I.A.T.A.
I.A.T.A. Vedi INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION.
 
I.B.N.R.
INCURRED BUT NOT REPORTED Vedi SINISTRI TARDIVI.  
 
I.N.A.
Vedi ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.  
 
I.N.A.I.L.
Vedi ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO.  
 
I.S.A.PRE
Le imprese assicuratrici hanno sempre mostrato interesse allo studio, non solo dell'andamento di determinati rischi (specie quelli relativi al campo industriale), ma anche del modo di fronteggiarli in via di prevenzione, della possibilità di adottare misure di sicurezza e così via. Compiti del genere sono stati affidati a varie istituzioni, fra cui il Concordato Incendio, poi trasformato (e ribattezzato CIRA) e successivamente oggetto di un'ulteriore evoluzione segnata anche dal mutamento della denominazione in "IS.A.PRE.".  
 
I.S.O.
I.S.O. Vedi INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION.  
 
I.S.V.A.P.
Vedi ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
 
IFA
INSURANCE TRAINING INSTITUTE Vedi ISTITUTO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSICURATIVA.  
 
IGNORANZA
(IGNORANCE) È elemento costitutivo della colpa, in quanto è identificabile nella imperizia o nella negligenza.  
 
IMBALLAGGIO
(PACKING) Involucro costituito da legno, metallo, cartone, tela juta ecc. atto a preservare la merce ivi contenuta. Ha caratteristiche differenziate a seconda del genere merceologico, del peso, del grado di fragilità, del mezzo di trasporto e del viaggio da intraprendere.  
 
IMPIANTI D'ALLARME
(ALARM SYSTEMS) Ai fini della prevenzione e della protezione delle cose assicurate vengono installati particolari congegni atti a scoraggiare sia il furto che la rapina. A volte sono imposti dall'assicuratore, pena la non assicurabilità del rischio.  
 
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (ASSICURAZIONE DI)
Polizza che copre i danni subiti da impianti e apparecchiature elettroniche in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso.  
 
IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ DELLE PRESTAZIONI
(UNDISTRAINABILITY OF A LIFE POLICY CAPITALS) Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva (pignoramento) o cautelare (sequestro conservativo). Restano tuttavia salvi taluni diritti dei creditori e degli eredi, ma solo rispetto ai premi pagati.  
 
IMPLOSIONE
(IMPLOSION) Fenomeno di improvviso schiacciamento o rottura di un corpo cavo soggetto a pressione esterna superiore a quella interna.
 
IMPOSTA (SUI PREMI ASSICURATIVI)
(TAX ON INSURANCE PREMIUMS) Viene applicata sui premi assicurativi in misura che varia da Ramo a Ramo. L'impresa ne è esattore per conto dello Stato, ma essa è a totale carico del contraente e non può in alcun caso essergli rimborsata.  
 
IMPRESA (DI ASSICURAZIONE)
(INSURANCE COMPANY) È il soggetto contrattuale la cui caratteristica specifica è quella di essere finalizzata all'esercizio delle assicurazioni. Per legge, l'impresa di assicurazione deve essere costituita in forma di ente pubblico, di società per azioni, oppure di società cooperativa o mutua assicuratrice.  
 
IMPRESA CESSIONARIA
(ACCEPTING COMPANY) Era l'impresa costituita dalla SOFIGEA, che riceveva - fino a quando è stata operativa quest'ultima - il portafoglio R.C. auto e natanti di un'impresa posta in liquidazione coatta e provvedeva alla liquidazione, per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed al posto dell'impresa designata, dei danni relativi a tale portafoglio.
 
IMPRESA DESIGNATA
(DESIGNATED COMPANY) È l'impresa, designata mediante Decreto Ministeriale, per una regione o gruppo di regioni, che liquida i danni per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.  
 
IMPRUDENZA
(IMPRUDENCE) Vedi IGNORANZA.  
 
INABILITÀ TEMPORANEA
(TEMPORARY DISABLEMENT) Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere le proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. Il periodo di corresponsione della indennità per inabilita temporanea è abitualmente limitato ad un anno. Spesso la garanzia prevede una franchigia - assoluta o relativa - espressa in giorni, con la quale gran parte delle imprese tende a limitare i propri esborsi per danni di modesta entità.  
 
INCAGLIO
(RUNNING AGROUND) Dicesi di una nave non galleggiante che si trova appoggiata, di poppa o di prora, su di un fondale roccioso.  
 
INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE
(CONFISCATION OF THE BOND) Qualora il soggetto che ha costituito una cauzione sia inadempiente agli obblighi assunti, il creditore dell'obbligazione procede all'incameramento della cauzione. Nel caso in cui la cauzione sia stata costituita con fidejussione bancaria o con polizza assicurativa, il beneficiario procede all'escussione della fidejussione.
 
INCENDIO
(FIRE) Fenomeno di combustione con fiamma che interessa beni materiali, assicurativamente considerato tale quando si manifesta al di fuori dello specifico focolare e che si può autoestendere e propagare.
 
INCENDIO (ASSICURAZIONE)
(FIRE INSURANCE) Contratto di assicurazione con il quale vengono garantiti gli eventi dannosi determinati da: incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta aerei, acqua condotta, urto veicoli stradali; nonché condizioni aggiuntive o speciali che vengono specificatamente convenute quali, ad esempio, eventi atmosferici, eventi socio-politici, danni indiretti, spese di ricostruzione, fenomeno elettrico, rischio locativo, ricorso di terzi, ecc.  
 
INCHIESTA (R.C.O.)
(INQUIRY) A seguito di lesioni subite da lavoratori (per i quali sussista l'iscrizione obbligatoria all'I.N.A.I.L.) può venire aperto un procedimento che, se il fatto contiene gli estremi di un reato (perseguibile d'ufficio) del datore di lavoro o di un suo dipendente, porta ad affermare la responsabilità dello stesso datore di lavoro. La garanzia di R.C.O. consente: - all'infortunato di ottenere un risarcimento a complemento di quanto percepito dall'I.N.A.I.L. come rendita; - all'I.N.A.I.L. di agire in regresso per le somme liquidate all'infortunato od ai suoi superstiti.
 
INCOMBUSTIBILITÀ 
(INCOMBUSTIBILITY) Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione isotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
 
INCOMPATIBILITÀ (DEL BROKER E DELL'AGENTE)
(BROKER'S AND INSURANCE AGENTS' INCOMPATIBILITY) Il broker di assicurazione o di riassicurazione non può esercitare attività di agente di assicurazione. Non è consentita la contemporanea iscrizione all'Albo broker e all'Albo agenti. Agenti e produttori di assicurazione (come pure imprese assicuratrici ed enti pubblici e loro dipendenti) non possono esercitare la mediazione assicurativa, neppure come titolari delle partecipazioni di controllo di società di brokeraggio. Il broker di assicurazione (persona fisica) non può esercitare contemporaneamente la mediazione riassicurativa e viceversa.  
 
INCOSCIENZA
(UNCONSCIOUS-NESS) La polizza Infortuni normalmente esclude gli infortuni sofferti in stato di incoscienza (da qualunque causa determinata). ciò non per le stesse motivazioni previste per il malore o per l'infarto, ma perché il soggetto, appunto incosciente, non può fare nulla per sottrarsi all'evento.  
 
INCOTERMS
(INCOTERMS) Termini commerciali stabiliti dalla Camera di Commercio Internazionale ed utilizzati nei contratti di compravendita per riferirsi agli obblighi di resa per il venditore.  
 
INDENNITÀ
(INDEMNITY) Nelle assicurazioni contro i Danni è la prestazione che viene erogata dall'assicuratore nei confronti dell'assicurato per sollevarlo, tenendolo indenne, del danno ad esso prodotto da un sinistro.  
 
INDENNIZZO
(COMPENSATION AWARD) È un importo che il legislatore chiama "equa indennità", perché stabilita equitativamente dal giudice. Essa è da riconoscere al danneggiato in alcuni casi in cui la legge solleva l'autore del fatto, avente conseguenze dannose, dall'obbligo di procedere all'integrale risarcimento (per avere agito in stato di necessità, oppure di incapacità dovuta ad infermità).  
 
INDICIZZAZIONE (CLAUSOLA DI)
(INDEXATION CLAUSE) È una clausola che, facendo riferimento a precisi indici statistici (di solito calcolati dall'ISTAT e resi pubblici) consente di rivalutare le somme assicurate o i massimali (e correlativamente il premio) onde controbilanciare l'erosione inflattiva ed evitare, così, l'applicazione della proporzionale o scoperture derivanti dall'inadeguatezza di tali somme e massimali.  
 
INDIPENDENZA
(INDEPENDENCY) Principio da seguire nella raccolta dei rischi, per cui il verificarsi di un evento non deve influenzare il verificarsi di altri eventi assicurati.  
 
INFARTO
(HEART ATTACK) Necrosi di un tessuto provocata dalla occlusione dei vasi arteriosi deputati alla nutrizione del tessuto stesso. Quando all'origine di un infortunio, questo non è indennizzabile, venendo a mancare uno dei tre requisiti fondamentali di causa dello stesso (la causa esterna).  
 
INFEDELTÀ
(INFIDELITY) Forma di assicurazione, rientrante nel Ramo "altri danni ai beni", con la quale si coprono le perdite economiche subite da una azienda per effetto di reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione commessi da dipendenti nell'esercizio delle incombenze alle quali sono delegati.  
 
INFERRIATA
(IRON GRILLE) Manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.  
 
INFIAMMABILI
(INFLAMMABLES) Sono tali le sostanze od i prodotti che - non essendo classificabili come esplodenti - rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 centesimali; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o aria umida sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, in piccole quantità, in condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977.  
 
INFORTUNI (ASSICURAZIONE)
(PERSONAL ACCIDENT INSURANCE) Le polizze che hanno per oggetto l'evento "infortunio" sono fondamentalmente articolate su alcune tipologie contrattuali e, più precisamente: individuali e cumulative, a loro volta riferite a rischi professionali, extraprofessionali (o entrambi), a rischi della circolazione, aeronautici, ecc. Il relativo premio lo si determina applicando un tasso per mille sulle somme assicurate per morte e per invalidità permanente; per lira sulla somma assicurata (diaria) per inabilita temporanea. Tassi che sono, ovviamente, commisurati alla pericolosità della attività professionale esercitata. Soprappremi possono essere applicati per la pratica di attività sportive più o meno pericolose o per particolari estensioni di garanzia. Sovente le polizze prevedono il rimborso di spese mediche, da ricovero, rette di degenza, ecc., sempreché rese necessarie da infortunio indennizzabile.  
 
INFORTUNIO
(PERSONAL ACCIDENT) È un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna (devono ricorrere tutti e tre questi requisiti) che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilita temporanea.  
 
INFORTUNIO EXTRA-PROFESSIONALE
(ACCIDENT IN PRIVATE TIME) È l'infortunio che interessa la sfera di tutta la vita non lavorativa, ivi compreso il tempo libero e le attività a carattere hobbistico e di diletto.  
 
INFORTUNIO IN ITINERE
(ACCIDENT EN ROUTE TO/FROM PLACE OF WORK) Quando la garanzia Infortuni è prestata in forma "professionale" e con polizza cumulativa si possono comprendere nella garanzia anche gli infortuni verificatisi durante il tragitto necessario casa - posto di lavoro e viceversa, purché accaduti entro un ragionevole lasso di tempo (generalmente un'ora prima e dopo), sia che avvengano durante l'utilizzo di mezzi di trasporto che a piedi.  
 
INFORTUNIO PROFESSIONALE
(PROFESSIONAL ACCIDENT INSURANCE) Ogni infortunio che può accadere durante o per effetto attività lavorativa.  
 
INGESSATURA
(PLASTER BANDAGE) Vedi GESSATURA.  
 
INGESTIONE O ASSORBIMENTO DI SOSTANZE
(INGESTION or ABSORPTION OF SUBSTANCE)S L'evento in quanto tale, anche se può produrre avvelenamenti, non sarebbe riconducibile all'infortunio, mancandone in parte i requisiti. Tuttavia l'orientamento è di comprendere normalmente questa tipologia di danno nelle polizze Infortuni quando ricorra accidentalità.  
 
INONDAZIONE
(FLOOD) Fenomeno naturale che normalmente si accompagna all'espressione "allagamento". Con patto speciale si possono ritenere in garanzia i danni subiti delle cose assicurate a seguito di contatto con tali fenomeni e ciò indipendentemente da rotture o brecce provocate dalla violenza dell'acqua sui serramenti od altre protezioni. Sono normalmente esclusi i danni alle cose trovantesi a terra e fino ad una determinata altezza (mediamente 20 cm.) per evitare di incorrere in stillicidio di micro-danni; la prestazione assicurativa è spesso prevista con una elevata franchigia a carico dell'assicurato.  
 
INQUINAMENTO
(POLLUTION) Contaminazione del suolo, dell'aria, dell'acqua e di ogni altro elemento con sostanze pericolose per la salute.  
 
INSORGENZA DEL SINISTRO
(ARISING OF - OCCURENCE OF - THE CLAIM) A differenza di quanto si verifica in altri Rami, essa coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che d origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e - per le controversie contrattuali - collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza. Nel PENALE (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima Nell'EXTRACONTRATTUALE (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento. Nel CONTRATTUALE (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme e ai patti concordati.  
 
INSTITUTE OF LONDON UNDERWRITERS
(INSTITUTE OF LONDON UNDERWRITERS) Associazione inglese di imprese sottoscrittrici creata allo scopo di esaminare i vari problemi relativi alle assicurazioni riguardanti il Ramo Trasporti, nonché stabilire clausole e condizioni di garanzia che rappresentano una guida per il mercato inglese ed internazionale. Raccomanda l'osservanza di ogni norma emanata, il che, nella tradizione inglese equivale, per gli interessati, all'obbligo di uniformarsi a siffatte prescrizioni. Le varie clausole riguardano l'assicurazione delle merci in genere: di merci specifiche, nel qual caso sono oggetto di trattativa con le associazioni dei relativi produttori; dei corpi di navi e delle imbarcazioni da diporto.  
 
INTERESSE (ALLA ASSICURAZIONE)
(PROOF OF INTEREST) È l'interesse dell'assicurato al risarcimento del danno. Se manca al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, il contratto di assicurazione contro i Danni è nullo. Avanzando una richiesta di risarcimento per danni, l'assicurato è tenuto a fornire dimostrazione di essere titolare di interesse assicurabile. Non fornendola, il contratto invocato è nullo.  
 
INTERESSE ASSICURATO
(MATTER or SUBJECT INSURED) In termini pratici e non giuridici rappresenta l'oggetto dell'assicurazione da descriversi con esattezza onde poterlo identificare in ogni momento.  
 
INTERESSI DI FRAZIONAMENTO
(INTEREST ON INSTALMENT PREMIUMS) Saggio di interesse che si applica al premio quando viene concessa la possibilità di pagamento frazionato. La sua applicazione, aggiunta al premio frazionato e agli eventuali accessori, costituisce la rata di premio imponibile.  
 
INTERESSI E SBORSI
(DISBURSEMENTS) Nell'assicurazione della nave, oltre alla somma corrispondente alla sua valutazione, può essere garantito, a titolo di interessi, sborsi ecc. un importo non superiore al 10% di detta valutazione. La relativa garanzia concerne la perdita delle spese di armamento ed equipaggiamento conseguente alla perdita totale della nave e costituirà complemento della somma assicurata per corpo e macchine, nel caso di contribuzione in avaria generale, ricorso di terzi e spese di salvataggio.  
 
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
(INSURANCE INTERMEDIARIES) Locuzione generica e comprensiva di tutte le figure professionali che si interpongono fra l'impresa assicuratrice e la clientela, nell'ambito della conclusione dei contratti (agenti, broker, produttori), nonché dei c.d. "canali alternativi" (sinergie Banca - Assicurazione, promotori finanziari, ecc.).  
 
INTERNATIONAL AIR TRASPORTATION ASSOCIATION
(INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION ASSOCIATION) Organizzazione mondiale dei vettori aerei aderenti - definita anche I.A.T.A. - sorta nel 1945 per garantire lo svolgimento del traffico aereo ovunque con la massima rapidità, convenienza e funzionalità.  
 
INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION
(INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION) Definito anche I.S.O., è un Ente internazionale sorto allo scopo di uniformare le norme relative al trasporto, alla progettazione e alle dimensioni dei containers al fine di renderli idonei ad essere caricati su qualsiasi mezzo vettore, con specifiche varianti riferite al trasporto aereo.  
 
INVALIDITÀ PERMANENTE
(PERMANENT DISABLEMEMT) Perdita anatomica o funzionale dell'uso di un organo o di un arto del corpo umano, graduabile in base ad una tabella di riduzione parziale di capacita fisica.  
 
INVALIDITÀ PERMANENTE (DA MALATTIA)
(PERMANENT DISABLEMENT - FROM SICKNESS) Perdita, oppure diminuzione della capacita allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata. Essa viene normalmente liquidata escludendo dal risarcimento gli eventi che abbiano residuato postumi, come minimo, al di sotto del 25%, ma parificando il danno al 100% (danno totale), qualora i postumi superino il 65%.
 
INVALIDITÀ SPECIFICA
(SPECIFIC DISABLEMENT) Invalidità permanente definita dalla polizza Infortuni prende in considerazione la capacita generica a qualsiasi lavoro, senza riferimento alla specifica attività professionale. Per alcune categorie professionali ben definite è spesso prevista la possibilità di supervalutare le percentuali di invalidità parziale in funzione della particolare attività esercitata (ad esempio sportivi, medici, musicisti, piloti di linea). Questa pattuizione particolare spesso impone a volte l'adozione di una specifica tabella di percentuali parziali con riferimento agli organi o arti oggetto di valutazione specifica.  
 
IPOTESI FINANZIARIA
(FINANCIAL PROJECTION). È data dal saggio di rendimento delle somme che gli assicuratori devono incassare per far fronte agli impegni futuri. 
 
IPOTESI STATISTICA O DEMOGRAFICA
(STATISTICAL e DEMOGRAPHIC PROJECTION) È costituita dalle tavole di mortalità e sopravvivenza che, considerato un certo numero di individui, indica quanti sopravvivono alla fine di ogni anno e quindi quante saranno le prestazioni dell'impresa.  
 
IRREVOCABILITÀ DEL BENEFICIO
(IRREVOCABILITY OF BENEFIT) La designazione beneficiaria è irrevocabile se il contraente ha rinunziato, per iscritto, al potere di revoca e il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.  
 
ISCRIZIONE AGLI ALBI (AGENTI E BROKERS)
(AGENT AND BROKER REGISTRATION) È disposta dal Ministero dell'Industria, previo accertamento dei requisiti di legge da parte delle apposite Commissioni Nazionali. Il rifiuto dell'iscrizione è impugnabile avanti il giudice competente. L'accertamento dei requisiti professionali può avvenire con il superamento di un esame pubblico o la verifica di titoli equipollenti.  
 
ISTAT
Vedi ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.  
 
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Organismo - definito anche ISTAT - sorto, ope legis nel 1926, per esercitare in modo più ampio ed efficace le stesse funzioni dell'istituzione (alternativamente denominata Ufficio Centrale di Statistica e Direzione Generale della Statistica) creata dopo unità d'Italia sulle ceneri degli Uffici del Censimento degli Stati preunitari. L'Istituto elabora i dati del censimento e forma tavole di mortalità e sopravvivenza indispensabili per l'esercizio delle assicurazioni sulla Vita. Determina altresì numeri indice che trovano applicazione in numerosi contratti assicurativi soggetti a indicizzazione.  
 
ISTITUTO DI CURA
(PUBLIC or PRIVATE HOSPITALS) Sono definiti tali gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura che abbiano stipulato convenzioni con le USSL e/o che siano in possesso dell'autorizzazione al ricovero degli ammalati. Non rientrano fra questi gli istituti termali, le case di soggiorno o convalescenza.  
 
ISTITUTO ITALIANO DEGLI ATTUARI
Organismo che ha lo scopo di promuovere gli studi attuariali e quelli attinenti alla tecnica delle assicurazioni.  
 
ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
Ente pubblico economico, definito anche I.N.A., fondato nel 1912 per assumere il monopolio delle assicurazioni sulla Vita, poi non realizzato. Dal 1923 esercita le assicurazioni sulla Vita in regime di concorrenza. Prima che la terza direttiva Vita ne sancisse il divieto, riceveva da ciascuna impresa una quota di ogni rischio a titolo di "cessione" obbligatoria. Aveva anche altri compiti al di fuori del Ramo Vita (gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, del Conto Consortile, ecc.). Dal 1993 è interessato dal processo di "privatizzazione" che ha investito numerosi enti pubblici. In questo quadro, le suddette gestioni sono state cedute alla CONSAP spa.  
 
ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Definito anche I.N.A.I.L., è l'Istituto che presta l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a quei lavoratori che, a norma di legge, debbono essere obbligatoriamente assicurati dal datore di lavoro. Tale assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile nei confronti del lavoratore che beneficia delle prestazioni dell'I.N.A.I.L., ma non per il danno biologico (vedi DANNO BIOLOGICO). Siffatto esonero viene meno per l'accertamento giudiziale (in un processo penale o civile in cui sia presente il datore di lavoro) di un fatto-reato, commesso dallo stesso datore di lavoro o da un dipendente di questi, comportante la perseguibilità d'ufficio.  
 
ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO (RIVALSA)
Il datore di lavoro, oltre a dover risarcire il danno biologico (vedi DANNO BIOLOGICO) causato al dipendente, se perde l'esonero dalla responsabilità civile accordatogli dal testo unico sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, deve far fronte alla rivalsa dell'I.N.A.I.L. per le prestazioni da questo erogate e al maggior danno (rispetto a tali prestazioni) richiesto dal lavoratore danneggiato. Ciò indipendentemente dal danno biologico, comunque indennizzabile ove vi sia responsabilità. La garanzia di R.C.O. ha lo scopo di sollevare il datore di lavoro dal danno economico che, in queste ipotesi, gli deriva.
 
ISTITUTO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSICURATIVA
(INSURANCE TRAINING INSTITUTE) È un organismo, definito anche IFA, costituito nel 1979 dalle imprese di assicurazione per rispondere alle esigenze di crescita professionale di tutti gli operatori del settore. Successivamente, con l'apertura di IFA Scuola e l'avvio di interventi rivolti agli utenti del servizio, l'attività si è estesa alla promozione e diffusione della cultura assicurativa in ogni suo aspetto. All'attività dell'istituto partecipano rappresentanti di tutte le componenti professionali del settore. Possono avvalersi dei suoi servizi anche istituzioni ed enti esterni, interessati ai problemi previdenziali e di gestione del rischio. L'IFA opera su tutto il territorio nazionale e collabora con le principali istituzioni internazionali impegnate nella formazione e nella consulenza per il settore assicurativo.  
 
ISTITUTO PER GLI STUDI ASSICURATIVI
Organismo a carattere culturale con sede a Trieste.  
 
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Definito anche I.S.V.A.P., è un ente pubblico costituito nel 1982 per assorbire i compiti di vigilanza gi esercitati direttamente dal Ministero dell'Industria. Dal 1991 i suoi compiti sono stati ampliati (specie in fatto di controllo delle partecipazioni di imprese assicuratrici sul capitale di società extrassicurative e viceversa), per cui da mero organo ausiliario del Ministero predetto, l'I.S.V.A.P. è venuto a porsi come compartecipe di questo nella fissazione dell'indirizzo amministrativo del settore. Sono organi dell'I.S.V.A.P.: il Presidente (che è anche Direttore Generale dell'Istituto), il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori. Attraverso il servizio ispettivo, comprendente un corpo di ispettori col rango di Pubblico Ufficiale, l'I.S.V.A.P. svolge la propria attività investigativa indispensabile per l'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli per legge. Nell'ambito del Servizio Ispettivo è istituita una Sezione Reclami, per istruire i reclami degli interessati al servizio assicurativo, agevolare l'esecuzione dei contratti da parte delle imprese assicuratrici, segnalare al Presidente i casi di inadempienza.

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