ogni rischio così come indicato dalle singole voci della tariffa.  
 
RISCHIO ELETTRONICA
(ELECTRONIC RISK) È una speciale forma di assicurazione destinata a tutelare gli impianti e le apparecchiature elettroniche contro tutti gli eventi accidentali che non siano espressamente esclusi. Vedi ELETTRONICA (ASSICURAZIONE).  
 
RISCHIO LOCATIVO
(TENANT'S LIABILITY) Mediante questa copertura l'assicurato è garantito quando, a seguito di incendio o di altro evento compreso in polizza, ricorra una sua responsabilità per i danni subiti dai locali tenuti in locazione.  
 
RISCHIO NORMALE
(NORMAL RISK) È il rischio che non presenta, per ragioni sanitarie e/o extra sanitarie, una sopramortalità. Se il rischio è normale, il costo delle prestazioni garantite corrisponde al teorico costo medio previsto nella costruzione del prezzo di vendita e quindi va senz'altro applicato il premio di tariffa corrispondente alla forma scelta, all'età ed alla durata contrattuale.  
 
RISCHIO PUTATIVO
(SUPPOSED RISK) È così definito un rischio mai esistito o gi cessato o che ha dato origine ad un sinistro verificatosi anteriormente alla stipulazione del contratto assicurativo che, in tali eventualità, è nullo.  
 
RISCHIO SEPARATO
(SEPARATE RISK) Nell'assicurazione Incendio è, per definizione, la coesistenza di uno o più rischi elementari, disgiunti e separati da muro pieno (vedi), o spazio vuoto superiore ad un metro.  
 
RISCHIO SINGOLO
(ONE RISK) Nell'assicurazione Incendio è l'insieme dei beni pertinenti il rischio, oggetto dell'assicurazione, ubicati a meno di 40 metri fra loro e inerenti attività di un unico imprenditore.  
 
RISCHIO TARATO
(ACCENTUATED RISK) È il rischio che presenta, per ragioni sanitarie e/o extra sanitarie, una sopramortalità che si traduce in un presumibile maggior costo delle prestazioni garantite dall'assicuratore, comportante la richiesta di premio superiore.  
 
RISERVA COMPLETA
(INCLUSIVE RESERVE) È una riserva calcolata tenendo conto : - degli impegni reciproci dell'assicuratore e dell'assicurato; - delle spese di gestione che l'assicuratore deve ancora sostenere, a fronte di caricamenti gi incassati; - delle spese di acquisto che l'assicuratore ha sostenuto e non ancora recuperato con l'incasso dei premi.  
 
RISERVA D'INVENTARIO
(INVENTORY RESERVE) È il valore di una riserva ottenuta sommando all'importo della riserva matematica, in base ai premi puri, l'ammontare delle spese di gestione, che l'assicuratore deve ancora sostenere a fronte di caricamenti di incassati.  
 
RISERVA MATEMATICA
(MATHEMATICAL RESERVE) Riguarda l'appostazione in bilancio di importi, opportunamente calcolati e garantiti mediante l'accantonamento di idonee attività in conformità alla legge, sui premi dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, per far fronte agli impegni assunti. Tale accantonamento è denominato Riserva Matematica, perché, per la sua quantificazione, si fa riferimento a formule matematiche attuariali. La riserva matematica può essere calcolata solo per il complesso degli assicurati e rispetto a ciascuno di essi può essere valutata solo come media; il valore medio costituisce in ogni momento il valore della polizza.  
 
RISERVA PER PREMI PURI
(PURE PREMIUM RESERVE) È la riserva matematica calcolata tenendo conto solo degli impegni reciproci dell'assicuratore e dell'assicurato.  
 
RISERVA PER RISCHI CATASTROFALI
(EQUILISATION RESERVE) È uno speciale accantonamento, il più delle volte imposto per decreto ministeriale, stabilito per fronteggiare i rischi, di natura catastrofale o ciclica, specifici di particolari settori.  
 
RISERVA PREMI
(PREMIUM RESERVE) È così definita l'appostazione in bilancio delle quote di premio incassate nell'anno, ma riferentisi ai rischi che si protrarranno nell'esercizio successivo.  
 
RISERVA PREMI
(PREMIUM RESERVE) Somma o percentuale riconosciuta dal riassicuratore alla cedente a garanzia degli impegni assunti ed in corso di estinzione. Questa posta ha principi e destinazione identici a quelli imposti alla cedente da norme e legislazioni locali. L'accantonamento della Riserva Premi segue vari criteri (analitici o forfettari) la cui scelta spetta all'impresa cedente. Nella riassicurazione è uso comune applicare una percentuale forfettaria che varia in base alla specificità del Ramo protetto e/o agli obblighi di legge del paese della cedente.  
 
RISERVA PROSPETTIVA
(PROJECTED RESERVE) È la riserva matematica, calcolata come differenza tra i valori attuali, attuariali degli impegni futuri dell'assicuratore e quelli eventuali dell'assicurato.  
 
RISERVA RETROSPETTIVA
(RETROSPECTIVE RESERVE) È la riserva matematica, calcolata come differenza tra i montanti attuariali, relativi agli anni passati, rispettivamente dell'assicurato e dell'assicuratore.  
 
RISERVA RICORRENTE
(RECURRENT RESERVE) L'ammontare della Riserva Matematica, al tempo "s+1" Vs+1, si può determinare sulla base del valore della riserva stessa, al tempo "sì Vs, con la seguente formula ricorrente: Vs+1(Vs + P) * (l +i) - C * q(x + s) / p(x + s)  
 
RISERVA SINISTRI
(CLAIMS RESERVE) È così definita l'appostazione in bilancio delle somme relative a sinistri denunciati nell'esercizio, ma non ancora pagati.  
 
RISERVA SINISTRI
(CLAIMS RESERVE) È voce passiva del bilancio dell'impresa, garantita mediante l'accantonamento di idonee attività in conformità alla legge. E' l'ammontare dei sinistri denunciati, ma non ancora liquidati, risultanti a carico del riassicuratore in un dato esercizio.  
 
RISERVA ZILLMERATA
(ZILLMERATING RESERVE) È una riserva ottenuta sottraendo dall'importo della riserva matematica per premi puri, l'ammontare delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate.  
 
RISERVE DI SENESCENZA
(AGEING RESERVE) Sono così definiti gli accantonamenti di una parte dei premi incassati, costituiti dall'assicuratore per far fronte al progressivo appesantimento del rischio con il passare del tempo. Ciò si riscontra specificatamente nel Ramo Malattie, dove la costituzione di tali riserve è strettamente connessa con l'allungamento della vita umana e con il maggior ricorso a cure mediche rese necessarie dall'età sempre più avanzata.  
 
RISERVE TECNICHE
(TECHNICAL RESERVES) Sono di più tipi: due per i Rami Danni (riserve premi e riserve sinistri) e quattro per il Ramo Vita. Vanno calcolate ed iscritte in bilancio, nonché garantite con idonee attività a norma di legge.  
 
RISERVE TECNICHE
(TECHNICAL RESERVES) Denominazione generica che comprende le seguenti riserve: - riserva matematica in base ai premi puri; - riserva spese di gestione; - riserva per soprappremi sanitari e professionali; - riserve premi e sinistri per le assicurazioni complementari.  
 
RISK MANAGEMENT
Letteralmente "gestione dei rischi" (dell'azienda). Consiste nella efficiente pianificazione delle risorse aziendali necessarie a proteggere l'equilibrio economico e finanziario - come pure la capacità operativa dell'azienda stessa - se in presenza di eventi dannosi, onde stabilizzare il costo del rischio sul breve e sul lungo periodo, minimizzando costo ed effetti del rischio sui singoli esercizi. Vedi RISK MANAGER.  
 
RISK MANAGER
Responsabile delle politiche di rischio di un'azienda. Figura professionale che opera quale dipendente o professionista esterno, in stretto rapporto con l'alta direzione. Provvede alla definizione delle politiche e strategie di rischio della azienda, alla loro attuazione, al continuo monitoraggio dei risultati e della evoluzione del rischio al fine di ridefinire eventualmente tali politiche e strategie.  
 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
(CANCELLATION OF A POLICY) Vedi ANTICIPATA RISOLUZIONE (DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE).  
 
RITENZIONE NETTA
(NET RETENTION) Quota di rischio che l'assicuratore tiene a proprio carico, al netto di quanto ceduto in riassicurazione.  
 
RITIRO PATENTE (ASSICURAZIONE)
(LOSS OF LICENCE - INSURANCE) Trattasi di un'assicurazione mirante a compensare, attraverso la corresponsione di una diaria, l'automobilista destinatario del provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso autorità competente. All'origine di siffatta copertura vi è la considerazione, talvolta priva di riscontro effettivo nella realtà, che detto provvedimento arrechi un danno economico.  
 
RIVALSA
(RECOURSE or SUBROGATION) Termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione dell'assicuratore che ha pagato indennità nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati, quanto, infine, l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato per recuperare importi pagati a terzi danneggiati, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali.  
 
RIVALSA (NEL CONTRATTO DI AGENZIA)
(COMPENSATION - CONTRACT OF INSURANCE AGENCY) Vedi CONTRATTO DI AGENZIA DI ASSICURAZIONE.  
 
RIZZ
(LASHING) L'operazione che, con l'utilizzo di cavi appositi, è tesa a non consentire lo spostamento di parte del carico, voluminoso e pesante, nel corso della navigazione.  
 
ROLLIO
(ROLLING) Movimento oscillatorio della nave, provocato dall'impatto delle onde contro le fiancate.  
 
ROTTURA DI IMPEGNO
(BREAK OF WARRANTY) Nel caso di mancato rispetto di una clausola contrattuale, il riassicuratore può ritenersi sollevato da ogni impegno dalla data di inosservanza di tale patto o dall'inizio del periodo contrattuale, secondo quanto convenuto.  
 
RUDE TRATTAMENTO
(ROUGH HANDLING) Termine attribuito alle operazioni di rimozione dei colli da o per il mezzo vettore, rilevabile attraverso le condizioni esterne dell'imballaggio, quando abbiano determinato un danno.  
 
RUGGINE
(RUSTING) Strato di idrato o carbonato di ferro che viene a formarsi sui metalli ferrosi, per loro esposizione all'umidità o all'acqua.  
 
RUN OFF
(RUN OFF) Vedi RISCHI AD ESTINZIONE.  
 
RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI
La legge 17/2/1992, n. 166, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27/2/1992, ha istituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, a cura della Direzione Generale delle Assicurazioni, il "ruolo nazionale dei Periti Assicurativi", cioè un registro nel quale vengono iscritti i periti assicurativi dedicati all'accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge n. 990/69. Il Ruolo quindi, non riguarda tutti i periti assicurativi, ma solo quelli addetti all'esame dei danni di veicoli e natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria. La legge dispone che, a partire da un anno della sua entrata in vigore (termine prorogato all'1/1/1995) attività di Perito assicurativo (nel senso suddetto) potrà essere esercitata solo da chi sia iscritto nel ruolo, e definisce modalità e termini di tale iscrizione.  
 
RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI (ISCRIZIONE)
Oltre ai requisiti generici (cittadinanza, godimento dei diritti civili, esenzione da condanne penali) devono essere posseduti per l'iscrizione, i seguenti specifici requisiti: - diploma di scuola media secondaria ad indirizzo tecnico oppure laurea (l'elenco dei diplomi ad indirizzo tecnico è riportato all'articolo 5 del D.M. 9/9/92, n. 562 pubblicato sulla G.U. del 10/2/93); - superamento di una prova di idoneità. Dalla prova di idoneità sono esentati coloro che sono forniti di diploma di Perito Industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, purché risultino iscritti da almeno 3 anni nei relativi Albi professionali ed abbiano esercitato per lo stesso periodo attività nello specifico settore professionale. In via transitoria sono esentati sia dalla prova di idoneità che dal requisito del titolo di studio coloro che alla data del 13/3/92 avevano gi esercitato per almeno 5 anni senza soluzione di continuità attività di perito assicurativo. Questi per usufruire dell'esenzione devono aver presentato domanda di iscrizione entro il 19/10/93. Sempre in via transitoria possono sostenere la prova di idoneità, senza essere in possesso del titolo di studio richiesto coloro che alla stessa data del 13/3/92 avevano gi esercitato continuativamente attività di perito assicurativo per almeno due anni. Questi devono aver presentato domanda di ammissione alla prova di idoneità entro il 19/10/93.