F.I.B.A.
Vedi FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI E ASSICURATIVI.  
 
F.I.D.I.A.
Vedi FEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI.
 
F.I.S.A.C.
Vedi FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONE E CREDITO.  
 
F.N.A.
Vedi FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI.  
 
FABBRICATO
(BUILDING) L'intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi e relative opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni di pertinenza, considerati immobili per natura o destinazione.  
 
FACOLTATIVO IN ECCESSO DANNI
(EXCESS OF LOSS FACULTATIVE REINSURANCE) Copertura riassicurativa, in secondo rischio, riferita a polizze o rischi specifici.  
 
FALLIMENTO (DELL'ASSICURATO)
(BANKRUPTCY OF THE INSURED) Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i Danni, salvo patto contrario e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile, se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.  
 
FALSA RAPPRESENTAZIONE
(MISREPRESENTA-TION CLAUSE) Qualora la cedente o i suoi rappresentanti (broker) abbiano celato dati e/o informazioni determinanti per la valutazione delle condizioni di copertura riassicurativa, questa clausola, di uso e di diritto, d al riassicuratore la facoltà di invocare la clausola di recesso.  
 
FASE FENOLOGICA
(STAGE OF GROWTH) Nel Ramo Grandine è così definito lo stadio di sviluppo di una coltura. Riconoscerla correttamente è importante sia per i riflessi che essa ha entità del danno subito dal prodotto assicurato, sia perché la decorrenza della garanzia coincide con una determinata fase fenologica.  
 
FATICA
(FATIGUE) Termine usato per attribuire appunto a "fatica" la rottura di parti meccaniche non gi causata da vetustà od usura, bensì" dall'ampiezza delle sollecitazioni ripetute e dal numero di dette sollecitazioni.  
 
FATTO ILLECITO
(UNLAWFUL ACT) Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge - posta a tutela della collettività - o in un comportamento che violi un diritto assoluto - valido verso tutti - del singolo. può essere doloso o colposo. Esso dunque non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito d luogo a responsabilità extracontrattuale (o aquiliana), l'inadempimento a responsabilità contrattuale.  
 
FATTRICE (ASSICURAZIONE DELLA)
(BROOD MARE - INSURANCE OF - BLOODSTOCK) Definizione specifica dell'assicurazione del bestiame, le cui polizze garantiscono abitualmente : - il caso di morte; - l'aborto; - le spese di trasporto; - le spese di mantenimento; - il caso di morte del puledro (entro 30 giorni dalla nascita); - le spese veterinarie; La somma massima assicurabile corrisponde al tasso di monta.  
 
FATTRICE (ASSICURAZIONE DELLA)
(BROOD MARE INSURANCE OF - BLOODSTOCK) Definizione specifica dell'assicurazione del bestiame, le cui polizze garantiscono abitualmente : - il caso di morte; - l'aborto; - le spese di trasporto; - le spese di mantenimento; - il caso di morte del puledro (entro 30 giorni dalla nascita); - le spese veterinarie; La somma massima assicurabile corrisponde al tasso di monta.  
 
FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI E ASSICURATIVI
Organismo sindacale, definito anche FIBA, di cui fanno parte lavoratori delle banche e delle imprese di assicurazione, aderente alla Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori (C.I.S.L.).  
 
FEDERAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
Organismo, definito anche FIBRAS, costituito tra intermediari di assicurazione iscritti nel relativo Albo professionale in forma individuale o societaria.  
 
FEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI
Organismo sindacale autonomo, definito anche FIDIA, di cui fanno parte dirigenti delle imprese di assicurazione, aderente alla Confederazione Italiana dei Dirigenti d'Azienda (CIDA).  
 
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI E CREDITO
Organismo sindacale, definito anche FISAC, di cui fanno parte lavoratori delle assicurazioni e del credito, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.).  
 
FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI
Organismo sindacale autonomo, definito anche FNA, di cui fanno parte lavoratori delle assicurazioni. È federata con la Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.).  
 
FENOMENO ELETTRICO
(ELECTRICAL PHENOMENON) Per fenomeno elettrico si intende: - corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso); - variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti); - sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche); - arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).  
 
FERIMENTI
(ASSAULTS) Vedi AGGRESSIONI.  
 
FERMENTAZIONE
(FERMENTATION) Processo di trasformazione determinato da un fenomeno di ossidazione dovuto all'azione di microrganismi, specifica di alcune sostanze, quando vengono ammassate non perfettamente asciutte.  
 
FERMO TECNICO (DEL VEICOLO)
(LOSS OF USE OF VEHICLE). È il danno che si aggiunge alla spesa tecnica sostenuta per la riparazione del veicolo in funzione del tempo strettamente necessario alla riparazione stessa.  
 
FIBRAS
Vedi FEDERAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE  
 
FIDEJUSSORE
È fidejussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui.  
 
FILMS
(FILMS) Forma di assicurazione con la quale si assicurano le perdite economiche che la società di produzione subisce a causa di distruzione, deterioramento o perdita del materiale cinematografico. Essa comprende i danni tecnici quali rigature, forzature, perforazioni di macchina e simili nonché i rischi di trasporto in genere.  
 
FLOTTANTE
Vedi ASSICURAZIONE FLUTTUANTE  
 
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
(INVESTING FUND) È uno strumento di intermediazione finanziaria finalizzato a raccogliere i capitali dei risparmiatori per effettuare investimenti in titoli mobiliari. La ripartizione del rischio viene attuata mediante la diversificazione degli investimenti. La raccolta del risparmio avviene mediante l'emissione di quote dette "parti".  
 
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
È un fondo gestito in precedenza dall'I.N.A. ed alimentato para-fiscalmente dagli utenti dei mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione R.C. (mediante una percentuale, fissata con decreto ministeriale, caricata sul premio di polizza), costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultati non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.  
 
FORMA (DEL CONTRATTO)
(CONTRACT FORM) Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO).  
 
FORMA DELLE COMUNICAZIONI
(MANNER OF COMMUNICATION) Le norme contrattuali stabiliscono che tutte le comunicazioni, alle quali sono tenute le parti, debbano essere formulate per iscritto.  
 
FORO COMPETENTE
(PROPER FORUM) L'individuazione del foro competente, ossia della sede giudiziaria cui rivolgersi in caso di controversia, viene effettuata in base alle norme del codice di Procedura Civile, salvo che tale individuazione avvenga in base ad una norma contrattuale predisposta dalla parte che vi ha interesse (nelle polizze le imprese assicuratrici indicano il foro della sede dell'impresa o dell'agenzia assegnataria del contratto) e accettato specificamente dall'altra parte. L'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione che lo regolamenta è spesso definito COMPETENZA TERRITORIALE.  
 
FORTUNA DI MARE
(PERILS OF THE SEA) Così viene definita ogni conseguenza dannosa derivante da accidenti della navigazione, esclusa però la normale azione del vento e delle onde.  
 
FORZA MAGGIORE
(FORCE MAJEURE) Vedi CASO FORTUITO.  
 
FRANCHIGIA
(DEDUCTIBLE) Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato.  
 
FRANCHIGIA RELATIVA
(FRANCHISE) Somma, stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'assicurato. Non comporta risarcimento qualora il danno sia pari o inferiore all'importo corrispondente alla franchigia. Diversamente il risarcimento è integrale.  
 
FRANCO A BORDO
(FREE ON BOARD/FOB) Il venditore di una merce dovrà provvedere affinché questa sia inoltrata al porto stabilito e quindi messa a bordo della nave che ne effettuerà il trasporto via mare. All'acquirente spetterà di corrispondere all'armatore il nolo marittimo ed all'assicuratore il premio di assicurazione.  
 
FRANCO A BORDO AEROPORTO
(FOB AIRPORT - FOA) A differenza di quanto stabilito con la resa "franco bordo" per i trasporti via mare, il venditore avrà assolto all'impegno di resa assunto, consegnando la merce al vettore aereo o al suo agente. Spese e rischi relativi al viaggio aereo, ed eventuale inoltro terrestre a destino, sono a carico dell'acquirente.  
 
FRANCO BANCHINA PORTO D'IMBARCO
(FREE ALONG SIDE SHIP - FAS) Il venditore assume l'onere di consegnare la merce lungo il bordo della nave in banchina. L'acquirente sopporterà quindi l'onere relativo alla spese di imbarco, al nolo marittimo, al premio di assicurazione.  
 
FRANCO BANCHINA PORTO DI DESTINAZIONE
(INCOTERMS: EX QUAY - EXA) Oltre a quanto previsto per la pattuizione "franco bordo nave porto di destinazione" (vedi), in questo caso sono a carico del venditore anche le spese di sbarco. Dovrà essere precisato se le spese di sdoganamento sono a carico del venditore oppure dell'acquirente.  
 
FRANCO BORDO NAVE PORTO DI DESTINAZIONE
(INCOTERMS: EX SHIP - EXS) Il venditore deve provvedere all'inoltro della merce sino al porto di destinazione convenuto, implicante l'onere delle spese di trasporto e di assicurazione, mentre l'acquirente provvederà per lo sbarco ed inoltro al proprio magazzino.  
 
FRANCO FABBRICA
(INCOTERMS: EX WORKS - EXW) Con questa pattuizione il venditore mette a disposizione dell'acquirente nel proprio magazzino, la merce oggetto del contratto. L'acquirente dovrà quindi provvedere per il ritiro con mezzo proprio o di terzi, stipulando, se ritenuto necessario, un apposito contratto assicurativo.  
 
FRANCO FRONTIERA
(INCOTERMS: FREE BORDER) Sono a carico del venditore tutti gli oneri insiti nell'obbligo di consegna della merce al valico doganale, mentre l'acquirente deve provvedere al pagamento delle spese di sdoganamento in quanto dovute e di prosecuzione del viaggio sino a destino.  
 
FRAZIONAMENTO (DELLE PROVVIGIONI)
(PARTITION - OF COMMISSION) Nel primo anno di vigore della polizza l'impresa non può corrispondere più di sette decimi della provvigione spettante all'intermediario. I restanti tre decimi debbono essere erogati al momento dell'incasso della successiva annualità.  
 
FREQUENZA (SINISTRI)
(LOSS FREQUENCY) Percentuale dei sinistri con seguito che colpiscono polizze dello stesso Ramo e tra loro omogenee. Moltiplicando la frequenza per il costo medio (vedi COSTO MEDIO) si determina la base (fabbisogno) per una corretta costruzione tariffaria.  
 
FREQUENZA RELATIVA
(RELATIVE FREQUENCY) Si definisce frequenza relativa di un evento in "n" prove effettuate nelle stesse condizioni, il rapporto fra il numero delle prove nelle quali l'evento si è verificato ed il numero delle prove effettuate.  
 
FRONTING
(FRONTING) Termine usato per significare che un rischio, assunto da un'impresa, viene riassicurato nella sua globalità, salvo nei casi ove è previsto un conservato minimo da leggi o direttive. Si tratta di una procedura particolarmente adottata quando un riassicuratore (nazionale o estero) non può sottoscrivere un dato rischio in forma diretta, ma, per interessi diversi, ha convenienza ad assumerlo in proprio nella misura massima consentita.
 
FULMINE
(LIGHTNING) Fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata. Si manifestano più frequentemente su costruzioni elevate ed in prossimità di bacini idrici. Il fenomeno è anche influenzato dalle alterazioni ecologiche e dalle concentrazioni a carattere industriale.
 
FUMO (DANNI DA)
(SMOKE DAMAGE) Si determina quando, a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti per la produzione di calore, fuoriesce del fumo che danneggia le cose assicurate.  
 
FUNZIONARIO
(CHIEF CLEARK) Figura professionale tipica del settore assicurativo (e di quello bancario), dove è stata introdotta mediante il R.D. 1387/34 e perpetuata attraverso la contrattazione collettiva, la cui principale caratteristica è di essere posta al massimo livello della carriera impiegatizia, ma di ricomprendere i tratti salienti del personale direttivo (nomina ad personam da parte dell'impresa, importanza e autonomia delle funzioni e responsabilità correlativa).  
 
FURTO
(THEFT) Il furto è il reato contro il patrimonio che si compie quando si sottrae la cosa altrui per trarne un ingiusto profitto.  
 
FURTO (ASSICURAZIONE)
(THEFT INSURANCE) Contratto di assicurazione con il quale determinati beni vengono garantiti contro gli eventi dannosi determinati da: furto, rapina, guasti cagionati dai ladri, scippo, ecc. Spesso la polizza prevede condizioni aggiuntive e/o speciali, specificatamente convenute, per estendere la garanzia ad altre tipologie di eventi o di soggetti (ad es. portavalori).  
 
FURTO (CON CHIAVE FALSA)
(THEFT - TO USE SKELETON KEY) È il furto che viene commesso utilizzando, per l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, grimaldelli, chiavi false ed altri arnesi che rappresentano i tipici mezzi fraudolenti.  
 
FURTO (CON CHIAVE VERA)
(ENTRY WITHOUT BREAKING) È il furto commesso utilizzando per l'apertura degli accessi la chiave vera (non appare quindi obiettivamente visibile alcun segno di effrazione). In queste condizioni la garanzia Furto non è operante. Tuttavia se tale utilizzo è derivato dalla perdita della chiave da parte del legittimo proprietario o dal fatto che essa gli è stata sottratta per perpetrare il furto, la dottrina è abbastanza concorde nel ritenere operativa la garanzia Furto, anche se gli assicuratori non sono del tutto allineati a tale interpretazione.  
 
FURTO (CON DESTREZZA)
(PICKPOCKETING) È il furto commesso con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine.  
 
FURTO (CON INTRODUZIONE CLANDESTINA)
(BURGLARY BY CONCEALMENT ON PREMISES) È il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente e senza destare sospetti, sia riuscita a farsi richiudere nei locali stessi ed abbia asportato la refurtiva mentre questi erano chiusi.  
 
FURTO (CON ROTTURA O SCASSO)
(BREAKING e ENTRY BURGLARY) È il furto commesso mediante rottura o forzamento delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali stessi.  
 
FURTO (CON SCALATA)
(ILLEGAL ENTRY BY EXTRAORDINARY MEANS) È l'introduzione nei locali perpetrata per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli utilizzando mezzi artificiosi o particolare agilità personale.  
 
FURTO (ESTERNO)
(SNATCHING) Vedi ESTORSIONE.  
 
FUSIONE E CONCENTRAZIONE (DI IMPRESE ASSICURATRICI)
(MERGER BY INCORPORATION OF INSURANCE COMPANIES) È l'accorpamento di più imprese, disciplinato dal Codice civile e da leggi speciali. Non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, che continua con l'impresa risultante dall'operazione.

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