Faq
Assicurarsi contro gli infortuni
Per infortunio si intende una lesione corporale derivante da causa accidentale, violenta ed esterna, del tutto indipendente dalla volontà dell’assicurato e non causata dal susseguirsi di azioni nel tempo.
La percentuale della franchigia varia a seconda dell’ammontare del capitale assicurato. Su un capitale di 1 milione di Euro si potrebbe prevedere: sui primi 400 mila Euro franchigia fissa del 3%; sui successivi 400 mila franchigia fissa del 5%; sui rimanenti 200 mila Euro franchigia fissa del 10%. Per esempio, qualora l’assicurato soffra di inabilità permanente del 15% l’indennizzo corrisposto sarà pari a 98 mila Euro.
0/400 mila = 15% - 3% = 12% di 400 mila = € 48 mila
401/800 mila = 15% - 5% = 10% di 400 mila = € 40 mila
801 mila/1 milione = 15% - 10% = 5% di 200 mila = € 10 mila
Totale: € 98 mila
La diminuzione stabile della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo (indipendentemente dall’attività svolta) è detta invalidità permanente e deve avere come conseguenza economicamente valutabile la perdita definitiva (anatomica o funzionale) di un organo o di un arto. Il capitale indicato nella polizza corrisponde al 100% di invalidità; di conseguenza, se il capitale è 500 mila Euro e l’invalidità permanente è pari al 10% l’indennizzo corrisposto (in assenza di franchigie) sarà pari a 50 mila Euro. Le due tabelle di riferimento per le percentuali di invalidità sono quelle di ANIA e INAIL.
La garanzia per inabilità temporanea copre, con il pagamento di una diaria predeterminata, le conseguenze di infortuni che producano nell’assicurato incapacità solo temporanea di svolgere le attività professionali dichiarate.
Poiché normalmente il dipendente non subisce diminuzione di reddito in conseguenza di infortuni temporanei questa garanzia non viene applicata, in quanto costituirebbe un arricchimento indebito del soggetto. Fanno eccezione quelle categorie di dipendenti per le quali sussiste una perdita economica reale e per le quali la diaria viene quantificata al momento della stipula della polizza.
Gli articoli 1892 e 1893 del Codice civile sanciscono che in caso di dichiarazioni false o reticenti, rilasciate con dolo o colpa dell’assicurato, l’assicuratore ha diritto, a determinate condizioni, a non corrispondere totalmente o parzialmente l’indennizzo pattuito. Per esempio, se X sottoscrive una polizza infortuni già sofferente a una spalla per un precedente incidente d’auto e successivamente subisce un altro infortunio alla stessa spalla, possono prospettarsi due casi: 1) X ha dichiarato il precedente infortunio al momento della stipula della polizza, quindi avrà diritto alla differenza matematica tra l’invalidità attuale e la precedente; 2) X non ha dichiarato nulla, di conseguenza l’assicuratore può rifiutare l’indennizzo con la motivazione che se fosse stato a conoscenza della precedente invalidità non avrebbe assunto il rischio.
Poiché il premio è commisurato al rischio è sempre necessario dichiarare le attività sportive e gli hobby qualora particolarmente rischiosi. La mancata dichiarazione comporta la non copertura assicurativa in caso di danni o incidenti verificatisi durante la pratica di tali attività.
Di norma le fasciature agli arti sono considerate al pari delle ingessature, a condizione che siano rigide e rimovibili solo con intervento ambulatoriale (es. il collare a strappo non rientra in questa categoria).
Assicurare una casa o un immobile
In genere le polizze casa sono contratti multigaranzia che comprendono diverse sezioni (incendio e danni, furto, responsabilità civile, assistenza legale, rottura cristalli). Chi non fosse interessato a una polizza multirischi può richiedere a Studio Broker una polizza specifica per ogni rischio (opzione non prevista dalle compagnie on-line e telefoniche).
Da non confondere con la garanzia che copre la responsabilità civile dell’assicurato nei confronti dei vicini di casa, questa polizza copre solo i danni provocati al fabbricato dell’assicurato e al suo contenuto dalla rottura accidentale di impianti idraulici o termici situati all’interno della struttura muraria. Si distingue anche dalle polizza per la ricerca danno e ripristino, volte al risarcimento delle spese per la ricerca delle cause del danno (demolizione muri e ripristino delle stato originario).
Prevista dall’articolo 1907 del Codice civile, richiede che il capitale dell’assicurato non sia inferiore al valore effettivo dei beni assicurati al momento del sinistro. Per esempio, se il valore di un immobile è 200 mila Euro ma il cliente, per ridurre il costo del premio, decide di assicurare solamente un valore di 100 mila, in caso di sinistro parziale con danno effettivo di 20 mila Euro l’indennizzo sarà proporzionato e pari al 50% del danno stesso (10 mila Euro).
Il sistema più semplice (oltre a quello di assicurare i beni per il loro valore effettivo) è quello di scegliere la copertura primo rischio assoluto. L’opzione consiste nell’assicurare solo il valore della parte del bene più esposta al rischio. Per esempio, se il valore complessivo del contenuto di un appartamento è di 50 mila Euro ma una parte consistente è costituita da beni difficilmente attaccabili, il cliente può assicurare solo la parte più sensibile al rischio, per la quale potrà ricevere un indennizzo totale in caso di danni.
L’articolo 1590 del Codice civile stabilisce che il conduttore deve restituire l’immobile al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto. Ne consegue che in caso di danni all’appartamento (incendio, esplosione o altro) sarà l’inquilino a dover rispondere economicamente dell’accaduto. La polizza che tutela il conduttore in questi casi è denominata rischio locativo.
È un contratto stipulato dall’ente condominiale per i danni provocati dallo stesso a terzi (compresi i condomini) e per danni da incendio o esplosione delle parti comuni del fabbricato. Per esempio, nel caso di una tegola condominiale che cade e danneggia un’automobile il condominio sarà rimborsato per quanto dovrà corrispondere al danneggiato. Oppure, se a causa di un cortocircuito alla centrale elettrica dell’ascensore un appartamento viene danneggiato dalle fiamme la polizza coprirà sia i danni alla parte comune del condominio sia il danno all’appartamento del singolo condomino.
Nella polizza globale fabbricati i condòmini sono considerati terzi tra loro, di conseguenza qualora un incendio scoppiato nell’appartamento di X provochi danni all’appartamento contiguo di Y, questi sarà liquidato dalla globale fabbricati, mentre il danneggiante X potrebbe ricevere una richiesta di rimborso di quanto pagato (diritto di rivalsa). È consigliato quindi stipulare anche una polizza personale. Da notare inoltre che la polizza globale fabbricati non copre il contenuto dell’appartamento del singolo condomino.
Questa polizza si attiva in presenza di un’effrazione visibile e constatabile, mentre non copre i casi in cui porte o finestre vengono dimenticate aperte quando si esce di casa. Per appartamenti situati a meno di quattro metri dal livello del suolo vengono richiesti serramenti robusti in legno, ferro o plastica rigida, vetri antisfondamento con serratura, catenaccio o lucchetto manovrabile solo dall’interno oppure inferriate fisse. Sono previsti sconti sul premio assicurativo nel caso in cui siano presenti chiusure particolarmente efficaci o impianti d’allarme IMQ.
Comprende la responsabilità civile del contraente e dei familiari iscritti nello stato di famiglia, con copertura in caso di eventi verificatisi durante il tempo libero (non durante le ore lavorative).
Assicurazioni sulla vita e sulla finanza
Con un sistema pensionistico statale debole e l’età pensionabile in continuo aumento, diverse sono le soluzioni alternative: acquisto di immobili, fondi e titoli azionari e altri investimenti. Tali soluzioni presentano tutte dei problemi, in termini di alto capitale iniziale necessario e scarse garanzie sulla rendita. Al contrario, le polizze pensionistiche sono prodotti in grado di garantire un’integrazione affidabile alla pensione, in quanto: a) sono tutelate dalla legge (i capitali investiti non sono sequestrabili né pignorabili); b) garantiscono una rendita certa che aumenta nel tempo; c) prevedono la reversibilità della rendita; d) le rendite godono di benefici fiscali (per assicurazioni stipulate entro il 31/12/2000 le rendite da polizze pensionistiche si accumulano alle altre rendite solo per il 60% del loro ammontare, mentre per contratti successivi la percentuale sale all’87,5%); d) in caso di morte dell’assicurato i capitali investiti non confluiscono nell’asse ereditario, quindi possono essere devoluti a qualsiasi beneficiario e non sono gravati da imposte.
Polizze classiche
Sono fondi in cui confluiscono i versamenti degli assicurati, che vengono gestiti con i vincoli imposti dall’Isvap, attraverso investimenti diversificati (Bot, Cct, immobili, titoli, ecc.) i cui utili andranno a costituire la rendita della polizza. Il rischio è nullo, grazie alla tutela dell’Isvap, tanto che in genere le compagnie garantiscono una rendita e un capitale minimi già alla stipula del contratto (tasso tecnico).
Polizze di nuova generazione (Unit Linked)
Sono fondi di investimento a tutti gli effetti acquistabili in quote. A differenza delle polizze classiche non è previsto un capitale minimo garantito e il rischio è correlato al tipo di fondo scelto, con la possibilità di ottenere rendite più consistenti.
Si tratta di polizze vita i cui premi non confluiscono in un fondo separato (che investe, per esempio, in titoli di stato) ma sono destinati a quote diversificate di fondi comuni d’investimento, un paniere costituito da fondi azionari, obbligazionari e monetari che insieme definiscono l’entità del rischio. L’Isvap impone alle imprese l’obbligo di indicare i caricamenti, ossia i coefficienti predeterminati (in percentuale dei premi) a copertura di spese gestionali e di acquisizione.
Soprattutto a persone giovani, in grado di stipulare polizze con durata di contratto più lunga (dato l’andamento del mercato borsistico, destinato a crescere nel tempo nonostante gli alti e bassi del breve periodo, maggiore è il periodo di differemento della polizza e minori sono i rischi per l’investitore).
È la percentuale minima di rendimento garantita dalla compagnia assicuratrice, compresa tra lo 0 e il 4%.
Una polizza tradizionale non costituisce un investimento, in quanto non comporta l’assunzione di rischi. Rappresenta piuttosto un risparmio forzoso a integrazione della pensione.
Tali prodotti accorpano i vantaggi tipici delle polizze vita con quelli di una gestione del patrimonio personalizzata e professionale. Il rendimento è agganciato a un indice di borsa e il premio non viene destinato a fondi, ma investito in un’obbligazione ‘zero coupon’ (senza cedola) e in un’opzione su indici di borsa. Il risultato è un rendimento minimo certo, pari alla differenza tra prezzo di emissione e prezzo di rimborso dell’obbligazione, oltre a un rendimento aggiuntivo incerto vincolato all’andamento sul mercato dell’indice di riferimento. Ha in genere durata prestabilita (dai 5 ai 10 anni) e il premio viene versato in un’unica soluzione.
Responsabilità civile terzi
La responsabilità civile terzi indennizza l’assicurato delle che è tenuto a saldare a terzi come risarcimento per essere incorso in responsabilità civile nei suoi confronti (art. 1917 c.c.). Può coprire la responsabilità contrattuale e extracontrattuale.
Per ‘terzo’ si intendono tutte le persone al di fuori dell’assicurato esclusi: a) coniuge, genitori, figli, fratelli e qualsiasi altro parente o affiliato convivente; b) i dipendenti le cui attività sono legate alla situazione o cosa da cui può derivare la responsabilità; c) i soci a responsabilità illimitata (nel caso in cui l’assicurato sia una società) e le persone che si trovano con loro nei rapporti elencati alla lettera a.
È la probabilità che accada un evento dannoso. Per definizione la probabilità contiene in sé l’elemento dell’incertezza, che per il rischio che si riferisce alla garanzia della responsabilità civile deve essere assoluta (è chiaro che se il danno è certo non sussiste il rischio, pertanto la polizza non opera).
Si intende il contratto che copre il datore di lavoro dalla rivalsa Inail nei suoi confronti. In caso di infortunio sul lavoro di un dipendente dell’assicurato con riscontro di responsabilità del datore di lavoro da parte dell’Inail (es. per omissioni in materia di sicurezza), questo versa i contributi al dipendente per rivalersi in seguito sul datore di lavoro con la richiesta del rimborso della cifra corrisposta. La polizza RCO protegge l’assicurato da questo rischio, a condizione che siano rispettati gli obblighi previsti dalla legge.
È costituita da tre strumenti assicurativi distinti. Rischi diversi: prevede l’eventualità di danno a persone o cose riconducibile a responsabilità sia contrattuali sia extracontrattuali (es. polizze rivolte a progettisti e direttori dei lavori, che includono danni a opere e persone). Danni patrimoniali: riguarda i danni che non provocano conseguenze fisiche o lesioni a cose o persone (ambito della responsabilità contrattuale legata alla professionalità specifica). RCO: concerne la responsabilità dei professionisti nei confronti dei propri dipendenti, compresa la responsabilità vicaria che incombe sull’assicurato per fatto di ausiliari e dipendenti a cui possono essere demandati incarichi da parte del datore di lavoro.
Questa possibilità si verifica solo entro determinati termini specificati nel contratto. Le nuove normative comunitarie hanno abolito le clausole vessatorie, estendendo tale opportunità anche al cliente.
Per commisurare il premio al rischio la compagnia assicurativa utilizza dei parametri oggettivi, diversi a seconda del tipo di attività (per un libero professionista sarà il fatturato, per una cooperativa il numero dei soci). Il parametro viene fissato a un tetto, a cui viene commisurato un premio: in caso di superamento di tale soglia l’assicurato dovrà ‘fare conguaglio’ versando un importo pari alla differenza tra il livello preventivato e quello effettivamente raggiunto.
A differenza di quanto previsto dalle RC auto, con le polizze RCT il danneggiato deve inviare la domanda di risarcimento esclusivamente al danneggiante, il quale ha la possibilità chiedere alla propria compagnia di pagare il danno direttamente o di chiedere un rimborso per quanto pagato al terzo.
Assicurarsi con franchigie basse a discapito dell’ammontare del massimale per risparmiare sul premio può essere una decisione rischiosa. Infatti un danno di poche centinaia o migliaia di Euro non intacca in modo consistente il patrimonio dell’assicurato, al contrario di una richiesta di risarcimento milionaria. Pertanto la soluzione migliore è quella di inserire franchigie medio-alte (per limitare l’importo del premio) e massimali abbastanza elevati da poter coprire anche l’evento più dannoso e spiacevole.