MANCATO FREDDO
(FREEZING BREAK DOWN). È una garanzia complementare del Ramo Incendio che riguarda i possibili danni subiti dalle merci in refrigerazione causati da danni consequenziali nonché dai guasti accidentali che si verificano nell'impianto frigorifero e nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza e negli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica.  
 
MANCATO IMBARCO
(SHUT OUT or LEFT OUT or SHORT SHIPPING) Eventualità non rarissima, dovuta generalmente ad errore nella valutazione dello spazio disponibile nella stiva della nave che impedisce l'imbarco di parte della merce per la quale è stata rilasciata regolare polizza di carico. La locuzione è anche utilizzata per riferirsi a merce mancante nel proprio imballo, non essendoci spazio per contenerla.  
 
MANCINISMO
(LEFT-HANDEDNESS) Quando in un soggetto assicurato con polizza Infortuni ricorra il fenomeno del mancinismo, tutte le percentuali di invalidità permanente riconosciute all'arto superiore destro (quale che sia la tabella di invalidità adottata) vengono attribuite al sinistro e viceversa.  
 
MANOVRE FISSE E CORRENTI
(RIGGINGS AND RUNNING RIGGINGS) Quelle fisse, preferibilmente in acciaio, sono costituite da cavi utilizzati per assicurare l'alberatura allo scafo per evitarne la rottura, trovandosi sotto sforzo dovuto all'azione del vento sulle vele. Quelle correnti, in manilla, canapa o nylon, scorrono in apposite pulegge e vengono utilizzate per la manovra delle vele.  
 
MAONA
(RAFT/LIGHTER) Zattera o chiatta, generalmente rimorchiata, spesso usata nei porti per il trasferimento delle merci da terra a sottobordo della nave e viceversa.  
 
MARGINE DI SOLVIBILITÀ
(SOLVENCY MARGIN) Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l'intera attività esercitata nel territorio della Repubblica e all'estero. Esso deve corrispondere al patrimonio netto dell'impresa ed il suo ammontare deve essere almeno pari al più elevato tra due risultati di calcolo ottenuti in rapporto all'ammontare dei premi delle assicurazioni dirette o all'onere medio dei sinistri.  
 
MASSA
(MASS) Termine che riassume il principio tecnico per cui il numero dei rischi assicurati deve essere il più elevato possibile, affinché la frequenza effettiva si approssimi, il più possibile, alla probabilità presunta.  
 
MASSIMA UNITÀ DI RISCHIO
(AMOUNT SUBJECT or MAXIMUM FORSEEABLE LOSS) Indipendentemente dal valore complessivo delle cose da assicurare, questa stima serve per valutare quale massima esposizione di rischio rimane a carico dell'assicuratore in presenza di un normale sinistro che si possa verificare.  
 
MASSIMALE
(LIMIT) Rappresenta la massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Classico della R.C., ma non limitato ad essa, il termine ricorre anche nel Ramo Malattia, Ricorso Terzi, ecc.  
 
MASSIMALI MINIMI (PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO E NATANTI)
(MINIMUM LIMITS OF OBLIGATORY MOTOR T.P. LIABILITY) Sono quelli originariamente stabiliti in un apposito allegato alla legge istitutiva dell'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, poi modificati ripetute volte mediante decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta del Ministro dell'Industria.  
 
MASSIMO SINISTRO PROBABILE
(MAXIMUM PROBABLE LOSS) Il concetto assicurativo di Massimo Sinistro Probabile (o M.P.L.) è di importanza rilevante nella riassicurazione proporzionale in genere, ma in quella facoltativa in particolare. Infatti, ogni riassicuratore esprime la propria quota percentuale, rapportandola non più al massimale assicurato, ma al M.P.L..  
 
MATERIALI DI RISPETTO
(SPARE PARTS) Parti di ricambio che devono obbligatoriamente trovarsi a bordo della nave per sostituire quelle avariate e non più utilizzabili.  
 
MATERIE RADIOATTIVE
(ATOMIC RISKS) L'uso di materie radioattive è abitualmente escluso dalle Condizioni Generali di Assicurazione con la definizione di "Rischi Atomici". I rischi relativi possono comunque essere assicurati ricorrendo all'apposito pool. Fa eccezione l'estensione di garanzia alle radiodermiti - possibile nel ramo infortuni - che riguarda i medici radiologi ed i tecnici di laboratorio..  
 
MEDIA DI "N" ESERCIZI
(AVERAGE "N" YEARS BLOCK) Anche se raramente usata, questa formula, specifica per trattati non proporzionali, comporta una tassazione di premio rapportata alla risultanza media degli esercizi "N", previsti dal contratto. Il calcolo finale avviene alla chiusura contabile dell'ultimo anno.  
 
MEDIATORE O BROKER
(INTERMEDIARY or BROKER) Chi esercita, individualmente o in forma societaria, la mediazione assicurativa o riassicurativa, detta anche brokeraggio.  
 
MERCATO ASSICURATIVO (E RIASSICURATIVO)
(INSURANCE AND REINSURANCE MARKET) È così definito l'insieme delle imprese operanti nel settore della assicurazione e della riassicurazione.  
 
MERCE DI RISPEDIZIONE
(RESHIPPING GOODS) Trattasi di merce che ha effettuato un viaggio e che, per cause disparate, non è stata consegnata od è stata rifiutata dal destinatario. L'assicuratore richiesto di garantire un secondo viaggio, informato come deve essere della circostanza, limita la garanzia ad avvenimenti di viaggio prestabiliti, salvo che il richiedente presenti l'esito di un accertamento attestante l'integrità della merce all'atto della rispedizione.  
 
MERCEDI
(COMPENSATIONS or PAY) Sono così definite le retribuzioni che, sotto qualunque forma, vengono corrisposte ai dipendenti e quelle che convenzionalmente si assegnano i titolari delle imprese artigiane ed i loro familiari coadiuvanti.  
 
MERCI SPECIALI
(DANGEROUS GOODS) Sono considerate merci speciali alcuni prodotti di particolare pericolosità quali: - celluloide (grezza od oggetti di); - espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; - materie plastiche espanse ed alveolari; - imballaggi di materie plastiche espanse od alveolari e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli racchiusi nelle confezioni delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.  
 
MERCI VINCOLATE
(BONDED GOODS) Merci per le quali non siano ancora stati corrisposti i relativi oneri doganali e introdotte in appositi magazzini. Le merci sottoposte a trasbordo, sino al reimbarco, sono sottoposte a vincolo.  
 
MEZZI DI PROTEZIONE
(RISK PROTECTION MEASURES) Nel Ramo Furto le condizioni di polizza stabiliscono, ponendone obbligo a carico dell'assicurato, che le cose assicurate siano protette da mezzi di chiusura che abbiano caratteristiche specifiche e contrattualmente stabilite, tali da definirsi sufficienti.  
 
MINIRIFORMA
È così definita una serie di riforme e di modifiche alla legge 990/69 introdotta alla fine del 1976 in relazione all'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti.  
 
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
Organismo statale - articolato in 6 Divisioni - cui fanno capo la Direzione Generale delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, la Commissione Consultiva per le assicurazioni Private, la Conferenza Europea dei Servizi di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e le Commissioni Nazionali per l'Albo degli Agenti di Assicurazione e per quello dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione. Presso il Ministero hanno sede anche altre Commissioni (Periti, Personale Dirigente di imprese in liquidazione coatta, ecc.).  
 
MISTA
(ENDOWMENT POLICY) Vedi ASSICURAZIONI MISTE.  
 
MITTENTE
(SENDER or SHIPPER) Colui che, nel contratto di compravendita di merci, è il venditore o un suo mandatario.  
 
MODIFICAZIONI CONTRATTUALI
(CONTRACTUAL AMENDMENTS) Vedi APPENDICE.  
 
MODULARE AZIENDE (ASSICURAZIONE)
Polizza che copre i danni in forma globale, in quanto raggruppa più tipologie di rischio: incendio, guasti macchine e apparecchiature e impianti elettronici, oltre a furto e lucro cessante da interruzione di attività.  
 
MONTE PREMI
(PREMIUM VOLUME) È accezione da riferire al portafoglio premi e consiste, a partire da una data presa a riferimento, nel cumulo: - dei premi da esigere su polizze poliennali di assicurazione relativamente alla loro durata residua, inclusa la durata dovuta alla avvenuta tacita proroga; - dei premi da esigere su polizze annuali per le quali si siano verificate le condizioni per la loro tacita proroga. L'incremento del monte premi procurato al portafoglio agenziale è uno dei parametri di calcolo indennità di risoluzione spettante all'agente di assicurazione allo scioglimento del contratto di agenzia.  
 
MORTE
(DEATH) Evento letale che, sussistendo le condizioni contrattuali, impone all'impresa di liquidare agli aventi diritto indennità assicurata.  
 
MORTE PRESUNTA
(PRESUMED DEATH) La morte presunta di un soggetto viene sancita con sentenza del tribunale 10 anni dopo l'ultima notizia che di esso si abbia o, in caso di scomparsa per infortunio, 2 anni dopo la data dell'evento.  
 
MOVIMENTO PORTAFOGLIO
(PORTFOLIO TRANSFER) Trasferimento degli impegni da un riassicuratore uscente ad un altro entrante. Quando previsto, il movimento di portafoglio (premi o sinistri) comporta una delimitazione degli impegni del riassicuratore, indipendentemente dal decorso naturale del rischio o massa di rischi (portafoglio) riassicurati.  
 
MURO PIENO
(FULL FIRE WALL) È un muro senza aperture elevato da terra al tetto, costruito in laterizi o conglomerati incombustibili di spessore non inferiore a cm. 13, oppure in pannelli di vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura. Agli effetti contrattuali (Incendio) sono ammesse le aperture per il passaggio di condutture elettriche e condotti per fluidi. Le altre aperture debbono essere costituite da serramenti interamente metallici e privi di luci.  
 
MUTUA
(MUTUAL) Vedi SOCIETÀ MUTUA.

KASKO
(KASKO) Assicurazione relativa ai guasti accidentali riportati da un veicolo in conseguenza di avvenimenti relativi alla circolazione. E' praticata in due forme (con diverse varianti di tipologia contrattuale): 1) copre i danni da urto, collisione o ribaltamento; 2) copre i soli danni da collisione con veicoli identificati.  
 
LANCIA/BATTELLO DI SERVIZIO
(TENDER) Mezzo di salvataggio sistemato a bordo di navi ed imbarcazioni da diporto, munito di remi e/o di motore entro o fuoribordo.  
 
LATITUDINE
(CREDIT LATITUDE) Nell'assicurazione dei crediti commerciali, l'assicurato deve richiedere il limite di credito per ogni acquirente (importo che l'assicuratore è disposto ad assicurare per ognuno). A volte viene stabilito un importo entro il quale l'assicurato può vendere senza il preventivo fido dell'assicuratore, usufruendo egualmente della copertura a determinate condizioni e con uno scoperto maggiore.  
 
LAYER O TRANCHE
(LAYER) Termini, inglese il primo, francese il secondo, adottati per indicare la progressione cronologica di intervento nelle protezioni non proporzionali. Vengono identificati con numerazione d'ordine (1-2-3 ecc.) e indicano che la protezione non proporzionale della cedente è articolata in più fasce. Ogni layer o tranche è composto da una priorità e da un limite di garanzia o portata.  
 
LAYERING
(LAYERING) Termine inglese usato nei contratti di riassicurazione non proporzionale per descrivere la suddivisione della protezione in più fasce che operano in modo successivo.  
 
LEASING
(LEASING CONTRACT) È in pratica un contratto di locazione, mediante il quale una società specializzata, dietro pagamento di un canone periodico, fornisce la disponibilità di attrezzature, macchinari, beni strumentali ed anche veicoli, con la possibilità, per il contraente in regola col pagamento del canone, di acquisire il diritto di proprietà, mediante il pagamento di una quota di riscatto, al termine del contratto di locazione.  
 
LEASING (ASSICURAZIONE)
Tipologia contrattuale (in forma singola o di convenzione) che copre i danni subiti dai beni assicurati (ceduti in leasing strumentale o immobiliare) in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso. La garanzia si estende ai danni provocati a terzi (R.C.) in relazione alla proprietà o costruzione dei beni assicurati.  
 
LEEWAY CLAUSE
(LEEWAY CLAUSE) Condizione normalmente adottata per i rischi industriali relativamente alla garanzia "Incendio" con la quale l'impresa si impegna a ritenere coperti di prestazione assicurativa tutti i beni descritti in polizza anche in presenza di una eccedenza del valore estimato purché tale eccedenza non risulti superiore ad una percentuale (mediamente il 20%). Il premio dovuto sarà poi conguagliato alla fine dell'esercizio sulla reale consistenza dei valori estimati.  
 
LEGGE DEI GRANDI NUMERI
(LAW OF LARGE NUMBERS) La probabilità che la frequenza relativa sia vicina quanto si vuole alla probabilità dell'evento, può essere resa quanto si vuole vicina ad uno, al crescere del numero delle prove effettuate (Teorema di Bernoulli).  
 
LEGGE EMPIRICA DEL CASO
(EMPIRICAL LAW OF CHANCE) Se un evento ha probabilità "p", in una serie di prove ripetute nelle stesse condizioni, la frequenza relativa è assai prossima alla probabilità.  
 
LEGGE INFORTUNI
(WORKMEN'S COMPENSATION LAW) Locuzione usata per indicare la disciplina riguardante l'I.N.A.I.L. contenuta nel D.P.R. 1124/65.  
 
LEGITTIMA DIFESA
(LEGITIMATE - SELF -DEFENCE) Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.  
 
LESIONI PERSONALI COLPOSE
(NEGLIGENT BODILY HARM) Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà e intenzione di commettere alcun reato, provoca lesioni ad una persona.  
 
LETTERA D'INTESA
(LETTER OF UNDER-STANDING) Termine riferito al Ramo Grandine. E' il documento con cui l'impresa o un gruppo di imprese stabilisce le norme contrattuali delle stipulande assicurazioni.  
 
LETTERA DI CREDITO
(LETTER OF CREDIT) Documento bancario che perviene al mittente tramite la propria banca con garanzia rilasciata dalla banca del ricevitore. Trattasi dell'impegno a pagare l'importo convenuto, nel momento in cui il mittente consegna all'esame del proprio istituto bancario l'insieme di documenti che attestano l'esistenza del bene oggetto della transazione commerciale, la sua origine, il suo valore secondo fattura, l'avvenuta consegna al vettore che dovrà effettuare il trasporto e, qualora la vendita sia stata pattuita su basi C.I.F., la polizza e/o certificato di assicurazione a copertura dei rischi richiesti.  
 
LETTERA DI DISDETTA
(NOTICE OF CANCELLATION) Quando il contraente intenda rinunciare alla prosecuzione di un contratto di assicurazione, è tenuto a manifestare la propria volontà all'impresa inviandole, nei termini e con i modi contrattualmente stabiliti (abitualmente per raccomandata), una lettera di disdetta. Questa deve essere tempestiva, ossia deve essere spedita prima che siano decorsi i termini citati (di norma uno, tre, sei mesi) e deve contenere tutti gli elementi atti a identificare la polizza cui si riferisce.  
 
LETTERA DI GARANZIA DEGLI ASSICURATORI
(AVERAGE GUARANTEE) Impegno degli assicuratori al pagamento del contributo di avaria generale posto a carico della merce assicurata, attraverso il quale il proprietario della medesima ne ottiene la libera disponibilità, evitando di corrispondere il contributo provvisorio.  
 
LETTERA DI VETTURA AEREA
(MASTER AIR WAY BILL - HOUSE AIR WAY BILL) È il contratto di trasporto che attesta l'avvenuta presa in carico della spedizione da parte della linea aerea e ne indica tutti gli elementi relativi. Tale documento, opportunamente girato in bianco, completa la documentazione che, pervenuta al destinatario ricevitore della merce, gli conferirà titolo per ottenerne la riconsegna nel luogo pattuito.  
 
LETTERA DI VETTURA C.M.R.
(CONSIGNMENT NOTE) È il contratto di trasporto per la spedizione internazionale di merci su strada, regolata da apposita convenzione.  
LETTERA DI VETTURA FERROVIARIA
(RAILWAY CONSIGNMENT NOTE) Contratto stipulato con l'amministrazione ferroviaria per il trasporto di cose da inoltrarsi con modalità differenziate.  
 
LIBERA PRATICA
(FREE CIRCULATION) Autorizzazione data alla nave per l'attracco o per salpare.  
 
LIBERTÀ DI PRESTAZIONE
(FREEDOM OF SERVICES) Vedi PRESTAZIONE (LIBERTA' DI).  
 
LIBERTÀ DI STABILIMENTO
(FREEDOM OF ESTABLISHMENT) Vedi STABILIMENTO (DIRITTO DI, LIBERTA' DI).  
 
LIBERTY - VICTORY - T2 TANKERS
(LIBERTY - VICTORY - T2 TANKERS) Denominazione attribuita negli USA alle navi costruite tra il 1942 ed il 1945 per fronteggiare la carenza di naviglio mercantile. Di tipo standard, avevano un tonnellaggio lordo di circa 7000 tonnellate (Liberty e Victory) mentre le T2, di tonnellate lorde 10.000 ca., erano adibite al trasporto di carichi liquidi. Tra le Liberty e le Victory la sola differenza era costituita dalla maggior potenza della macchina montata sulle seconde. Globalmente ne furono costruite oltre 3500, tutte assemblate con saldatura totale delle lamiere. Cessata la seconda guerra mondiale, dette navi vennero vendute ad armatori privati.  
 
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ARMATORE
(OWNER'S LIMITED LIABILITY) Salvo i casi di dolo e colpa grave, l'armatore può limitare il suo debito per fatti verificatisi o atti compiuti nel corso di un viaggio, ad una somma pari al valore della nave ed al nolo percepito.  
 
LIMITE (DI COPERTURA)
(LIMIT OF COVERAGE) È la somma massima risarcibile dal riassicuratore per ogni singolo evento all'interno di un dato contratto.  
 
LIMITE AGGREGATO
(AGGREGATE LIMIT) Particolarmente adottata nei trattati per i rischi di Responsabilità Civile prodotti, indica che il riassicuratore rimborserà alla cedente un risarcimento massimo che terrà conto dell'aggregazione di tutti i sinistri a carico della copertura nel periodo preso in esame.  
 
LIMITE DI PREMIO INCREMENTABILE
(INCREASED LIMIT PREMIUM) È un modo di tassare una copertura, rischio per rischio, sino ad un dato massimale, con l'aggiunta di ulteriori coefficienti per limiti superiori.  
 
LIMITI DI NAVIGAZIONE
(TRADING LIMITS INSTITUTE WARRANTIES) Relativi all'abilitazione attribuita alla nave per navigare a convenute distanze dalla costa; per le navi d'altura fissa determinati spazi di mare, superando i quali la validità della garanzia assicurativa non è più operante.  
 
LIMITI DI PORTATA DI UNA NAVE
(FREE BOARD - DEAD WEIGHT) Espressi in tonnellate, differiscono in rapporto alle stagioni ed anche quando la nave deve attraversare zone di mare notoriamente tempestose. Sono indicate con pitturazione sulle fiancate della nave che lascia una riserva di galleggiabilità per una maggiore sicurezza.  
 
LIMITI TERRITORIALI
(TERRITORIAL LIMITS) Ambito geografico entro il quale il contratto di assicurazione esplica i suoi effetti.  
 
LIMITI TERRITORIALI
(GEOGRAPHICAL/TERRITORIAL SCOPE) Nei contratti di riassicurazione il limite territoriale corrisponde all'ambito dell'area geografica in cui possono essere ubicati gli oggetti assicurati, se fissi. Per le persone e gli oggetti assicurati mobili, questo termine delimita l'area di copertura assicurativa risarcibile dal riassicuratore.  
 
LINEA PERSONA
(PERSONAL LINE POLICY) Il termine è generalmente adottato per identificare sia il segmento di clientela (persone-famiglia) cui sono dedicati i prodotti assicurativi relativi alle persone e alla abitazione, sia i prodotti stessi.  
 
LIQUIDATORE (SINISTRI)
(CLAIM ADJUSTER) Soggetto, normalmente dipendente da una impresa, preposto all'operazione di definire e pagare i sinistri e di disporre i relativi pagamenti.  
 
LIQUIDAZIONE (SINISTRI)
(CLAIM SETTLEMENT( Materiale procedura di risarcimento di un danno, attraverso la quale si perviene all'accertamento ed al pagamento del danno stesso.  
 
LIQUIDAZIONE COATTA (DEL RIASSICURATO)
(ADMINISTRATIVE LIQUIDATION OF THE REINSURED) Il riassicuratore deve pagare integralmente indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.  
 
LIQUIDAZIONE COATTA (DEL RIASSICURATORE E RIASSICURATO)
(ADMINISTRATIVE LIQUIDATION OF THE REINSURER e REINSURED) I debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più trattati di riassicurazione, si compensano di diritto.  
 
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
(COMPULSIVE LIQUIDATION OF INSURANCE COMPANY) È l'equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell'impresa assicuratrice. L'organo del potere esecutivo competente è il Ministero dell'Industria, coadiuvato dall'I.S.V.A.P.. La liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.  
 
LIQUIDAZIONE DELL'AVARIA GENERALE
(GENERAL AVERAGE ADJUSTMENT) Vi provvede un professionista, che su richiesta dell'armatore della nave, o altro interessato alla spedizione, viene delegato a compiere ogni atto finalizzato alla redazione del cosiddetto regolamento di avaria generale, che dovrà essere omologato autorità giudiziaria, reso pubblico e comunicato agli interessati.  
 
LISTINO SCALARE DI GENOVA
(RETURN PREMIUM FOR CANCELLATION) È così definita la pattuizione contrattuale, che si riferisce ad una tabella con la quale sono fissate le quote di rimborso del premio da riconoscersi all'assicurato per il rischio non corso, qualora la nave sia stata venduta prima della scadenza annuale.  
 
LLOYD'S
(LLOYD'S) Corporazione inglese di assicuratori, fondata nel 1713 da Edward Lloyd, proprietario di un caffè nelle vicinanze del porto di Londra, costituita attualmente da sindacati (detti anche NAMES - vedi NAMES), che dipendono dalla autorità del Lloyd's Committee, formato da 16 membri. Pratica ogni forma di assicurazione e di riassicurazione, ma contrariamente a quanto spesso si crede non ha assolutamente le caratteristiche di impresa.  
 
LOCAZIONE FINANZIARIA
(LEASING CONTRACT) Vedi LEASING.  
 
LOSSES OCCURRING
(LOSSES OCCURRING) È una formula assicurativa di derivazione inglese con la quale si tengono in garanzia i danni che si verificano durante il periodo di validità contrattuale, anche se determinati da prodotti posti in commercio prima della stipulazione della polizza.  
 
LUCCHETTO DI SICUREZZA
(SECURITY BAR) Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buona resistenza all'effrazione ed al taglio.  
 
LUCRO CESSANTE
(LOSS OF PROFITS) È il mancato accrescimento patrimoniale, temporaneo o permanente, totale o parziale, conseguente al verificarsi del sinistro e solitamente, a titolo di perdita di capacita lavorativa, oppure (ma solo come configurazione temporanea) per la forzata disattivazione di una fonte di reddito.  
 
LUNGHEZZA DI CATENA
(CHAIN LENGTH) Parte della catena di ancoraggio, della misura di 25 metri.  
 
LUNGHEZZA FUORI TUTTO
(OVERALL LENGTH) Espressa in metri o piedi rappresenta la distanza massima, misurata tra le perpendicolari condotte per l'estrema poppa e per l'estrema prora di una nave.  

I.A.T.A.
I.A.T.A. Vedi INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION.
 
I.B.N.R.
INCURRED BUT NOT REPORTED Vedi SINISTRI TARDIVI.  
 
I.N.A.
Vedi ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.  
 
I.N.A.I.L.
Vedi ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO.  
 
I.S.A.PRE
Le imprese assicuratrici hanno sempre mostrato interesse allo studio, non solo dell'andamento di determinati rischi (specie quelli relativi al campo industriale), ma anche del modo di fronteggiarli in via di prevenzione, della possibilità di adottare misure di sicurezza e così via. Compiti del genere sono stati affidati a varie istituzioni, fra cui il Concordato Incendio, poi trasformato (e ribattezzato CIRA) e successivamente oggetto di un'ulteriore evoluzione segnata anche dal mutamento della denominazione in "IS.A.PRE.".  
 
I.S.O.
I.S.O. Vedi INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION.  
 
I.S.V.A.P.
Vedi ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
 
IFA
INSURANCE TRAINING INSTITUTE Vedi ISTITUTO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSICURATIVA.  
 
IGNORANZA
(IGNORANCE) È elemento costitutivo della colpa, in quanto è identificabile nella imperizia o nella negligenza.  
 
IMBALLAGGIO
(PACKING) Involucro costituito da legno, metallo, cartone, tela juta ecc. atto a preservare la merce ivi contenuta. Ha caratteristiche differenziate a seconda del genere merceologico, del peso, del grado di fragilità, del mezzo di trasporto e del viaggio da intraprendere.  
 
IMPIANTI D'ALLARME
(ALARM SYSTEMS) Ai fini della prevenzione e della protezione delle cose assicurate vengono installati particolari congegni atti a scoraggiare sia il furto che la rapina. A volte sono imposti dall'assicuratore, pena la non assicurabilità del rischio.  
 
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (ASSICURAZIONE DI)
Polizza che copre i danni subiti da impianti e apparecchiature elettroniche in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso.  
 
IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ DELLE PRESTAZIONI
(UNDISTRAINABILITY OF A LIFE POLICY CAPITALS) Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva (pignoramento) o cautelare (sequestro conservativo). Restano tuttavia salvi taluni diritti dei creditori e degli eredi, ma solo rispetto ai premi pagati.  
 
IMPLOSIONE
(IMPLOSION) Fenomeno di improvviso schiacciamento o rottura di un corpo cavo soggetto a pressione esterna superiore a quella interna.
 
IMPOSTA (SUI PREMI ASSICURATIVI)
(TAX ON INSURANCE PREMIUMS) Viene applicata sui premi assicurativi in misura che varia da Ramo a Ramo. L'impresa ne è esattore per conto dello Stato, ma essa è a totale carico del contraente e non può in alcun caso essergli rimborsata.  
 
IMPRESA (DI ASSICURAZIONE)
(INSURANCE COMPANY) È il soggetto contrattuale la cui caratteristica specifica è quella di essere finalizzata all'esercizio delle assicurazioni. Per legge, l'impresa di assicurazione deve essere costituita in forma di ente pubblico, di società per azioni, oppure di società cooperativa o mutua assicuratrice.  
 
IMPRESA CESSIONARIA
(ACCEPTING COMPANY) Era l'impresa costituita dalla SOFIGEA, che riceveva - fino a quando è stata operativa quest'ultima - il portafoglio R.C. auto e natanti di un'impresa posta in liquidazione coatta e provvedeva alla liquidazione, per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed al posto dell'impresa designata, dei danni relativi a tale portafoglio.
 
IMPRESA DESIGNATA
(DESIGNATED COMPANY) È l'impresa, designata mediante Decreto Ministeriale, per una regione o gruppo di regioni, che liquida i danni per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.  
 
IMPRUDENZA
(IMPRUDENCE) Vedi IGNORANZA.  
 
INABILITÀ TEMPORANEA
(TEMPORARY DISABLEMENT) Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere le proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. Il periodo di corresponsione della indennità per inabilita temporanea è abitualmente limitato ad un anno. Spesso la garanzia prevede una franchigia - assoluta o relativa - espressa in giorni, con la quale gran parte delle imprese tende a limitare i propri esborsi per danni di modesta entità.  
 
INCAGLIO
(RUNNING AGROUND) Dicesi di una nave non galleggiante che si trova appoggiata, di poppa o di prora, su di un fondale roccioso.  
 
INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE
(CONFISCATION OF THE BOND) Qualora il soggetto che ha costituito una cauzione sia inadempiente agli obblighi assunti, il creditore dell'obbligazione procede all'incameramento della cauzione. Nel caso in cui la cauzione sia stata costituita con fidejussione bancaria o con polizza assicurativa, il beneficiario procede all'escussione della fidejussione.
 
INCENDIO
(FIRE) Fenomeno di combustione con fiamma che interessa beni materiali, assicurativamente considerato tale quando si manifesta al di fuori dello specifico focolare e che si può autoestendere e propagare.
 
INCENDIO (ASSICURAZIONE)
(FIRE INSURANCE) Contratto di assicurazione con il quale vengono garantiti gli eventi dannosi determinati da: incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta aerei, acqua condotta, urto veicoli stradali; nonché condizioni aggiuntive o speciali che vengono specificatamente convenute quali, ad esempio, eventi atmosferici, eventi socio-politici, danni indiretti, spese di ricostruzione, fenomeno elettrico, rischio locativo, ricorso di terzi, ecc.  
 
INCHIESTA (R.C.O.)
(INQUIRY) A seguito di lesioni subite da lavoratori (per i quali sussista l'iscrizione obbligatoria all'I.N.A.I.L.) può venire aperto un procedimento che, se il fatto contiene gli estremi di un reato (perseguibile d'ufficio) del datore di lavoro o di un suo dipendente, porta ad affermare la responsabilità dello stesso datore di lavoro. La garanzia di R.C.O. consente: - all'infortunato di ottenere un risarcimento a complemento di quanto percepito dall'I.N.A.I.L. come rendita; - all'I.N.A.I.L. di agire in regresso per le somme liquidate all'infortunato od ai suoi superstiti.
 
INCOMBUSTIBILITÀ 
(INCOMBUSTIBILITY) Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione isotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
 
INCOMPATIBILITÀ (DEL BROKER E DELL'AGENTE)
(BROKER'S AND INSURANCE AGENTS' INCOMPATIBILITY) Il broker di assicurazione o di riassicurazione non può esercitare attività di agente di assicurazione. Non è consentita la contemporanea iscrizione all'Albo broker e all'Albo agenti. Agenti e produttori di assicurazione (come pure imprese assicuratrici ed enti pubblici e loro dipendenti) non possono esercitare la mediazione assicurativa, neppure come titolari delle partecipazioni di controllo di società di brokeraggio. Il broker di assicurazione (persona fisica) non può esercitare contemporaneamente la mediazione riassicurativa e viceversa.  
 
INCOSCIENZA
(UNCONSCIOUS-NESS) La polizza Infortuni normalmente esclude gli infortuni sofferti in stato di incoscienza (da qualunque causa determinata). ciò non per le stesse motivazioni previste per il malore o per l'infarto, ma perché il soggetto, appunto incosciente, non può fare nulla per sottrarsi all'evento.  
 
INCOTERMS
(INCOTERMS) Termini commerciali stabiliti dalla Camera di Commercio Internazionale ed utilizzati nei contratti di compravendita per riferirsi agli obblighi di resa per il venditore.  
 
INDENNITÀ
(INDEMNITY) Nelle assicurazioni contro i Danni è la prestazione che viene erogata dall'assicuratore nei confronti dell'assicurato per sollevarlo, tenendolo indenne, del danno ad esso prodotto da un sinistro.  
 
INDENNIZZO
(COMPENSATION AWARD) È un importo che il legislatore chiama "equa indennità", perché stabilita equitativamente dal giudice. Essa è da riconoscere al danneggiato in alcuni casi in cui la legge solleva l'autore del fatto, avente conseguenze dannose, dall'obbligo di procedere all'integrale risarcimento (per avere agito in stato di necessità, oppure di incapacità dovuta ad infermità).  
 
INDICIZZAZIONE (CLAUSOLA DI)
(INDEXATION CLAUSE) È una clausola che, facendo riferimento a precisi indici statistici (di solito calcolati dall'ISTAT e resi pubblici) consente di rivalutare le somme assicurate o i massimali (e correlativamente il premio) onde controbilanciare l'erosione inflattiva ed evitare, così, l'applicazione della proporzionale o scoperture derivanti dall'inadeguatezza di tali somme e massimali.  
 
INDIPENDENZA
(INDEPENDENCY) Principio da seguire nella raccolta dei rischi, per cui il verificarsi di un evento non deve influenzare il verificarsi di altri eventi assicurati.  
 
INFARTO
(HEART ATTACK) Necrosi di un tessuto provocata dalla occlusione dei vasi arteriosi deputati alla nutrizione del tessuto stesso. Quando all'origine di un infortunio, questo non è indennizzabile, venendo a mancare uno dei tre requisiti fondamentali di causa dello stesso (la causa esterna).  
 
INFEDELTÀ
(INFIDELITY) Forma di assicurazione, rientrante nel Ramo "altri danni ai beni", con la quale si coprono le perdite economiche subite da una azienda per effetto di reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione commessi da dipendenti nell'esercizio delle incombenze alle quali sono delegati.  
 
INFERRIATA
(IRON GRILLE) Manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.  
 
INFIAMMABILI
(INFLAMMABLES) Sono tali le sostanze od i prodotti che - non essendo classificabili come esplodenti - rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 centesimali; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o aria umida sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, in piccole quantità, in condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977.  
 
INFORTUNI (ASSICURAZIONE)
(PERSONAL ACCIDENT INSURANCE) Le polizze che hanno per oggetto l'evento "infortunio" sono fondamentalmente articolate su alcune tipologie contrattuali e, più precisamente: individuali e cumulative, a loro volta riferite a rischi professionali, extraprofessionali (o entrambi), a rischi della circolazione, aeronautici, ecc. Il relativo premio lo si determina applicando un tasso per mille sulle somme assicurate per morte e per invalidità permanente; per lira sulla somma assicurata (diaria) per inabilita temporanea. Tassi che sono, ovviamente, commisurati alla pericolosità della attività professionale esercitata. Soprappremi possono essere applicati per la pratica di attività sportive più o meno pericolose o per particolari estensioni di garanzia. Sovente le polizze prevedono il rimborso di spese mediche, da ricovero, rette di degenza, ecc., sempreché rese necessarie da infortunio indennizzabile.  
 
INFORTUNIO
(PERSONAL ACCIDENT) È un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna (devono ricorrere tutti e tre questi requisiti) che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilita temporanea.  
 
INFORTUNIO EXTRA-PROFESSIONALE
(ACCIDENT IN PRIVATE TIME) È l'infortunio che interessa la sfera di tutta la vita non lavorativa, ivi compreso il tempo libero e le attività a carattere hobbistico e di diletto.  
 
INFORTUNIO IN ITINERE
(ACCIDENT EN ROUTE TO/FROM PLACE OF WORK) Quando la garanzia Infortuni è prestata in forma "professionale" e con polizza cumulativa si possono comprendere nella garanzia anche gli infortuni verificatisi durante il tragitto necessario casa - posto di lavoro e viceversa, purché accaduti entro un ragionevole lasso di tempo (generalmente un'ora prima e dopo), sia che avvengano durante l'utilizzo di mezzi di trasporto che a piedi.  
 
INFORTUNIO PROFESSIONALE
(PROFESSIONAL ACCIDENT INSURANCE) Ogni infortunio che può accadere durante o per effetto attività lavorativa.  
 
INGESSATURA
(PLASTER BANDAGE) Vedi GESSATURA.  
 
INGESTIONE O ASSORBIMENTO DI SOSTANZE
(INGESTION or ABSORPTION OF SUBSTANCE)S L'evento in quanto tale, anche se può produrre avvelenamenti, non sarebbe riconducibile all'infortunio, mancandone in parte i requisiti. Tuttavia l'orientamento è di comprendere normalmente questa tipologia di danno nelle polizze Infortuni quando ricorra accidentalità.  
 
INONDAZIONE
(FLOOD) Fenomeno naturale che normalmente si accompagna all'espressione "allagamento". Con patto speciale si possono ritenere in garanzia i danni subiti delle cose assicurate a seguito di contatto con tali fenomeni e ciò indipendentemente da rotture o brecce provocate dalla violenza dell'acqua sui serramenti od altre protezioni. Sono normalmente esclusi i danni alle cose trovantesi a terra e fino ad una determinata altezza (mediamente 20 cm.) per evitare di incorrere in stillicidio di micro-danni; la prestazione assicurativa è spesso prevista con una elevata franchigia a carico dell'assicurato.  
 
INQUINAMENTO
(POLLUTION) Contaminazione del suolo, dell'aria, dell'acqua e di ogni altro elemento con sostanze pericolose per la salute.  
 
INSORGENZA DEL SINISTRO
(ARISING OF - OCCURENCE OF - THE CLAIM) A differenza di quanto si verifica in altri Rami, essa coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che d origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e - per le controversie contrattuali - collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza. Nel PENALE (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima Nell'EXTRACONTRATTUALE (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento. Nel CONTRATTUALE (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme e ai patti concordati.  
 
INSTITUTE OF LONDON UNDERWRITERS
(INSTITUTE OF LONDON UNDERWRITERS) Associazione inglese di imprese sottoscrittrici creata allo scopo di esaminare i vari problemi relativi alle assicurazioni riguardanti il Ramo Trasporti, nonché stabilire clausole e condizioni di garanzia che rappresentano una guida per il mercato inglese ed internazionale. Raccomanda l'osservanza di ogni norma emanata, il che, nella tradizione inglese equivale, per gli interessati, all'obbligo di uniformarsi a siffatte prescrizioni. Le varie clausole riguardano l'assicurazione delle merci in genere: di merci specifiche, nel qual caso sono oggetto di trattativa con le associazioni dei relativi produttori; dei corpi di navi e delle imbarcazioni da diporto.  
 
INTERESSE (ALLA ASSICURAZIONE)
(PROOF OF INTEREST) È l'interesse dell'assicurato al risarcimento del danno. Se manca al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, il contratto di assicurazione contro i Danni è nullo. Avanzando una richiesta di risarcimento per danni, l'assicurato è tenuto a fornire dimostrazione di essere titolare di interesse assicurabile. Non fornendola, il contratto invocato è nullo.  
 
INTERESSE ASSICURATO
(MATTER or SUBJECT INSURED) In termini pratici e non giuridici rappresenta l'oggetto dell'assicurazione da descriversi con esattezza onde poterlo identificare in ogni momento.  
 
INTERESSI DI FRAZIONAMENTO
(INTEREST ON INSTALMENT PREMIUMS) Saggio di interesse che si applica al premio quando viene concessa la possibilità di pagamento frazionato. La sua applicazione, aggiunta al premio frazionato e agli eventuali accessori, costituisce la rata di premio imponibile.  
 
INTERESSI E SBORSI
(DISBURSEMENTS) Nell'assicurazione della nave, oltre alla somma corrispondente alla sua valutazione, può essere garantito, a titolo di interessi, sborsi ecc. un importo non superiore al 10% di detta valutazione. La relativa garanzia concerne la perdita delle spese di armamento ed equipaggiamento conseguente alla perdita totale della nave e costituirà complemento della somma assicurata per corpo e macchine, nel caso di contribuzione in avaria generale, ricorso di terzi e spese di salvataggio.  
 
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
(INSURANCE INTERMEDIARIES) Locuzione generica e comprensiva di tutte le figure professionali che si interpongono fra l'impresa assicuratrice e la clientela, nell'ambito della conclusione dei contratti (agenti, broker, produttori), nonché dei c.d. "canali alternativi" (sinergie Banca - Assicurazione, promotori finanziari, ecc.).  
 
INTERNATIONAL AIR TRASPORTATION ASSOCIATION
(INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION ASSOCIATION) Organizzazione mondiale dei vettori aerei aderenti - definita anche I.A.T.A. - sorta nel 1945 per garantire lo svolgimento del traffico aereo ovunque con la massima rapidità, convenienza e funzionalità.  
 
INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION
(INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION) Definito anche I.S.O., è un Ente internazionale sorto allo scopo di uniformare le norme relative al trasporto, alla progettazione e alle dimensioni dei containers al fine di renderli idonei ad essere caricati su qualsiasi mezzo vettore, con specifiche varianti riferite al trasporto aereo.  
 
INVALIDITÀ PERMANENTE
(PERMANENT DISABLEMEMT) Perdita anatomica o funzionale dell'uso di un organo o di un arto del corpo umano, graduabile in base ad una tabella di riduzione parziale di capacita fisica.  
 
INVALIDITÀ PERMANENTE (DA MALATTIA)
(PERMANENT DISABLEMENT - FROM SICKNESS) Perdita, oppure diminuzione della capacita allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata. Essa viene normalmente liquidata escludendo dal risarcimento gli eventi che abbiano residuato postumi, come minimo, al di sotto del 25%, ma parificando il danno al 100% (danno totale), qualora i postumi superino il 65%.
 
INVALIDITÀ SPECIFICA
(SPECIFIC DISABLEMENT) Invalidità permanente definita dalla polizza Infortuni prende in considerazione la capacita generica a qualsiasi lavoro, senza riferimento alla specifica attività professionale. Per alcune categorie professionali ben definite è spesso prevista la possibilità di supervalutare le percentuali di invalidità parziale in funzione della particolare attività esercitata (ad esempio sportivi, medici, musicisti, piloti di linea). Questa pattuizione particolare spesso impone a volte l'adozione di una specifica tabella di percentuali parziali con riferimento agli organi o arti oggetto di valutazione specifica.  
 
IPOTESI FINANZIARIA
(FINANCIAL PROJECTION). È data dal saggio di rendimento delle somme che gli assicuratori devono incassare per far fronte agli impegni futuri. 
 
IPOTESI STATISTICA O DEMOGRAFICA
(STATISTICAL e DEMOGRAPHIC PROJECTION) È costituita dalle tavole di mortalità e sopravvivenza che, considerato un certo numero di individui, indica quanti sopravvivono alla fine di ogni anno e quindi quante saranno le prestazioni dell'impresa.  
 
IRREVOCABILITÀ DEL BENEFICIO
(IRREVOCABILITY OF BENEFIT) La designazione beneficiaria è irrevocabile se il contraente ha rinunziato, per iscritto, al potere di revoca e il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.  
 
ISCRIZIONE AGLI ALBI (AGENTI E BROKERS)
(AGENT AND BROKER REGISTRATION) È disposta dal Ministero dell'Industria, previo accertamento dei requisiti di legge da parte delle apposite Commissioni Nazionali. Il rifiuto dell'iscrizione è impugnabile avanti il giudice competente. L'accertamento dei requisiti professionali può avvenire con il superamento di un esame pubblico o la verifica di titoli equipollenti.  
 
ISTAT
Vedi ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.  
 
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Organismo - definito anche ISTAT - sorto, ope legis nel 1926, per esercitare in modo più ampio ed efficace le stesse funzioni dell'istituzione (alternativamente denominata Ufficio Centrale di Statistica e Direzione Generale della Statistica) creata dopo unità d'Italia sulle ceneri degli Uffici del Censimento degli Stati preunitari. L'Istituto elabora i dati del censimento e forma tavole di mortalità e sopravvivenza indispensabili per l'esercizio delle assicurazioni sulla Vita. Determina altresì numeri indice che trovano applicazione in numerosi contratti assicurativi soggetti a indicizzazione.  
 
ISTITUTO DI CURA
(PUBLIC or PRIVATE HOSPITALS) Sono definiti tali gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura che abbiano stipulato convenzioni con le USSL e/o che siano in possesso dell'autorizzazione al ricovero degli ammalati. Non rientrano fra questi gli istituti termali, le case di soggiorno o convalescenza.  
 
ISTITUTO ITALIANO DEGLI ATTUARI
Organismo che ha lo scopo di promuovere gli studi attuariali e quelli attinenti alla tecnica delle assicurazioni.  
 
ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
Ente pubblico economico, definito anche I.N.A., fondato nel 1912 per assumere il monopolio delle assicurazioni sulla Vita, poi non realizzato. Dal 1923 esercita le assicurazioni sulla Vita in regime di concorrenza. Prima che la terza direttiva Vita ne sancisse il divieto, riceveva da ciascuna impresa una quota di ogni rischio a titolo di "cessione" obbligatoria. Aveva anche altri compiti al di fuori del Ramo Vita (gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, del Conto Consortile, ecc.). Dal 1993 è interessato dal processo di "privatizzazione" che ha investito numerosi enti pubblici. In questo quadro, le suddette gestioni sono state cedute alla CONSAP spa.  
 
ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Definito anche I.N.A.I.L., è l'Istituto che presta l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a quei lavoratori che, a norma di legge, debbono essere obbligatoriamente assicurati dal datore di lavoro. Tale assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile nei confronti del lavoratore che beneficia delle prestazioni dell'I.N.A.I.L., ma non per il danno biologico (vedi DANNO BIOLOGICO). Siffatto esonero viene meno per l'accertamento giudiziale (in un processo penale o civile in cui sia presente il datore di lavoro) di un fatto-reato, commesso dallo stesso datore di lavoro o da un dipendente di questi, comportante la perseguibilità d'ufficio.  
 
ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO (RIVALSA)
Il datore di lavoro, oltre a dover risarcire il danno biologico (vedi DANNO BIOLOGICO) causato al dipendente, se perde l'esonero dalla responsabilità civile accordatogli dal testo unico sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, deve far fronte alla rivalsa dell'I.N.A.I.L. per le prestazioni da questo erogate e al maggior danno (rispetto a tali prestazioni) richiesto dal lavoratore danneggiato. Ciò indipendentemente dal danno biologico, comunque indennizzabile ove vi sia responsabilità. La garanzia di R.C.O. ha lo scopo di sollevare il datore di lavoro dal danno economico che, in queste ipotesi, gli deriva.
 
ISTITUTO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSICURATIVA
(INSURANCE TRAINING INSTITUTE) È un organismo, definito anche IFA, costituito nel 1979 dalle imprese di assicurazione per rispondere alle esigenze di crescita professionale di tutti gli operatori del settore. Successivamente, con l'apertura di IFA Scuola e l'avvio di interventi rivolti agli utenti del servizio, l'attività si è estesa alla promozione e diffusione della cultura assicurativa in ogni suo aspetto. All'attività dell'istituto partecipano rappresentanti di tutte le componenti professionali del settore. Possono avvalersi dei suoi servizi anche istituzioni ed enti esterni, interessati ai problemi previdenziali e di gestione del rischio. L'IFA opera su tutto il territorio nazionale e collabora con le principali istituzioni internazionali impegnate nella formazione e nella consulenza per il settore assicurativo.  
 
ISTITUTO PER GLI STUDI ASSICURATIVI
Organismo a carattere culturale con sede a Trieste.  
 
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Definito anche I.S.V.A.P., è un ente pubblico costituito nel 1982 per assorbire i compiti di vigilanza gi esercitati direttamente dal Ministero dell'Industria. Dal 1991 i suoi compiti sono stati ampliati (specie in fatto di controllo delle partecipazioni di imprese assicuratrici sul capitale di società extrassicurative e viceversa), per cui da mero organo ausiliario del Ministero predetto, l'I.S.V.A.P. è venuto a porsi come compartecipe di questo nella fissazione dell'indirizzo amministrativo del settore. Sono organi dell'I.S.V.A.P.: il Presidente (che è anche Direttore Generale dell'Istituto), il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori. Attraverso il servizio ispettivo, comprendente un corpo di ispettori col rango di Pubblico Ufficiale, l'I.S.V.A.P. svolge la propria attività investigativa indispensabile per l'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli per legge. Nell'ambito del Servizio Ispettivo è istituita una Sezione Reclami, per istruire i reclami degli interessati al servizio assicurativo, agevolare l'esecuzione dei contratti da parte delle imprese assicuratrici, segnalare al Presidente i casi di inadempienza.

GARANZIA DI FORNITURA (ASSICURAZIONE)
Polizza che copre i danni subiti da macchine, impianti e apparecchiature di nuova costruzione, quando causati da errori di calcolo, progettazione, fabbricazione e montaggio, nonché da difetti o vizi del materiale.
 
GARANZIA DOGANALE
(CUSTOM BONDS) Garanzia prestata dall'assicuratore a copertura di impegni dovuti dall'obbligato e da questi non regolati alle autorità doganali, intendenza di finanza ed enti equivalenti.  
 
GARANZIA PAGAMENTO DEL PREMIO
(PREMIUM WARRANTY) Impegno della cedente a regolare il premio dovuto entro un termine convenuto con il riassicuratore. Questa garanzia si applica principalmente nella riassicurazione facoltativa. In caso di ritardo nella regolazione del premio dovuto, rispetto al termine stabilito, il riassicuratore ha la facoltà di ritenersi sollevato da ogni impegno.  
 
GARANZIE ACCESSORIE
Termine di uso comune per definire - in diverse tipologie contrattuali - estensioni di garanzia concesse con (o senza) soprappremi.  
 
GARANZIE DI FORNITURA
(SUPPLY GUARANTEE) Prestazione di garanzia di particolare necessità per attività industriali per la commercializzazione di beni conseguenti che possono presentare imperfezioni di lavorazione oppure essere oggetto di danni accidentali che si verificano entro un certo lasso di tempo prestabilito in contratto.  
 
GELO
(FROST) Il repentino abbassamento della temperatura può provocare danni ai fabbricati o rotture negli impianti a servizio degli stessi. Vengono ammessi a risarcimento i danni che si verificano allorché gli impianti pertinenti al fabbricato non risultino inattivi da un determinato lasso di tempo (generalmente 4 o 5 giorni).  
 
GERENZA
(SUBSIDIARY AGENCY) Ufficio di impresa di assicurazione, per lo più distaccato e distinto da tutti gli altri uffici amministrativi, deputato a promuovere e gestire in forma diretta affari assicurativi o ad essere di supporto attività di agenti o produttori di assicurazione, spesso sprovvisti di un proprio ufficio autonomo.  
 
GESSATURA
(PLASTER) Apparecchio di contenzione (costituito da docce, fasce od altri apparecchi confezionati con gesso o ad essi equivalenti), atto ad immobilizzare arti, per consentire la riduzione di fratture o simili. Talune polizze Infortuni prevedono la corresponsione di una diaria da ricovero al verificarsi di eventi di questo tipo, anche se comportano degenza domiciliare e non ospedaliera.  
 
GETTO E ASPORTO
(JETTISON e WASHING OVERBOARD) Per getto deve intendersi l'atto volontario di gettare a mare tutto o parte del carico, generalmente imbarcato sopra coperta, ordinato dal comandante della nave per la salvezza comune, determinando un sacrificio da cui discende la dichiarazione di avaria generale. L'asporto invece concerne l'azione del mare (marosi) comportante il trascinamento in acqua e conseguente perdita, parziale o totale, del carico, imbarcato sopra coperta.  
 
GIORNALE NAUTICO
(LOG BOOK) Costituito da quattro distinti libri che debbono essere obbligatoriamente conservati a bordo della nave e sui quali vengono riportati, cronologicamente, l'inventario degli oggetti esistenti, le entrate e le spese sostenute, la rotta seguita, le osservazioni meteorologiche, gli eventi straordinari verificatisi, le iniziative assunte per la salvezza della spedizione, la descrizione particolareggiata delle merci imbarcate e sbarcate, ecc. Costituisce praticamente la relazione giornaliera di ogni fatto o circostanza verificatisi a bordo.  
 
GIRATA
(ENDORSEMENT) Apposta sulla polizza di carico e sul certificato di assicurazione, conferisce legittimazione al possessore del documento, per il ritiro della merce e per reclamare eventuali danni verificatisi nel corso del viaggio.  
 
GLOBALE (ASSICURAZIONE O POLIZZA)
Tipologia contrattuale che è così definita in quanto accorpa - in una unica polizza - garanzie proprie di Rami diversi, spesso soggette a imposte governative di varia entità sui relativi premi.  
 
GLOBALE FABBRICATI (POLIZZA)
(BUILDING COMPREHENSIVE POLICY) Questa polizza ha lo scopo di coprire contestualmente tutti i rischi, ancorché rientranti in Rami diversi, gravanti sulla proprietà del fabbricato (individuale, in comunione, condominiale): Incendio, R.C. verso terzi, R.C.O. (relativamente al portiere e altri dipendenti), rottura dei cristalli, danni d'acqua, ecc.  
 
GRAN CABOTAGGIO
(GREAT COASTING TRADE) Navigazione costiera oltre Gibilterra lungo la Spagna, Portogallo, Francia, Isole Britanniche, Mare del Nord e Mar Baltico, coste occidentali dell'Africa sino e compreso il Senegal, incluse le isole, ma non oltre 300 miglia dalle coste suddette. Oltre Suez lungo il Mar Rosso, Golfo Persico, coste indiane sino e compreso Bombay ed isole vicine.  
 
GRANDINE
(HAIL) Acqua congelata ad alta quota nelle nubi che cade sulla terra sotto forma di chicchi di ghiaccio. L'assicurazione di tale rischio può essere prestata per veicoli in circolazione o immobili, ma, prioritariamente, per prodotti agricoli; in quest'ultimo caso l'assicurazione copre anche la perdita di qualità che è causa di deprezzamento commerciale.  
 
GRUPPO AZIENDALE AGENTI DI ASSICURAZIONE
Organismo a base associativa e facoltativa - operante presso le maggiori imprese - raggruppante gli agenti di assicurazione operanti per una stessa impresa di assicurazione (gruppo aziendale) o per più imprese fra loro collegate (gruppo interaziendale). Il gruppo aziendale, presente all'interno di quasi tutte le maggiori imprese di assicurazione, è provvisto di organi elettivi, solitamente costituiti da un consiglio direttivo, da una giunta esecutiva, da un segretario e da un presidente. Scopo del gruppo aziendale, a somiglianza dei consigli di fabbrica all'interno delle aziende industriali, è di tutelare gli interessi degli agenti operanti per una stessa impresa di assicurazione, nonché sorvegliare sulla corretta applicazione degli accordi normativi stipulati dalle associazioni nazionali di categoria degli agenti (S.N.A. e UNAPASS) con l'associazione di categoria delle imprese di assicurazione (A.N.I.A.).  
 
GRUPPO INTERAZIENDALE AGENTI DI ASSICURAZIONE
Vedi GRUPPO AZIENDALE AGENTI DI ASSICURAZIONE.  
 
GUASTI (A FISSI ED INFISSI)
(BREAKAGE TO FIXTURES AND MOVEABLES) Sono danni cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi per commettere o tentare il furto.  
 
GUASTI ACCIDENTALI
(ACCIDENTAL DAMAGES) Vedi AUTO RISCHI DIVERSI.  
 
GUASTI MACCHINE (ASSICURAZIONE DEI)
(MACHINERY BREAKDOWN) Speciale forma di assicurazione che riguarda macchinari ed impianti industriali in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso, quali: rotture e guasti accidentali, dovuti a deficienza dei materiali impiegati, conseguenti ad eventi naturali, imputabili ad errori umani quali imperizia, errori di utilizzo o negligenza oppure a incidenti d'esercizio quali sovratensioni, fenomeni elettrici, mancata erogazione d'acqua o di energia.  
 
GUASTO (DELL'IMPIANTO FRIGORIFERO)
(BREAKDOWN OF REFRIGERATING PLANT) Dal mancato freddo può derivare un danno alle merci trasportate che per loro natura debbono essere conservate durante il viaggio ad una prestabilita temperatura. Le cause sono di varia natura: dall'erronea taratura del termostato, ad un funzionamento difettoso dell'impianto, al suo totale arresto.

F.I.B.A.
Vedi FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI E ASSICURATIVI.  
 
F.I.D.I.A.
Vedi FEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI.
 
F.I.S.A.C.
Vedi FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONE E CREDITO.  
 
F.N.A.
Vedi FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI.  
 
FABBRICATO
(BUILDING) L'intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi e relative opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni di pertinenza, considerati immobili per natura o destinazione.  
 
FACOLTATIVO IN ECCESSO DANNI
(EXCESS OF LOSS FACULTATIVE REINSURANCE) Copertura riassicurativa, in secondo rischio, riferita a polizze o rischi specifici.  
 
FALLIMENTO (DELL'ASSICURATO)
(BANKRUPTCY OF THE INSURED) Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i Danni, salvo patto contrario e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile, se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.  
 
FALSA RAPPRESENTAZIONE
(MISREPRESENTA-TION CLAUSE) Qualora la cedente o i suoi rappresentanti (broker) abbiano celato dati e/o informazioni determinanti per la valutazione delle condizioni di copertura riassicurativa, questa clausola, di uso e di diritto, d al riassicuratore la facoltà di invocare la clausola di recesso.  
 
FASE FENOLOGICA
(STAGE OF GROWTH) Nel Ramo Grandine è così definito lo stadio di sviluppo di una coltura. Riconoscerla correttamente è importante sia per i riflessi che essa ha entità del danno subito dal prodotto assicurato, sia perché la decorrenza della garanzia coincide con una determinata fase fenologica.  
 
FATICA
(FATIGUE) Termine usato per attribuire appunto a "fatica" la rottura di parti meccaniche non gi causata da vetustà od usura, bensì" dall'ampiezza delle sollecitazioni ripetute e dal numero di dette sollecitazioni.  
 
FATTO ILLECITO
(UNLAWFUL ACT) Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge - posta a tutela della collettività - o in un comportamento che violi un diritto assoluto - valido verso tutti - del singolo. può essere doloso o colposo. Esso dunque non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito d luogo a responsabilità extracontrattuale (o aquiliana), l'inadempimento a responsabilità contrattuale.  
 
FATTRICE (ASSICURAZIONE DELLA)
(BROOD MARE - INSURANCE OF - BLOODSTOCK) Definizione specifica dell'assicurazione del bestiame, le cui polizze garantiscono abitualmente : - il caso di morte; - l'aborto; - le spese di trasporto; - le spese di mantenimento; - il caso di morte del puledro (entro 30 giorni dalla nascita); - le spese veterinarie; La somma massima assicurabile corrisponde al tasso di monta.  
 
FATTRICE (ASSICURAZIONE DELLA)
(BROOD MARE INSURANCE OF - BLOODSTOCK) Definizione specifica dell'assicurazione del bestiame, le cui polizze garantiscono abitualmente : - il caso di morte; - l'aborto; - le spese di trasporto; - le spese di mantenimento; - il caso di morte del puledro (entro 30 giorni dalla nascita); - le spese veterinarie; La somma massima assicurabile corrisponde al tasso di monta.  
 
FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI E ASSICURATIVI
Organismo sindacale, definito anche FIBA, di cui fanno parte lavoratori delle banche e delle imprese di assicurazione, aderente alla Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori (C.I.S.L.).  
 
FEDERAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
Organismo, definito anche FIBRAS, costituito tra intermediari di assicurazione iscritti nel relativo Albo professionale in forma individuale o societaria.  
 
FEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI
Organismo sindacale autonomo, definito anche FIDIA, di cui fanno parte dirigenti delle imprese di assicurazione, aderente alla Confederazione Italiana dei Dirigenti d'Azienda (CIDA).  
 
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI E CREDITO
Organismo sindacale, definito anche FISAC, di cui fanno parte lavoratori delle assicurazioni e del credito, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.).  
 
FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI
Organismo sindacale autonomo, definito anche FNA, di cui fanno parte lavoratori delle assicurazioni. È federata con la Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.).  
 
FENOMENO ELETTRICO
(ELECTRICAL PHENOMENON) Per fenomeno elettrico si intende: - corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso); - variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti); - sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche); - arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).  
 
FERIMENTI
(ASSAULTS) Vedi AGGRESSIONI.  
 
FERMENTAZIONE
(FERMENTATION) Processo di trasformazione determinato da un fenomeno di ossidazione dovuto all'azione di microrganismi, specifica di alcune sostanze, quando vengono ammassate non perfettamente asciutte.  
 
FERMO TECNICO (DEL VEICOLO)
(LOSS OF USE OF VEHICLE). È il danno che si aggiunge alla spesa tecnica sostenuta per la riparazione del veicolo in funzione del tempo strettamente necessario alla riparazione stessa.  
 
FIBRAS
Vedi FEDERAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE  
 
FIDEJUSSORE
È fidejussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui.  
 
FILMS
(FILMS) Forma di assicurazione con la quale si assicurano le perdite economiche che la società di produzione subisce a causa di distruzione, deterioramento o perdita del materiale cinematografico. Essa comprende i danni tecnici quali rigature, forzature, perforazioni di macchina e simili nonché i rischi di trasporto in genere.  
 
FLOTTANTE
Vedi ASSICURAZIONE FLUTTUANTE  
 
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
(INVESTING FUND) È uno strumento di intermediazione finanziaria finalizzato a raccogliere i capitali dei risparmiatori per effettuare investimenti in titoli mobiliari. La ripartizione del rischio viene attuata mediante la diversificazione degli investimenti. La raccolta del risparmio avviene mediante l'emissione di quote dette "parti".  
 
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
È un fondo gestito in precedenza dall'I.N.A. ed alimentato para-fiscalmente dagli utenti dei mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione R.C. (mediante una percentuale, fissata con decreto ministeriale, caricata sul premio di polizza), costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultati non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.  
 
FORMA (DEL CONTRATTO)
(CONTRACT FORM) Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO).  
 
FORMA DELLE COMUNICAZIONI
(MANNER OF COMMUNICATION) Le norme contrattuali stabiliscono che tutte le comunicazioni, alle quali sono tenute le parti, debbano essere formulate per iscritto.  
 
FORO COMPETENTE
(PROPER FORUM) L'individuazione del foro competente, ossia della sede giudiziaria cui rivolgersi in caso di controversia, viene effettuata in base alle norme del codice di Procedura Civile, salvo che tale individuazione avvenga in base ad una norma contrattuale predisposta dalla parte che vi ha interesse (nelle polizze le imprese assicuratrici indicano il foro della sede dell'impresa o dell'agenzia assegnataria del contratto) e accettato specificamente dall'altra parte. L'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione che lo regolamenta è spesso definito COMPETENZA TERRITORIALE.  
 
FORTUNA DI MARE
(PERILS OF THE SEA) Così viene definita ogni conseguenza dannosa derivante da accidenti della navigazione, esclusa però la normale azione del vento e delle onde.  
 
FORZA MAGGIORE
(FORCE MAJEURE) Vedi CASO FORTUITO.  
 
FRANCHIGIA
(DEDUCTIBLE) Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato.  
 
FRANCHIGIA RELATIVA
(FRANCHISE) Somma, stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'assicurato. Non comporta risarcimento qualora il danno sia pari o inferiore all'importo corrispondente alla franchigia. Diversamente il risarcimento è integrale.  
 
FRANCO A BORDO
(FREE ON BOARD/FOB) Il venditore di una merce dovrà provvedere affinché questa sia inoltrata al porto stabilito e quindi messa a bordo della nave che ne effettuerà il trasporto via mare. All'acquirente spetterà di corrispondere all'armatore il nolo marittimo ed all'assicuratore il premio di assicurazione.  
 
FRANCO A BORDO AEROPORTO
(FOB AIRPORT - FOA) A differenza di quanto stabilito con la resa "franco bordo" per i trasporti via mare, il venditore avrà assolto all'impegno di resa assunto, consegnando la merce al vettore aereo o al suo agente. Spese e rischi relativi al viaggio aereo, ed eventuale inoltro terrestre a destino, sono a carico dell'acquirente.  
 
FRANCO BANCHINA PORTO D'IMBARCO
(FREE ALONG SIDE SHIP - FAS) Il venditore assume l'onere di consegnare la merce lungo il bordo della nave in banchina. L'acquirente sopporterà quindi l'onere relativo alla spese di imbarco, al nolo marittimo, al premio di assicurazione.  
 
FRANCO BANCHINA PORTO DI DESTINAZIONE
(INCOTERMS: EX QUAY - EXA) Oltre a quanto previsto per la pattuizione "franco bordo nave porto di destinazione" (vedi), in questo caso sono a carico del venditore anche le spese di sbarco. Dovrà essere precisato se le spese di sdoganamento sono a carico del venditore oppure dell'acquirente.  
 
FRANCO BORDO NAVE PORTO DI DESTINAZIONE
(INCOTERMS: EX SHIP - EXS) Il venditore deve provvedere all'inoltro della merce sino al porto di destinazione convenuto, implicante l'onere delle spese di trasporto e di assicurazione, mentre l'acquirente provvederà per lo sbarco ed inoltro al proprio magazzino.  
 
FRANCO FABBRICA
(INCOTERMS: EX WORKS - EXW) Con questa pattuizione il venditore mette a disposizione dell'acquirente nel proprio magazzino, la merce oggetto del contratto. L'acquirente dovrà quindi provvedere per il ritiro con mezzo proprio o di terzi, stipulando, se ritenuto necessario, un apposito contratto assicurativo.  
 
FRANCO FRONTIERA
(INCOTERMS: FREE BORDER) Sono a carico del venditore tutti gli oneri insiti nell'obbligo di consegna della merce al valico doganale, mentre l'acquirente deve provvedere al pagamento delle spese di sdoganamento in quanto dovute e di prosecuzione del viaggio sino a destino.  
 
FRAZIONAMENTO (DELLE PROVVIGIONI)
(PARTITION - OF COMMISSION) Nel primo anno di vigore della polizza l'impresa non può corrispondere più di sette decimi della provvigione spettante all'intermediario. I restanti tre decimi debbono essere erogati al momento dell'incasso della successiva annualità.  
 
FREQUENZA (SINISTRI)
(LOSS FREQUENCY) Percentuale dei sinistri con seguito che colpiscono polizze dello stesso Ramo e tra loro omogenee. Moltiplicando la frequenza per il costo medio (vedi COSTO MEDIO) si determina la base (fabbisogno) per una corretta costruzione tariffaria.  
 
FREQUENZA RELATIVA
(RELATIVE FREQUENCY) Si definisce frequenza relativa di un evento in "n" prove effettuate nelle stesse condizioni, il rapporto fra il numero delle prove nelle quali l'evento si è verificato ed il numero delle prove effettuate.  
 
FRONTING
(FRONTING) Termine usato per significare che un rischio, assunto da un'impresa, viene riassicurato nella sua globalità, salvo nei casi ove è previsto un conservato minimo da leggi o direttive. Si tratta di una procedura particolarmente adottata quando un riassicuratore (nazionale o estero) non può sottoscrivere un dato rischio in forma diretta, ma, per interessi diversi, ha convenienza ad assumerlo in proprio nella misura massima consentita.
 
FULMINE
(LIGHTNING) Fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata. Si manifestano più frequentemente su costruzioni elevate ed in prossimità di bacini idrici. Il fenomeno è anche influenzato dalle alterazioni ecologiche e dalle concentrazioni a carattere industriale.
 
FUMO (DANNI DA)
(SMOKE DAMAGE) Si determina quando, a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti per la produzione di calore, fuoriesce del fumo che danneggia le cose assicurate.  
 
FUNZIONARIO
(CHIEF CLEARK) Figura professionale tipica del settore assicurativo (e di quello bancario), dove è stata introdotta mediante il R.D. 1387/34 e perpetuata attraverso la contrattazione collettiva, la cui principale caratteristica è di essere posta al massimo livello della carriera impiegatizia, ma di ricomprendere i tratti salienti del personale direttivo (nomina ad personam da parte dell'impresa, importanza e autonomia delle funzioni e responsabilità correlativa).  
 
FURTO
(THEFT) Il furto è il reato contro il patrimonio che si compie quando si sottrae la cosa altrui per trarne un ingiusto profitto.  
 
FURTO (ASSICURAZIONE)
(THEFT INSURANCE) Contratto di assicurazione con il quale determinati beni vengono garantiti contro gli eventi dannosi determinati da: furto, rapina, guasti cagionati dai ladri, scippo, ecc. Spesso la polizza prevede condizioni aggiuntive e/o speciali, specificatamente convenute, per estendere la garanzia ad altre tipologie di eventi o di soggetti (ad es. portavalori).  
 
FURTO (CON CHIAVE FALSA)
(THEFT - TO USE SKELETON KEY) È il furto che viene commesso utilizzando, per l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, grimaldelli, chiavi false ed altri arnesi che rappresentano i tipici mezzi fraudolenti.  
 
FURTO (CON CHIAVE VERA)
(ENTRY WITHOUT BREAKING) È il furto commesso utilizzando per l'apertura degli accessi la chiave vera (non appare quindi obiettivamente visibile alcun segno di effrazione). In queste condizioni la garanzia Furto non è operante. Tuttavia se tale utilizzo è derivato dalla perdita della chiave da parte del legittimo proprietario o dal fatto che essa gli è stata sottratta per perpetrare il furto, la dottrina è abbastanza concorde nel ritenere operativa la garanzia Furto, anche se gli assicuratori non sono del tutto allineati a tale interpretazione.  
 
FURTO (CON DESTREZZA)
(PICKPOCKETING) È il furto commesso con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine.  
 
FURTO (CON INTRODUZIONE CLANDESTINA)
(BURGLARY BY CONCEALMENT ON PREMISES) È il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente e senza destare sospetti, sia riuscita a farsi richiudere nei locali stessi ed abbia asportato la refurtiva mentre questi erano chiusi.  
 
FURTO (CON ROTTURA O SCASSO)
(BREAKING e ENTRY BURGLARY) È il furto commesso mediante rottura o forzamento delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali stessi.  
 
FURTO (CON SCALATA)
(ILLEGAL ENTRY BY EXTRAORDINARY MEANS) È l'introduzione nei locali perpetrata per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli utilizzando mezzi artificiosi o particolare agilità personale.  
 
FURTO (ESTERNO)
(SNATCHING) Vedi ESTORSIONE.  
 
FUSIONE E CONCENTRAZIONE (DI IMPRESE ASSICURATRICI)
(MERGER BY INCORPORATION OF INSURANCE COMPANIES) È l'accorpamento di più imprese, disciplinato dal Codice civile e da leggi speciali. Non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, che continua con l'impresa risultante dall'operazione.

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