R.C. CONTRATTUALE
(CONTRACTUAL LIABILITY) È la responsabilità originata dalla violazione di diritti relativi, ossia derivanti da un contratto. La sua caratteristica principale sta nel fatto che essa contiene una presunzione di colpa nei confronti di chi non adempie, in tutto o in parte, all'obbligazione, nel senso che questi risponde dei danni derivanti dal suo inadempimento, ove non riesca a dimostrare che quest'ultimo non è dipeso da sua colpa.  
R.C. DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI
(MOTOR THIRD PARTY LIABILITY) Vedi ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI).  
 
R.C. DELLA FAMIGLIA
(FAMILY LIABILITY) Trattasi di quel complesso di responsabilità, oggetto di assicurazione mediante una polizza apposita, gravanti sui componenti di un nucleo familiare nell'ambito della vita privata. Esso è comprensivo, per esempio, della responsabilità dei genitori per il fatto dei figli minori (art. 2048 C.c.), delle responsabilità per la conduzione dell'alloggio, per la proprietà di animali, per il fatto illecito dei domestici (art. 2049 C.c.) ed eventualmente per gli infortuni sul lavoro da questi subiti (D.P.R. 1124/65) ecc.  
 
R.C. DINAMICA
(ACTIVE LIABILITY) Locuzione che indica la possibilità di arrecare danni a terzi durante lo svolgimento di una determinata attività; concetto questo che si contrappone a quello relativo di danni arrecati ad attività terminata.  
 
R.C. DIRETTA
(DIRECT LIABILITY) È la responsabilità extracontrattuale che incombe direttamente sull'autore del fatto illecito.  
 
R.C. DIVERSI
Vedi R.C. GENERALE.  
 
R.C. EXTRA-CONTRATTUALE
(NON-CONTRACTUAL LIABILITY) È la responsabilità, detta anche aquiliana, derivante dalla violazione di diritti assoluti (alla vita, all'integrità fisica, alla proprietà, ecc.), ossia riconosciuti dalla legge a tutti. Essa si ricollega al principio del "neminem iniuste l3/4dere", riproposto dall'art. 2043 C.c.  
 
R.C. GENERALE
(GENERAL THIRD PARTY LIABILITY) Locuzione ormai definitivamente affermatasi per sostituire quella coniata in precedenza - RC Diversi o RCD - per indicare cumulativamente tutte le configurazioni di assicurazione RC "diverse" da quella concernente la circolazione automobilistica (RC Auto o RCA). Ricomprende anche l'assicurazione della responsabilità civile nei confronti degli operai o, meglio, di prestatori d'opera (RCO).  
 
R.C. INDIRETTA
(INDIRECT LIABILITY) È la responsabilità extracontrattuale, detta anche presunta per fatto altrui, gravante su di un soggetto diverso dall'autore materiale del fatto (illecito).  
 
R.C. OGGETTIVA
(NO FAULT LIABILITY) In senso proprio è una responsabilità che prescinde dall'elemento soggettivo (dolo o colpa) e che sorge in capo al soggetto indicato dal legislatore, in virtù del solo elemento oggettivo (danno), come ad esempio la responsabilità nucleare, di cui alla Legge 1860/62. Infatti nell'ambito del diritto anglo-americano viene indicata con la locuzione "no fault" (letteralmente: nessuna colpa). Tuttavia vengono chiamate oggettive (o quasi-oggettive) anche le responsabilità presunte.  
 
R.C. OPERAI
(EMPLOYERS' LIABILITY) Trattasi della "Responsabilità Civile Operai", più correttamente definita R.C. prestatori d'opera, riguardante: la rivalsa dell'I.N.A.I.L. ex artt. 10 e 11 del DPR 1124/65; le pretese del lavoratore danneggiato per il maggior danno (a prescindere dal danno biologico) rispetto alle prestazioni I.N.A.I.L ed eventualmente il danno biologico subito dal lavoratore stesso. Tali rischi sono coperti dalla polizza R.C. generale, attraverso l'apposita sezione di questa, indicata mediante la sigla R.C.O.  
 
R.C. POSTUMA
(POSTHUMOUS - or DECENNAL - LIABILITY INSURANCE) La responsabilità civile per danni cagionati a terzi da opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la loro produzione o vendita. Esiste per gli edifici una specifica polizza (decennale postuma) ricompresa tra i rischi tecnologici (vedi).  
 
R.C. PRODOTTI
(PRODUCTS LIABILITY) È la responsabilità presunta o semi-oggettiva, gravante sul produttore (e figure a questi assimilate da particolari norme di origine comunitaria) per i danni causati da prodotti difettosi, ossia considerati non sufficientemente sicuri, per difetti di fabbricazione (compresa l'ideazione e la progettazione) e di commercializzazione (scelta dei canali distributivi, presentazione al pubblico, istruzioni per l'uso, ecc.).  
 
R.C. PROFESSIONALE
(PROFESSIONAL LIABILITY) Locuzione che indica la responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri e architetti, amministratori di condomìni, ecc.) per la cattiva esecuzione dei contratti d'opera intellettuale che vengono instaurati con la clientela nell'espletamento della professione. L'assicurazione di tale responsabilità si configura in modo particolare proprio in considerazione del suo aspetto contrattuale, dato che il naturale campo di espansione dell'assicurazione R.C. è quello della responsabilità extra-contrattuale, mentre l'assicurazione della responsabilità contrattuale ha carattere di eccezionalità.  
 
R.C. SMERCIO
(COMMERCIAL LIABILITY) Riguarda la sfera di responsabilità strettamente connessa alla commercializzazione di un prodotto e non alla sua produzione.  
 
R.C.D.
Vedi R.C. GENERALE.  
 
R.I.N.A.
Vedi REGISTRO ITALIANO NAVALE.  
 
RADA
(SURF PORT) Insenatura naturale ove le navi gettano le ancore, non esistendo strutture portuali che consentano l'attracco. Lo sbarco a terra del carico avviene a mezzo di chiatte o maone.  
 
RAMI DANNI
(NON LIFE BRANCHES) Vedi l'elencazione alla voce RAMO.  
 
RAMI ELEMENTARI
(NON MARINE BRANCHES) L'espressione corrisponde alla classificazione dei rischi adottata quando dottrina e legislazione iniziarono le elaborazioni di termini e concetti inerenti le attività lavorative. L'espressione trae origine dagli "elementi naturali" perché, all'epoca, le forme assicurative erano destinate per lo più a proteggere i prodotti del suolo e le cose contro i danni provocati da eventi della natura quali tempesta, fulmine, grandine. Oggigiorno la classificazione dei rischi per Ramo è molto più complessa, ma il termine è rimasto di uso comune nella tradizione assicurativa e nel lessico corrente per i cosiddetti Rami Danni.  
 
RAMO
(BRANCH or LINE) Per Ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari, con il relativo bagaglio tecnico costituito da cognizioni inerenti ai principi assuntivi e liquidativi, alle condizioni generali e particolari di assicurazione ecc. Le direttive comunitarie recepite con la legge italiana 295/78 (direttiva 73/239/C.E.E. modificata dalla direttiva 76/580/C.E.E.) e 742/86 (direttiva 79/267/C.E.E.) sono corredate, rispettivamente, da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni contro i Danni (17 Rami, poi diventati 18 con l'aggiunta del Ramo Assistenza) e da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni sulla Vita, nonché alle operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi. La terminologia inglese, a differenza di quella italiana, distingue i Rami Danni in "marine" (Trasporti in genere) e "non marine" (tutti i restanti).  
 
RAMO VITA
(LIFE BRANCH) Vedi RAMO.  
 
RAPINA
(ROBBERY WITH VIOLENCE or MENACES) Reato contro il patrimonio commesso da chi, con violenza o minaccia, sottrae qualcosa a colui che la detiene legittimamente, ottenendo in tal modo un ingiusto profitto.  
 
RAPPEL
(COMMISSION BONUS or RAPPEL) Termine entrato nell'uso comune per definire compenso di sovraprovvigione agli intermediari (agenti e broker) al raggiungimento di obiettivi predeterminati (produttivi, tecnici, ecc.).  
 
RAPPORTO SINISTRI A PREMI
(LOSS RATIO) Percentuale (detta anche rapporto S/P), che scaturisce dalla comparazione tra i danni con seguito (gi definiti o appostati a riserva) ed i premi relativamente ad un determinato periodo.  
 
RAPPORTO VETERINARIO
(VETERINARY REPORT) Documento richiesto al contraente nell'assicurazione del bestiame allorquando: si verifichi la morte di un animale per infortunio e/o malattia; si sospetti una malattia contagiosa; si intenda accertare la gravidanza di una fattrice (vedi).  
 
RAPPRESENTANZA (DI IMPRESA ESTERA)
(ITALIAN REPRESENTATIVE OF FOREIGN COMPANY) È la rappresentanza, che deve essere dotata di una sede e diretta da un rappresentante generale residente in Italia, istituita nel nostro territorio nazionale da un'impresa estera per esercitare l'assicurazione secondo la legge italiana. Le leggi più recenti, emanate in base a direttive comunitarie, disciplinano diversamente le rappresentanze di imprese provenienti da paesi comunitari e di imprese provenienti da paesi terzi rispetto alla C.E.E.  
 
RATE DI PREMIO
(PREMIUM INSTALMENTS) Importi, scadenti a date contrattualmente prefissate, costituenti l'intera annualità di premio o frazioni di essa. Il premio, infatti, si considera riferito all'anno (salvo diversa pattuizione), ed è interamente dovuto anche quando ne sia stato consentito il frazionamento in due o più rate, con eventuale applicazione di un interesse di frazionamento.  
 
REATO
(CRIME) Violazione di norme penali. I reati si distinguono in DELITTI e CONTRAVVENZIONI secondo la diversa specie delle pene - detentive e/o pecuniarie - previste per essi dalla legge. Per i DELITTI sono previste, reclusione, multa. Per le CONTRAVVENZIONI, arresto, ammenda. I delitti si dividono poi in base all'elemento psicologico in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni non è configurabile una analoga distinzione basata su di una tipologia di volontà. I reati vengono altresì suddivisi, nel codice penale, a secondo della loro natura (reati contro il patrimonio, contro la persona, contro lo stato, ecc.)  
 
RECESSO PER SINISTRO
(CANCELLATION FOLLOWING A CLAIM) Facoltà che si riserva l'assicuratore di risolvere il contratto in relazione agli elementi emersi a seguito di ciascun sinistro.  
 
RECIPROCITÀ
(RECIPROCITY) Scambio di partecipazioni riassicurative tra imprese.
 
RECLAMANTE
(CLAIMANT) Colui che, avvalendosi dei benefici nascenti dal contratto assicurativo avanza richiesta di risarcimento all'assicuratore.  
 
RECUPERO DELLE COSE ASSICURATE
(RECOVERY OF INSURED OBJECTS) Se l'assicurato ha percepito l'indennizzo per le cose rubate, per rientrare in possesso della refurtiva, quando recuperata, dovrà rimborsare la somma percepita. In caso contrario le cose recuperate restano di proprietà dell'assicuratore.  
 
REGISTRO ITALIANO NAVALE
Detto anche R.I.NA., sovraintende alla costruzione, classificazione e registrazione delle navi.  
 
REGOLA PROPORZIONALE
(PROPORTIONAL RULE) Vedi PROPORZIONALE.  
 
REGOLA PROPORZIONALE
(PROPORTIONAL RULE) Vedi RIASSICURAZIONE IN ESUBERO DI PIENO
 
REGOLAZIONE (DEL PREMIO)
(PREMIUM SETTLEMENT) È una forma di conguaglio, prevista da un'apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (mercedi, fatturato, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (premio provvisorio) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all'elemento variabile prescelto.  
 
REGOLE DI PRATICA
(PRACTICE RULES) Norme cui si attengono i Liquidatori nell'esame dei reclami e nella stesura dei regolamenti di Avaria Generale.  
 
REGOLE DI YORK E ANVERSA
(YORK AND ANTWERP RULES) Norme riconosciute internazionalmente ed applicate dai Liquidatori designati che costituiscono base fondamentale di ogni regolamento di Avaria comune.  
 
REGOLE EVOLUTIVE (TABELLA DELLE)
(RATING TABLE) Nel Ramo R.C. auto (autovetture ad uso privato) l'assenza o la presenza di sinistri nel periodo di osservazione comporta l'applicazione di diversi coefficienti di determinazione del premio per annualità successiva, corrispondenti a diverse "classi di merito" che si determinano, a seconda dei sinistri "osservati", sulla base di una tabella detta appunto "delle regole evolutive".  
 
REGRESSO
(RECOURSE) Vedi RIVALSA.  
 
REGRESSO (DELL'IMPRESA DESIGNATA)
(RECOVERY ACTION - OF THE DESIGNATED COMPANY) Nel Ramo R.C. auto è l'azione accordata all'impresa designata per recuperare, dai conducenti fuggiti e poi identificati e da quelli non assicurati, l'ammontare delle prestazioni erogate alle vittime.  
 
REINTEGRO
(REINSTATEMENT) In talune tipologie di contratto assicurativo è previsto che, al verificarsi di un sinistro, il contraente debba versare un premio supplementare all'impresa che è detto, appunto, reintegro.
 
REINTEGRO
(REINSTATEMENT) Un contratto di riassicurazione in eccesso danni può prevedere che in caso di sinistro la portata sia riattivata. Tale riattivazione (reintegro) corrisponde all'importo accertato o previsto a carico della copertura. Il numero dei reintegri può essere limitato o illimitato, con o senza pagamento di un premio addizionale.  
 
RELAZIONE DI EVENTO STRAORDINARIO
(SEA PROTEST) Il comandante della nave, al verificarsi di eventi straordinari riguardanti la nave, il carico ed eventuali passeggeri, deve darne avviso autorità del porto di destinazione con relazione scritta entro 24 ore dall'arrivo. Per quanto concerne la nave, la relazione ha anche la finalità di promuovere, se necessarie, una visita da parte dei tecnici del Registro Navale per la conferma della classe attribuita, dopo verifica dell'avvenuta effettuazione dei lavori prescritti.  
 
RELITTO DI NAVE
(WRECK) La nave o parte di essa che, a seguito di naufragio, giace sul fondale, sulla costa o che galleggia alla deriva, ridotta allo stato di rottame.  
 
RENDIMENTO (DEL FONDO)
(FOND PERFORMANCE) Il rendimento annuo di un fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza dell'anno considerato, al valore medio del fondo stesso. Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari dell'anno: tenuto conto degli utili, delle perdite e delle ritenute fiscali.  
 
RENDITA
(YIELD) La rendita è una qualunque prestazione periodica avente per oggetto danaro o una certa quantità di cose fungibili.  
 
RENDITA
(ANNUITY) Somma di denaro, costituente prestazione alternativa all'erogazione di un capitale, dovuta periodicamente e ricorrentemente dall'assicuratore al beneficiario di un'assicurazione sulla Vita.  
 
RENDITA FONDIARIA
(PROPERTY YIELD) La rendita fondiaria è una rendita perpetua costituita mediante alienazione di un immobile.  
 
RENDITA PERPETUA
(PERPETUAL YIELD) Qualunque prestazione periodica in perpetuo, avente per oggetto danaro o una certa quantità di cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.  
 
RENDITA SEMPLICE
(SIMPLE YIELD) La rendita semplice è una rendita perpetua costituita mediante cessione di un capitale.  
 
RENDITA VITALIZIA
(LIFETIME YIELD) Qualunque prestazione periodica per la durata della vita del beneficiario o di altra persona, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale. La rendita vitalizia può costituirsi anche per testamento.  
 
RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE
(JOINT LIFE YIELD) È una rendita vitalizia che, in caso di morte dell'assicurato, continua, in tutto o in parte, finché il coassicurato resta in vita.  
 
REQUISITI (DEL CONTRATTO)
(REQUIREMENTS - OF CONTRACT) Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO).  
 
RESPONSABILITÀ CIVILE (DIVERSE)
(THIRD PARTY LIABILITY - VARIOUS) Vedi ogni singolo argomento preceduto da "R. C."  
 
RESPONSABILITÀ DELL'ARMATORE
(OWNER'S LIABILITY) A garanzia di danni e spese incombenti sull'armatore di una nave, nel Regno Unito operano delle Mutue tra armatori aventi lo scopo di manlevare i medesimi da richieste provenienti da terzi per fatti riconducibili a responsabilità dell'armatore, non recuperabili dagli assicuratori della nave.  
 
RESPONSABILITÀ LEGALE CANTIERI
(SHIP REPAIRER'S LEGAL LIABILITY - S.R.L.L.) Assicurazione, rientrante nell'ambito del Ramo Trasporti, posta a garanzia dei danni verificatisi nel corso dei lavori di riparazione di navi. Ha durata annuale. Il premio è commisurato sia al fatturato annuo del cantiere come pure al massimale garantito.  
 
RESPONSABILITÀ PRESUNTA
(ALLEGED LIABILITY) È quella responsabilità che il legislatore, derogando dalla regola generale (art. 2043 C.c.) per cui l'onere di provare la colpa (o il dolo) dell'autore del danno incombe su chi reclama il risarcimento, pone presuntivamente in capo ad un determinato soggetto, concedendogli però la facoltà di fornire la prova contraria onde vincere la presunzione. Da taluno detta pure responsabilità oggettiva, ancorché questa non ammetta alcuna prova contraria, mentre da altri viene chiamata semi-oggettiva.  
 
RESPONSABILITÀ VETTORIALE PER PERDITA O AVARIA
(CARRIER'S LIABILITY) Il contratto di trasporto implica per il vettore l'assunzione di responsabilità per danni e perdite che si riscontrano nel corso od a termine del viaggio, subiti dalle merci affidategli. Tale responsabilità non sempre comporta il totale ristoro del danno o della perdita accertata, stante la limitazione, che, per legge o Convenzione internazionale, è prevista dai vari contratti di trasporto.  
 
RETROCESSIONARIA
(RETROCESSIONAIRE) Termine che indica l'impresa che riassicura a sua volta rischi provenienti da un riassicuratore.  
 
RETROCESSIONE
(RETROCESSION) È la riassicurazione effettuata da un riassicuratore per alleggerire i propri impegni su un rischio o massa di rischi.  
 
REVOCA (DEL BENEFICIARIO)
(ACT OF REVOCATION BY THE BENEFICIARY) La designazione del beneficiario è revocabile con dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.  
 
REVOCA (DELL'AGENTE)
(REVOCATION - OF INSURANCE AGENT) Vedi CONTRATTO DI AGENZIA DI ASSICURAZIONE.  
 
RIASSICURATO
(REINSURED) Vedi CEDENTE.  
 
RIASSICURATORE "CAPTIVE"
(CAPTIVE REINSURER) Riassicuratore la cui attività principale è la prestazione di coperture in favore di altre imprese facenti capo al suo stesso azionariato.  
 
RIASSICURATORE
(REINSURER) Impresa che partecipa ad un rischio o massa di rischi sottoscritti da altri (cedente), senza obblighi diretti verso gli assicurati.  
 
RIASSICURATORE PROFESSIONALE
(PROFESSIONAL REINSURER) Termine che indica che l'impresa espleta la sola attività riassicurativa.  
 
RIASSICURAZIONE
(REINSURANCE) Procedimento che, attraverso la ricopertura di un rischio, massa di rischi o Ramo, permette di ridurre l'esposizione di un'impresa assicuratrice.  
 
RIASSICURAZIONE ATTIVA
(INWARD REINSURANCE) Termine che distingue attività riassicurativa di un'impresa, in accettazione da altri.  
 
RIASSICURAZIONE FACOLTATIVA
(FACULTATIVE REINSURANCE) Opzione di cedente e riassicuratore a ricoprire una data polizza. Trattandosi di singoli rischi, il riassicuratore ha il diritto di disporre degli stessi dati che hanno condotto la cedente alla sottoscrizione originale.  
 
RIASSICURAZIONE FINANZIARIA
(FINANCIAL REINSURANCE) Recente forma di riassicurazione che, pur potendo contemplare un minimo di esposizione da parte del riassicuratore, finisce per configurarsi come una copertura di alcune poste di bilancio e rendita finanziaria.  
 
RIASSICURAZIONE IN ESUBERO DI PIENO
(EXCESS OF LINE REINSURANCE) Forma specifica di riassicurazione che prevede la copertura dei rischi anche al di l dei capitali stabiliti contrattualmente. Particolarmente usata per polizze aperte (in abbonamento) o cumulative, che possono comportare il superamento dei limiti prestabiliti e di cui l'impresa viene a conoscenza a posteriori.  
 
RIASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
(OBLIGATORY REINSURANCE) La riassicurazione obbligatoria comporta l'impegno della cedente a cedere una quota del portafoglio riassicurato, determinando il trasferimento al riassicuratore di una frazione prestabilita di tale portafoglio.  
 
RIASSICURAZIONE PASSIVA
(OUTWARD REINSURANCE) Termine che distingue attività riassicurativa di un'impresa, in cessione ad altri riassicuratori.  
 
RIATTIVAZIONE
(REINSTATEMENT) Vedi SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE.  
 
RIATTIVAZIONE (DELLA POLIZZA VITA)
(REINSTATEMENT - OF A LIFE POLICY) Si ha quando, verificatasi la sospensione conseguente al mancato pagamento dei premi, tale pagamento riprende (senza che il contraente ricorra al riscatto). Al contraente che abbia sospeso il versamento dei premi è infatti concessa la facoltà di chiedere, entro 24 mesi, la rimessa in vigore del contratto per l'importo del capitale o della rendita inizialmente assicurati.  
 
RIBALTAMENTO/DERAGLIAMENTO
(OVERTURNING/DERAILMENT) Il capovolgimento rispettivamente dell'autocarro o del vagone ferroviario, per cause accidentali.  
 
RICERCA GUASTI
(DAMAGE SEARCHING COSTS) Nelle polizze globali fabbricati sono spesso rimborsabili le spese sostenute per ricercare la rottura accidentale delle condutture ed impianti fissi del fabbricato, ivi comprese quelle relative alla demolizione ed al successivo ripristino di parti delle strutture di pareti o pavimenti.  
 
RICEVUTA DELL'UFFICIALE IN SECONDA
(MATE'S RECEIPT) Documento rilasciato in occasione dell'imbarco di merci (non in porto, ma al largo) con trasferimento a mezzo chiatte e maone. Viene poi rimpiazzata dalla polizza di carico.  
 
RICOASSICURAZIONE
Particolare forma di coassicurazione, il cui riparto non appare in polizza, che avviene mediante cessioni facoltative su singole polizze. Il ricoassicuratore non ha quindi alcun rapporto diretto con il contraente-assicurato.  
 
RICORSO (EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI)
(RIGHT OF RECOURSE) Ricorso degli organismi sindacali avverso comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro. Questo tipo di controversie è posto al di fuori della garanzia di tutela giudiziaria.  
 
RICORSO TERZI
(THIRD PARTY LIABILITY) Mediante questa copertura vengono coperti i danni materiali e diretti subiti dalle cose di terzi a seguito di un evento garantito in polizza, del quale l'assicurato sia civilmente responsabile. Trattasi di una forma di assicurazione R.C. prestata, però, nell'ambito del Ramo Incendio.  
 
RICORSO TERZI
(THIRD PARTY LIABILITY - RUNNING DOWN CLAUSE) Nell'ambito delle garanzie assicurative concernenti la nave e l'aeromobile, con tale clausola l'assicurato viene manlevato, entro i limiti della somma assicurata, per i danni causati da urto contro altra nave, aeromobile, opere portuali o di vie navigabili, corpi fissi o mobili. Per quanto concerne l'aeromobile, vengono garantiti i danni reclamati per urto in volo con altro aeromobile o con nave in movimento nonché quelli cagionati a beni in superficie, anche in conseguenza di spostamento d'aria od altra causa analoga.
 
RICORSO VICINI
(NEIGHBOURS' LIABILITY) Vedi RICORSO TERZI.  
 
RICOVERO
(HOSPITALISATION) Degenza che comporta pernottamento, avvenuta in istituti di cura sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati ad erogare l'assistenza ospedaliera. Il relativo onere, quando non a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, può essere oggetto di rimborso nelle polizze Malattia.  
 
RIDUZIONE (DELLA SOMMA ASSICURATA)
(REDUCTION - OF SUM INSURED) Si ha quando, a seguito di sinistro Furto, le somme assicurate sono ridotte, fino al termine annualità assicurativa, dello stesso importo dell'indennizzo, senza alcuna restituzione del premio.  
 
RIDUZIONE (NELLA POLIZZA VITA)
(PAID UP VALUE - OF A LIFE POLICY) Ove l'assicurato, ricorrendone le condizioni, non chieda il riscatto della polizza Vita dopo la cessazione del pagamento dei premi, tale polizza rimane in vigore, ma le relative prestazioni risulteranno ridotte, ossia saranno rapportate al "valore attuale" della polizza stessa, all'atto della cessazione. Le polizze devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione (delle somme assicurate), in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere il predetto "valore attuale" della polizza. Per la riduzione occorre che sia decorso il termine di tolleranza, che vi sia un'antidurata del rapporto (di solito triennale) e che la specie assicurativa comporti la riserva matematica.  
 
RIDUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI AGENZIA
(REDUCTION - OF AN AGENCY'S PORTFOLIO) Secondo l'attuale Accordo Nazionale Imprese-Agenti la riduzione di incasso della agenzia può verificarsi a seguito di cessazione dall'esercizio di uno o più Rami da parte dell'impresa preponente, oppure a causa della cessione ad altra impresa di una parte del proprio portafoglio agenziale. Spetta in tali casi all'agente un'indennità di risoluzione sul portafoglio perduto. Ove, invece, l'impresa decida una riduzione del portafoglio agenziale al di fuori dei casi citati in precedenza, l'art.8bis dell'Accordo 1994 fissa dei limiti massimi di riduzione, proporzionali alle dimensioni dell'agenzia e prevede inoltre un congruo preavviso in favore dell'agente. All'agente, sul portafoglio perduto, dovranno essere riconosciute le indennità di risoluzione.  
 
RIGONFIAMENTO E SCOPPIO
(SWELLING AND BURSTING) Conseguenza diretta di un difetto del prodotto o di lunga permanenza in ambienti inidonei che determinano la fermentazione di generi alimentari (in particolare pomodoro) conservati in scatolame, da cui può anche derivare l'alterazione dei contenitori.  
RIMBORSO PREMIO PER ANNULLAMENTO O DISARMO
(PREMIUM RETURN FOR LAY-UP or CANCELLATION) Nell'assicurazione a tempo della nave è previsto il rimborso pro-rata del premio pagato nel caso di disdetta da parte dell'assicuratore o di annullamento consensuale del contratto. Nel caso di sosta per disarmo che si protrae per almeno trenta giorni, dal rimborso prorata verrà dedotto il premio mensile riferito ai rischi di giacenza, differenziato a seconda che la nave sia sottoposta o no a riparazioni.  
 
RIMORCHIATORE
(TUG) Natante di caratteristiche differenziate, adibito al trasferimento di altri mezzi galleggianti. In funzione della stazza da rimorchiare e del viaggio da effettuare, ne viene valutata la potenza delle macchine espressa in CV (HP).  
 
RIMOZIONE DEL RELITTO DI NAVE E AEROMOBILE
(WRECK REMOVAL) Operazione ordinata dall'Autorità competente al proprietario della nave o dell'aeromobile, nel caso in cui siano sommersi nelle acque territoriali, in rada in porto o canale, costituendo pericolo od intralcio per la navigazione.  
 
RIMPIAZZO
(REPLACEMENT) Si intende per tale la sostituzione delle cose danneggiate con altre nuove, equivalenti per valore, caratteristiche, rendimento economico; sono comprese le spese di trasporto, montaggio ed oneri dovuti all'Erario.  
 
RINNOVO INTEGRALE
(RENEWAL AS EXPIRY or TEL QUEL) Termine esemplificativo utilizzato nei rapporti tra impresa delegataria, imprese coassicuratrici, agenti e broker, per i contratti a tempo che, alla scadenza, non comportino modificazioni.  
 
RIPARAZIONI PROVVISORIE
(TEMPORARY REPAIRS) Sono interventi resi necessari al verificarsi di un avvenimento in corso di viaggio. Possono essere effettuate da personale e mezzi di bordo oppure, nei casi di maggior gravità, in porto di rilascio, onde consentire la prosecuzione del viaggio al termine del quale si procederà alle riparazioni definitive.  
 
RIPARTIZIONE DEL COMPENSO DI SALVATAGGIO
(SALVAGE INDEMNITY DISTRIBUTION) Qualora i proprietari dei beni salvati siano tenuti, per accordo amichevole od arbitrato, al pagamento di un compenso, questo sarà ripartito tra armatore ed equipaggio che ha operato il salvataggio in ragione di un terzo e due terzi.  
 
RIPARTO (DI COASSICURAZIONE)
(COINSURANCE APPORTIONMENT) È l'elencazione delle imprese sottoscrittrici di un determinato rischio al quale partecipano in quota, con indicazione, per ciascuna di esse, della rispettiva percentuale. Forma parte integrante della polizza. L'impresa che emette il contratto, su cui appare detto riparto, è detta Delegataria (vedi).  
 
RIPORTO PERDITA
(DEFICIT CLAUSE) Nei contratti riassicurativi che contemplano una partecipazione della cedente agli utili dell'esercizio, è anche previsto che tale partecipazione debba intendersi al netto della perdita di esercizi precedenti sino al loro totale assorbimento. Il riporto delle perdite può essere limitato ad un dato numero di esercizi, precedenti a quello preso in esame.  
 
RISARCIMENTO
(CLAIM SETTLEMENT) È l'obbligazione che grava sul responsabile per riparare il danno cagionato, da un fatto doloso o colposo, ad una terza persona. Nell'ambito dell'assicurazione R.C., solitamente vi è coincidenza fra risarcimento dovuto al terzo dall'assicurato e indennità dovuta a quest'ultimo dall'assicuratore per tenerlo indenne. Tuttavia vi sono situazioni in cui siffatta coincidenza non si realizza. Talvolta lo stesso legislatore si riferisce al concetto di risarcimento per indicare quello di indennità.  
 
RISARCIMENTO PROPORZIONALE
(PROPORTIONAL CLAIM SETTLEMENT) È quello da farsi, in ambito di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, riducendo proporzionalmente i diritti dei danneggiati quando la pluralità globale dei loro danni superi il massimale disponibile.  
 
RISCALDAMENTO E ARROSSAMENTO
(HEATING e REDDENING) Alterazione del pescato conservato sotto sale determinata da insufficiente aerazione nella stiva e dall'azione di microorganismi, che in tali condizioni si sviluppano favorevolmente.  
 
RISCATTO
(SURRENDER) È la facoltà data all'assicurato sulla Vita di ottenere a sua richiesta, in caso di cessazione del pagamento dei premi, la corresponsione dell'importo rappresentante il "valore attuale" della polizza, calcolato sommando i premi pagati e facendo determinate detrazioni per l'antiselezione e per le spese (di acquisto e di gestione del contratto). Occorre però che la prestazione dell'assicuratore sia "certus an", che vi sia un'antedurata del contratto di solito triennale e un'apposita dichiarazione di volontà del contraente.  
 
RISCHI AD ESTINZIONE
(RUN OFF) Impegno del riassicuratore a far fronte ai propri impegni contrattuali per tutti i sinistri che possono colpire un contratto, secondo il risarcimento sostenuto da parte della cedente. Implicito in tutti i contratti di riassicurazione, questo termine indica che, salva ogni pattuizione diversa, il riassicuratore avrà estinto i propri impegni soltanto con la liquidazione definitiva dell'ultimo sinistro risultante a carico della copertura sottoscritta.  
 
RISCHI CONTINGENTI
(CONTINGENCY CLAUSE) Garanzia prestata a favore e nell'interesse del mittente/venditore, che non ha assunto l'obbligo di stipulare un contratto assicurativo per conto del ricevitore a copertura dei rischi del trasporto (ad esempio per resa FOB, CeF ecc.). Interviene nel caso in cui l'assicurato si trovi esposto a perdita o danno subiti dalla merce, non ottenendo dal destinatario il riconoscimento della somma corrispondente, in quanto da questi decurtata dall'importo fatturato e non risarcita dal proprio assicuratore.  
 
RISCHI DI COSTRUZIONE
(BUILDER'S RISKS) Sono garantiti da apposito contratto, la cui durata inizia con la posa della chiglia sullo scafo e termina con la consegna della nave all'armatore, ad operazioni di varo, prove ed allestimento ultimate.  
 
RISCHI DI SCHEGGIATURA, GRAFFIATURA, INTACCATURA
(SHIPPING, SCRATCHING, DENTING) Rischi cui sono soggetti materiali in ceramica, porcellana e simili, oggetti verniciati, o smaltati, oppure in legno. Per la relativa garanzia il tasso di premio subisce un considerevole aumento ed è spesso prevista una franchigia fissa.  
 
RISCHI GUERRA
(WAR RISKS) Garanzia esclusa dai vari capitolati di polizza in uso sul mercato internazionale e prestata con clausole specifiche, che prevedono il risarcimento di danni e perdite materiali, diretta conseguenza di guerra, guerra civile, rivoluzione, cattura, sequestro, mine o ordigni bellici.  
 
RISCHI INDUSTRIALI INCENDIO
(INDUSTRIAL RISK) Rientrano in questa tipologia contrattuale le attività imprenditoriali finalizzate alla produzione, alla trasformazione di beni ed in genere ad ogni attività di carattere materiale non basata sulla commercializzazione dei beni stessi.  
 
RISCHI MARITTIMI
(MARINE RISKS) Riguardano i trasporti di merci effettuati via mare. Comprendono però anche i trasporti fluviali e lacuali.  
 
RISCHI ORDINARI INCENDIO
(SIMPLE FIRE RISKS) I rischi pertinenti all'assicurazione Incendio vengono suddivisi in due raggruppamenti: Rischi Ordinari e Rischi Industriali. Nell'ambito dei Rischi Ordinari sono collocate le attività che riguardano: Rischi Civili, Rischi Agricoli, Rischi Commerciali, Piccole Industrie e Rischi Vari.  
 
RISCHI REGATE
(RACING RISKS) Garanzia complementare prevista dai contratti relativi alle navi ed imbarcazioni da diporto privato, assoggettata a particolari condizioni, premio addizionale e franchigia fissa.  
 
RISCHI SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI
(STRIKES RIOTS, CIVIL COMMOTIONS - S.R.C.C.) Garanzia esclusa dai vari capitolati di polizza in uso sul mercato internazionale e prestata con clausole specifiche che prevedono il risarcimento di danni e perdite materiali diretti, causati da tumulti, disordini civili, persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, da terroristi o persone che agiscono per scopi politici.  
 
RISCHI SPAZIALI
(SPATIAL RISKS) Si tratta di una tipologia di rischi che ha avuto notevole sviluppo in epoca abbastanza recente (ultimo decennio). Normalmente la garanzia prestata copre la fase di lancio del missile destinato a porre in orbita il satellite (perdita del vettore) e il posizionamento in orbita (geostazionaria per i satelliti destinati alle telecomunicazioni) del satellite stesso, oltreché il suo corretto funzionamento.  
 
RISCHI TECNOLOGICI
(ENGINEERING) L'evoluzione tecnologica delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno fatto maturare il convincimento di raggruppare in uno specifico Ramo assicurativo tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività, oppure la singola macchina od impianto, sono esposte. In passato tali esigenze trovavano accoglimento nei vari settori tecnici in modo dispersivo e non sufficientemente allineato alle esigenze del mercato.  
 
RISCHI TERRESTRI
(INLAND MARINE) Riguardano i trasporti di merci effettuati con autocarri o a mezzo ferrovia.
 
RISCHI VARI
(MISCELLANEOUS RISKS) Sono tali tutte le attività non riconducibili, per la pluralità delle operazioni svolte, ad uno specifico settore tecnico, ma comportanti comunque attività di movimento materiale di prodotti in genere.  
 
RISCHIO
(RISK) È la probabilità che un certo evento si verifichi e entità dei danni che ne possono derivare. Viene definito "rischio" anche la specifica esposizione assicurativa ad un certo evento che, a seconda del Ramo al quale è ascrivibile, assume un connotato particolare.  
 
RISCHIO (A BREVE SCADENZA)
(SHORT TAIL RISK) Termine comunemente riferito a rischi che coprono danni alle cose e per i quali l'esposizione del riassicuratore si estingue in breve tempo (24/36 mesi).  
 
RISCHIO (A LUNGA SCADENZA)
(LONG TAIL RISK) Termine comunemente riferito ai rischi che coprono danni corporali, responsabilità civile verso terzi ed altri, per i quali l'impegno può protrarsi per più anni, sia per effetto della durata di polizza che per la complessità di eventuali contenziosi.  
 
RISCHIO (AGGRAVAMENTO)
(FACTOR WICH AGGRAVATE A RISK) Vedi AGGRAVAMENTO (DEL RISCHIO).  
 
RISCHIO (ASSICURATO)
(RISK - INSURED) È la situazione, contrattualmente definita, al cui verificarsi scattano le prestazioni assicurative pattuite.  
 
RISCHIO (CESSAZIONE)
(RISK - CANCELLATION) Il contratto di assicurazione si scioglie se, dopo la sua conclusione, il rischio cessa di esistere, fermo il diritto dell'assicuratore ai premi fino a quando viene a conoscenza della cessazione (ed al premio in corso all'atto di tale conoscenza).  
 
RISCHIO (DI SVILUPPO)
(RISK - DEVELOPMENT OF "STATE OF THE ART") La definizione, in uso nell'ambito della R.C. del produttore, significa che il prodotto, ritenuto sicuro alla luce del livello delle conoscenze tecnico-scientifiche in atto al momento dell'immissione nel mercato, potrà risultare non più sicuro in base a quello che risulterà essere siffatto livello in un momento successivo.  
 
RISCHIO (DIMINUZIONE)
(RISK - REDUCTION) Mutamento che rende il rischio meno gravoso per l'assicuratore che, avutane notizia, deve ridurre correlativamente il premio a far tempo dalla prima scadenza successiva a siffatta notizia, salvo che non preferisca recedere dal contratto.  
 
RISCHIO (ESCLUSO)
(RISK - EXCLUDED) È una delle eventualità, compresa fra tutte quelle possibili, atta a determinare la situazione da fronteggiare assicurativamente e che invece, se determinata da tale eventualità, non viene fronteggiata, avendo le parti espressamente convenuto di non far scattare, in presenza di quest'ultima, le prestazioni assicurative di cui alla polizza.  
 
RISCHIO (INESISTENZA)
(RISK - NON-EXISTENCE) Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della stipulazione.  
 
RISCHIO (NATURA DEL)
(RISK - NATURE OF) Il rischio, oltre a costituire il presupposto indispensabile dell'assicurazione, rappresenta anche il pregiudizio economico derivante dalla possibilità che si verifichi un determinato evento. Quindi questa possibilità di accadimento determina la potenziale gravità dello stesso rischio e la specifica attribuzione al settore assicurativo (Ramo) interessato.  
 
RISCHIO (NON COMPRESO)
(RISK - NOT COVERED) È la possibilità che si verifichi una certa situazione (atta, ricorrendone le condizioni, a far scattare le prestazioni assicurative) per una eventualità non connaturata al caso considerato in polizza.  
 
RISCHIO AGRICOLO
(AGRICULTURAL RISK) Per rischio agricolo si intendono tutte le attività pertinenti al mondo agricolo di coltivazione, allevamento e commercializzazione conseguente.  
 
RISCHIO CIVILE
(CIVIL RISK) Per rischio civile si intendono le abitazioni, gli uffici, le scuole ed in genere quegli enti dove non si esercitano attività materiali di commercializzazione di prodotti, né lavorazioni in genere.  
 
RISCHIO COMMERCIALE
(COMMERCIAL RISK) Per rischio commerciale si intendono le attività di scambio di beni, sia al dettaglio che all'ingrosso (acquisto di merci e loro rivendita), con tutte le operazioni attinenti.  
 
RISCHIO COMUNE
(ADDITIONAL RISK) Con tale espressione si suole intendere che gli enti assicurati sono anche interessati da altro contratto stipulato dalla stessa impresa.  
 
RISCHIO ELEMENTARE
(BASIC RISK) Nelle assicurazioni Incendio si definisce Rischio Elementare ogni rischio così come indicato dalle singole voci della tariffa.  
 
RISCHIO ELETTRONICA
(ELECTRONIC RISK) È una speciale forma di assicurazione destinata a tutelare gli impianti e le apparecchiature elettroniche contro tutti gli eventi accidentali che non siano espressamente esclusi. Vedi ELETTRONICA (ASSICURAZIONE).  
 
RISCHIO LOCATIVO
(TENANT'S LIABILITY) Mediante questa copertura l'assicurato è garantito quando, a seguito di incendio o di altro evento compreso in polizza, ricorra una sua responsabilità per i danni subiti dai locali tenuti in locazione.  
 
RISCHIO NORMALE
(NORMAL RISK) È il rischio che non presenta, per ragioni sanitarie e/o extra sanitarie, una sopramortalità. Se il rischio è normale, il costo delle prestazioni garantite corrisponde al teorico costo medio previsto nella costruzione del prezzo di vendita e quindi va senz'altro applicato il premio di tariffa corrispondente alla forma scelta, all'età ed alla durata contrattuale.  
 
RISCHIO PUTATIVO
(SUPPOSED RISK) È così definito un rischio mai esistito o gi cessato o che ha dato origine ad un sinistro verificatosi anteriormente alla stipulazione del contratto assicurativo che, in tali eventualità, è nullo.  
 
RISCHIO SEPARATO
(SEPARATE RISK) Nell'assicurazione Incendio è, per definizione, la coesistenza di uno o più rischi elementari, disgiunti e separati da muro pieno (vedi), o spazio vuoto superiore ad un metro.  
 
RISCHIO SINGOLO
(ONE RISK) Nell'assicurazione Incendio è l'insieme dei beni pertinenti il rischio, oggetto dell'assicurazione, ubicati a meno di 40 metri fra loro e inerenti attività di un unico imprenditore.  
 
RISCHIO TARATO
(ACCENTUATED RISK) È il rischio che presenta, per ragioni sanitarie e/o extra sanitarie, una sopramortalità che si traduce in un presumibile maggior costo delle prestazioni garantite dall'assicuratore, comportante la richiesta di premio superiore.  
 
RISERVA COMPLETA
(INCLUSIVE RESERVE) È una riserva calcolata tenendo conto : - degli impegni reciproci dell'assicuratore e dell'assicurato; - delle spese di gestione che l'assicuratore deve ancora sostenere, a fronte di caricamenti gi incassati; - delle spese di acquisto che l'assicuratore ha sostenuto e non ancora recuperato con l'incasso dei premi.  
 
RISERVA D'INVENTARIO
(INVENTORY RESERVE) È il valore di una riserva ottenuta sommando all'importo della riserva matematica, in base ai premi puri, l'ammontare delle spese di gestione, che l'assicuratore deve ancora sostenere a fronte di caricamenti di incassati.  
 
RISERVA MATEMATICA
(MATHEMATICAL RESERVE) Riguarda l'appostazione in bilancio di importi, opportunamente calcolati e garantiti mediante l'accantonamento di idonee attività in conformità alla legge, sui premi dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, per far fronte agli impegni assunti. Tale accantonamento è denominato Riserva Matematica, perché, per la sua quantificazione, si fa riferimento a formule matematiche attuariali. La riserva matematica può essere calcolata solo per il complesso degli assicurati e rispetto a ciascuno di essi può essere valutata solo come media; il valore medio costituisce in ogni momento il valore della polizza.  
 
RISERVA PER PREMI PURI
(PURE PREMIUM RESERVE) È la riserva matematica calcolata tenendo conto solo degli impegni reciproci dell'assicuratore e dell'assicurato.  
 
RISERVA PER RISCHI CATASTROFALI
(EQUILISATION RESERVE) È uno speciale accantonamento, il più delle volte imposto per decreto ministeriale, stabilito per fronteggiare i rischi, di natura catastrofale o ciclica, specifici di particolari settori.  
 
RISERVA PREMI
(PREMIUM RESERVE) È così definita l'appostazione in bilancio delle quote di premio incassate nell'anno, ma riferentisi ai rischi che si protrarranno nell'esercizio successivo.  
 
RISERVA PREMI
(PREMIUM RESERVE) Somma o percentuale riconosciuta dal riassicuratore alla cedente a garanzia degli impegni assunti ed in corso di estinzione. Questa posta ha principi e destinazione identici a quelli imposti alla cedente da norme e legislazioni locali. L'accantonamento della Riserva Premi segue vari criteri (analitici o forfettari) la cui scelta spetta all'impresa cedente. Nella riassicurazione è uso comune applicare una percentuale forfettaria che varia in base alla specificità del Ramo protetto e/o agli obblighi di legge del paese della cedente.  
 
RISERVA PROSPETTIVA
(PROJECTED RESERVE) È la riserva matematica, calcolata come differenza tra i valori attuali, attuariali degli impegni futuri dell'assicuratore e quelli eventuali dell'assicurato.  
 
RISERVA RETROSPETTIVA
(RETROSPECTIVE RESERVE) È la riserva matematica, calcolata come differenza tra i montanti attuariali, relativi agli anni passati, rispettivamente dell'assicurato e dell'assicuratore.  
 
RISERVA RICORRENTE
(RECURRENT RESERVE) L'ammontare della Riserva Matematica, al tempo "s+1" Vs+1, si può determinare sulla base del valore della riserva stessa, al tempo "sì Vs, con la seguente formula ricorrente: Vs+1(Vs + P) * (l +i) - C * q(x + s) / p(x + s)  
 
RISERVA SINISTRI
(CLAIMS RESERVE) È così definita l'appostazione in bilancio delle somme relative a sinistri denunciati nell'esercizio, ma non ancora pagati.  
 
RISERVA SINISTRI
(CLAIMS RESERVE) È voce passiva del bilancio dell'impresa, garantita mediante l'accantonamento di idonee attività in conformità alla legge. E' l'ammontare dei sinistri denunciati, ma non ancora liquidati, risultanti a carico del riassicuratore in un dato esercizio.  
 
RISERVA ZILLMERATA
(ZILLMERATING RESERVE) È una riserva ottenuta sottraendo dall'importo della riserva matematica per premi puri, l'ammontare delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate.  
 
RISERVE DI SENESCENZA
(AGEING RESERVE) Sono così definiti gli accantonamenti di una parte dei premi incassati, costituiti dall'assicuratore per far fronte al progressivo appesantimento del rischio con il passare del tempo. Ciò si riscontra specificatamente nel Ramo Malattie, dove la costituzione di tali riserve è strettamente connessa con l'allungamento della vita umana e con il maggior ricorso a cure mediche rese necessarie dall'età sempre più avanzata.  
 
RISERVE TECNICHE
(TECHNICAL RESERVES) Sono di più tipi: due per i Rami Danni (riserve premi e riserve sinistri) e quattro per il Ramo Vita. Vanno calcolate ed iscritte in bilancio, nonché garantite con idonee attività a norma di legge.  
 
RISERVE TECNICHE
(TECHNICAL RESERVES) Denominazione generica che comprende le seguenti riserve: - riserva matematica in base ai premi puri; - riserva spese di gestione; - riserva per soprappremi sanitari e professionali; - riserve premi e sinistri per le assicurazioni complementari.  
 
RISK MANAGEMENT
Letteralmente "gestione dei rischi" (dell'azienda). Consiste nella efficiente pianificazione delle risorse aziendali necessarie a proteggere l'equilibrio economico e finanziario - come pure la capacità operativa dell'azienda stessa - se in presenza di eventi dannosi, onde stabilizzare il costo del rischio sul breve e sul lungo periodo, minimizzando costo ed effetti del rischio sui singoli esercizi. Vedi RISK MANAGER.  
 
RISK MANAGER
Responsabile delle politiche di rischio di un'azienda. Figura professionale che opera quale dipendente o professionista esterno, in stretto rapporto con l'alta direzione. Provvede alla definizione delle politiche e strategie di rischio della azienda, alla loro attuazione, al continuo monitoraggio dei risultati e della evoluzione del rischio al fine di ridefinire eventualmente tali politiche e strategie.  
 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
(CANCELLATION OF A POLICY) Vedi ANTICIPATA RISOLUZIONE (DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE).  
 
RITENZIONE NETTA
(NET RETENTION) Quota di rischio che l'assicuratore tiene a proprio carico, al netto di quanto ceduto in riassicurazione.  
 
RITIRO PATENTE (ASSICURAZIONE)
(LOSS OF LICENCE - INSURANCE) Trattasi di un'assicurazione mirante a compensare, attraverso la corresponsione di una diaria, l'automobilista destinatario del provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso autorità competente. All'origine di siffatta copertura vi è la considerazione, talvolta priva di riscontro effettivo nella realtà, che detto provvedimento arrechi un danno economico.  
 
RIVALSA
(RECOURSE or SUBROGATION) Termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione dell'assicuratore che ha pagato indennità nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati, quanto, infine, l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato per recuperare importi pagati a terzi danneggiati, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali.  
 
RIVALSA (NEL CONTRATTO DI AGENZIA)
(COMPENSATION - CONTRACT OF INSURANCE AGENCY) Vedi CONTRATTO DI AGENZIA DI ASSICURAZIONE.  
 
RIZZ
(LASHING) L'operazione che, con l'utilizzo di cavi appositi, è tesa a non consentire lo spostamento di parte del carico, voluminoso e pesante, nel corso della navigazione.  
 
ROLLIO
(ROLLING) Movimento oscillatorio della nave, provocato dall'impatto delle onde contro le fiancate.  
 
ROTTURA DI IMPEGNO
(BREAK OF WARRANTY) Nel caso di mancato rispetto di una clausola contrattuale, il riassicuratore può ritenersi sollevato da ogni impegno dalla data di inosservanza di tale patto o dall'inizio del periodo contrattuale, secondo quanto convenuto.  
 
RUDE TRATTAMENTO
(ROUGH HANDLING) Termine attribuito alle operazioni di rimozione dei colli da o per il mezzo vettore, rilevabile attraverso le condizioni esterne dell'imballaggio, quando abbiano determinato un danno.  
 
RUGGINE
(RUSTING) Strato di idrato o carbonato di ferro che viene a formarsi sui metalli ferrosi, per loro esposizione all'umidità o all'acqua.  
 
RUN OFF
(RUN OFF) Vedi RISCHI AD ESTINZIONE.  
 
RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI
La legge 17/2/1992, n. 166, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27/2/1992, ha istituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, a cura della Direzione Generale delle Assicurazioni, il "ruolo nazionale dei Periti Assicurativi", cioè un registro nel quale vengono iscritti i periti assicurativi dedicati all'accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge n. 990/69. Il Ruolo quindi, non riguarda tutti i periti assicurativi, ma solo quelli addetti all'esame dei danni di veicoli e natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria. La legge dispone che, a partire da un anno della sua entrata in vigore (termine prorogato all'1/1/1995) attività di Perito assicurativo (nel senso suddetto) potrà essere esercitata solo da chi sia iscritto nel ruolo, e definisce modalità e termini di tale iscrizione.  
 
RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI (ISCRIZIONE)
Oltre ai requisiti generici (cittadinanza, godimento dei diritti civili, esenzione da condanne penali) devono essere posseduti per l'iscrizione, i seguenti specifici requisiti: - diploma di scuola media secondaria ad indirizzo tecnico oppure laurea (l'elenco dei diplomi ad indirizzo tecnico è riportato all'articolo 5 del D.M. 9/9/92, n. 562 pubblicato sulla G.U. del 10/2/93); - superamento di una prova di idoneità. Dalla prova di idoneità sono esentati coloro che sono forniti di diploma di Perito Industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, purché risultino iscritti da almeno 3 anni nei relativi Albi professionali ed abbiano esercitato per lo stesso periodo attività nello specifico settore professionale. In via transitoria sono esentati sia dalla prova di idoneità che dal requisito del titolo di studio coloro che alla data del 13/3/92 avevano gi esercitato per almeno 5 anni senza soluzione di continuità attività di perito assicurativo. Questi per usufruire dell'esenzione devono aver presentato domanda di iscrizione entro il 19/10/93. Sempre in via transitoria possono sostenere la prova di idoneità, senza essere in possesso del titolo di studio richiesto coloro che alla stessa data del 13/3/92 avevano gi esercitato continuativamente attività di perito assicurativo per almeno due anni. Questi devono aver presentato domanda di ammissione alla prova di idoneità entro il 19/10/93.  

QUARANTENA
(QUARANTINE) Periodo di tempo durante il quale una nave, prima di entrare in porto, viene tenuta al largo in completo isolamento dall'Autorità marittima, per accertare l'eventuale esistenza a bordo di malattie contagiose.  
 
QUESTIONARIO ANAMNESTICO
Trattasi di formulario, predisposto dall'assicuratore, che deve essere compilato da ciascuno dei proponenti interessati a contrarre una polizza malattia o Vita (tipologie che prevedono il caso morte). In esso devono essere fornite informazioni dettagliate sul proprio stato di salute, sugli infortuni e malattie sofferti, sui postumi residuati, sui precedenti familiari, sulle abitudini, ecc. Sentito il parere della propria consulenza medica l'assicuratore (impresa) decide se prestare o meno la garanzia.  
 
QUIETANZA (ATTO DI)
(FORMAL RECEIPT OF CLAIM) È un documento che attesta la definizione di un sinistro e certifica il ricevimento della somma convenuta da parte dell'avente diritto.  
 
QUIETANZA (DI PREMIO)
(FORMAL RECEIPT OF PREMIUM) È il documento che emette l'impresa per convalidare il pagamento delle rate di premio successive alla stipulazione della polizza. Deve recare la firma della persona autorizzata ad effettuare l'incasso, nonché la data (e a volte l'ora) dell'avvenuto incasso.  
 
QUIETANZA DI DANNO
(CLAIM RELEASE) È il documento attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una transazione, il documento succitato assume la forma di atto di transazione e quietanza. 
 
QUOTA
(SHARE) Termine di uso comune che sta ad indicare la partecipazione di una impresa a un rischio assunto in coassicurazione e entità della partecipazione stessa.  
 
QUOTA DA RITENERE
(LINE TO STAND) Espressione usata particolarmente dai brokers all'atto di collocare un contratto di riassicurazione per significare che l'accettazione di massima effettuata da un riassicuratore s'intenderà in somma assoluta e non in percentuale sul limite di copertura del trattato proposto.  
 
QUOTA DI GARANZIA
(GUARANTEE FUND) Relativamente alla gestione del Ramo Vita, un terzo del minimo del margine di solvibilità è la quota di garanzia prescritta dalla legge.  
 
QUOTA LORDA
(GROSS LINE) Quando un assicuratore sottoscrive un rischio, successivamente riassicurato in parte, la quota originale è indicata con il termine "Gross Line".  
 
QUOTA OBBLIGATA
(OBLIGED LINE) Si tratta di una sottoscrizione fatta dal riassicuratore, contro la propria volontà, a solo titolo di servizio.  
 
QUOTA PURA
(QUOTA SHARE) Compartecipazione proporzionale, tra cedente e riassicuratore, su tutti i rischi riassicurati nell'ambito di un dato contratto. E' la forma di riassicurazione che, più di altre, consente al riassicuratore di condividere le sorti della cedente, nelle proporzioni stabilite contrattualmente.  
 
QUOTA RITENUTA
(SIGNED LINE) Termine usato per indicare una quota di partecipazione definitiva, assegnata dalla cedente al riassicuratore.  
 
QUOTA SOTTOSCRITTA
(WRITTEN LINE) Si riferisce alla quota indicata dal riassicuratore per una sua accettazione. 
 
QUOVIS
(QUOVIS) Termine latino (dove vuoi) utilizzato in campo internazionale qualora, all'atto della stipulazione di un contratto a garanzia di merci viaggianti via mare, il nome della nave vettrice non sia ancora noto. Il contraente e/o l'assicurato è tenuto a comunicarne il nominativo appena sarà a sua conoscenza, intendendosi sempre applicabile la clausola di classificazione e la tabella dei soprappremi.

PADRONCINO
(TRUCK OWNER) Autotrasportatore autonomo, proprietario del mezzo utilizzato per il trasporto di cose.  
 
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
(PROFIT SHARING) Cointeressenza riconosciuta all'assicurato, in relazione all'andamento tecnico del rischio.  
 
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (P.U.)
(PROFIT COMMISSION - P.C.) Ulteriore introito per la cedente in caso di andamento positivo del rapporto riassicurativo. Come avviene per la commissione a scalare, in caso di andamento positivo del rapporto preso in esame, il riassicuratore riconosce alla cedente un maggiore introito. La P.U. è calcolata in percentuale sull'utile conseguito, dopo detrazione delle spese di gestione del riassicuratore ed il riporto di eventuali perdite pregresse che, se convenuto contrattualmente, possono avere limitazioni temporali.  
 
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
(PROFIT COMMISSION) Se l'ipotesi statistica e/o finanziaria sono migliori del previsto o le spese inferiori a quelle previste, il premio percepito risulterà superiore al necessario. In tale ipotesi viene concessa, a volte, a beneficio degli assicurati, una partecipazione agli utili.  
 
PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE
(LOSS PARTICIPATION) In caso di costante andamento negativo di contratti di riassicurazione, alcuni riassicuratori impongono alla cedente di ritenere in proprio parte delle perdite procurate, in aggiunta a quelle relative al suo conservato contrattuale. Si tratta, in pratica, di uno Stop Loss applicato alla riassicurazione proporzionale.  
 
PARTECIPAZIONE DA RITENERE
(LINE TO STAND) Termine adottato per indicare che l'impegno sottoscritto dal riassicuratore su un dato contratto deve intendersi riferito al massimale accettato piuttosto che alla quota percentuale. Si tratta di un mezzo per agevolare a priori il collocamento della copertura riassicurativa.  
 
PARTECIPAZIONI (CONTROLLO)
(SUPERVISION OF OTHER SHAREHOLDINGS) Il controllo sulle partecipazioni delle imprese assicuratrici al capitale di società extrassicurative, e viceversa, ha lo scopo di evitare che i mezzi finanziari destinati all'esercizio attività assicurativa vengano dirottati altrove. Pertanto l'I.S.V.A.P. deve essere informato di dette partecipazioni per poter intervenire in via preventiva o a posteriori (anche ordinando il ridimensionamento della quota partecipativa).  
 
PARTO
(DELIVERY) Il parto è fatto fisiologico e non ha - salvo sue complicanze - caratteristiche di malattia. Come tale, quindi, nelle polizze riferite appunto al Ramo Malattia non potrebbe essere indennizzabile, anche se comporta degenza. Tuttavia molte polizze di questo Ramo lo ricomprendono, con le più diverse formulazioni (a forfait, con sottomassimale, ecc.). Sempre, comunque, ogni polizza prevede un periodo iniziale di carenza non inferiore a 10 mesi o a 300 giorni.  
 
PATTO CONTRARIO
(UNLESS OTHERWISE AGREED) È il patto posto in essere, là dove è ammesso, per derogare ad una norma di legge.  
 
PEGNO
(PLEDGE) Le somme assicurate possono essere date in pegno. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sull'originale di polizza o su appendice. In caso di pegno, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del vincolatario.  
 
PEJUS
(CLAIMS LOADING - MOTOR INSURANCE) Condizione di penalizzazione, pertinente al Ramo R.C. auto, settore veicoli per il trasporto di cose, che viene applicata se nel periodo di osservazione precedente sono stati pagati più sinistri. La liberalizzazione delle tariffe rende questa norma di applicazione facoltativa da parte delle imprese.  
 
PENALTY BONDS
(PENALTY BONDS) Polizza fidejussoria prestata a copertura di penalità dovute per ritardi nelle consegne, difformità nell'esecuzione di opere rispetto ai progetti originali, ecc.  
 
PER EVENTO
(ANY ONE EVENT) Questo termine indica che l'impegno del riassicuratore su un dato evento non tiene conto dei risarcimenti riferiti alle singole polizze coinvolte nello stesso evento, ma all'intera esposizione. In tal caso la cedente rapporta la propria quota di conservazione all'evento globale. Questa formula è particolarmente favorevole per la cedente nei trattati non proporzionali, data l'applicazione di una sola priorità per l'intero evento.  
 
PER SINISTRO
(ANY ONE CLAIM) Questo termine indica che l'impegno del riassicuratore su un dato evento è riferito ad ogni singola polizza colpita, quindi la quota conservata dalla cedente si applica ad ogni sinistro che abbia colpito la copertura riassicurativa nell'ambito di uno stesso evento. Questa procedura è particolarmente favorevole per il riassicuratore nei trattati non proporzionali, data l'applicazione della priorità per ogni polizza colpita.  
 
PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE
(ANATOMICAL or FUNCTIONAL DEGRADATION) È la perdita o diminuzione della capacita lavorativa, subita a seguito di un infortunio, che viene determinata applicando direttamente od analogamente una tabella delle percentuali di invalidità permanente (di norma A.N.I.A. o I.N.A.I.L.) predisposta per le perdite anatomiche. La perdita dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene parificata alla perdita anatomica.  
 
PERDITA DEFINITIVA
(ULTIMATE LOSS) In base alle disposizioni in vigore (Circolare I.S.V.A.P. 162/91) l'assicurazione del credito copre la perdita definitiva, totale o parziale del credito, ma non il ritardato pagamento. Per perdita definitiva si intende la perdita definitivamente accertata o presunta in base alle pattuizioni di polizza.  
 
PERDITA TOTALE DEL NOLO A GUADAGNARE
(TOTAL LOSS OF FREIGHT) Si ha perdita totale del nolo a guadagnare, quando l'assicurato non ne ha più diritto, oppure quando la nave o l'aeromobile si presumano periti.  
 
PERDITA TOTALE DELLA MERCE
(TOTAL LOSS OF GOODS) Si ha la perdita totale della merce, quando la stessa sia andata totalmente perduta, quando la nave o l'aeromobile vettori siano periti o si presumano tali, quando siano trascorsi tre mesi per le merci deperibili e sei mesi per quelle non deperibili, senza che sia stato possibile il ricupero o il trasbordo per il proseguimento del viaggio nonché quando i danni subiti superino i 3/4 del valore assicurabile. 
 
PERDITA TOTALE DELLA NAVE (VIRTUALE O COSTRUTTIVA)
(TOTAL LOSS OF THE VESSEL - ACTUAL or CONSTRUCTIVE) Si ha la perdita totale virtuale della nave quando essa sia perita o risulti sommersa senza possibilità di rigalleggiamento. La perdita totale è definita costruttiva quando le spese preventivabili per la riparazione, per il rigalleggiamento o per il ricupero, superano i tre quarti del valore assicurato.  
 
PERDITE PECUNIARIE (DI VARIO GENERE)
(PECUNIARY LOSS) Locuzione che sta ad indicare il Ramo assicurativo di cui al numero 16 dell'elenco allegato alla Legge 295/78. Tale Ramo riguarda un complesso di rischi eterogenei (rischi relativi all'occupazione, intemperie, perdite di utili, spese commerciali impreviste, perdite di fitti e redditi ecc.), accomunati dal solo fatto di tradursi in una perdita di denaro.  
 
PERFEZIONAMENTO
(FINALISATION) Termine in uso nella pratica assicurativa per indicare la sottoscrizione della polizza da parte del contraente, con contestuale pagamento della prima rata di premio.  
 
PERFORMANCE BONDS
(PERFORMANCE BONDS) Garanzia definitiva prestata per il buon esito di appalti assegnati.  
 
PERIODO DI ARMAMENTO E DI DISARMO
(FITTING OUT - LYING UP) Sono rispettivamente i periodi durante i quali la nave si trova in navigazione, in rada o in porto, in attesa di imbarcare o sbarcare il carico od invece in giacenza inoperosa, senza equipaggio a bordo, salvo il guardianaggio, secondo le disposizioni emanate autorità marittima.  
 
PERIODO DI ASSICURAZIONE
(PERIOD OF INSURANCE) Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia. Salvo il caso di polizze temporanee, esso è normalmente di un anno.  
 
PERIODO DI CARENZA
Vedi CARENZA.  
 
PERIODO DI OSSERVAZIONE
(PERIOD OF OBSERVATION) Condizione pertinente al Ramo R.C. auto necessaria per attuare la formula di personalizzazione BONUS/MALUS nonché la condizione di penalizzazione PEJUS (vedi). Si tratta, in pratica, di stabilire un lasso temporale nel quale si osserva se vengono denunciati, e successivamente pagati, dei sinistri. Il primo periodo inizia con la decorrenza di polizza e termina dopo 9 mesi. I successivi periodi durano 12 mesi, mantenendo la differenziazione dei tre mesi con la naturale scadenza della polizza.  
 
PERITO ASSICURATIVO
(INSURANCE SURVEYOR) Esperto in specifici settori merceologici che svolge la sua attività di valutazione e stima di valori, danni od accertamenti di particolari situazioni, connesse alla natura ed alle conseguenze di un sinistro.  
 
PERSONAL LINE
Vedi LINEA PERSONE  
 
PERSONE NON ASSICURABILI
(UNINSURABLE PERSONS) Le persone che siano affette da particolari situazioni patologiche, forme di alcoolismo o tossicodipendenza oppure che abbiano raggiunto certi limiti di et (predeterminati in polizza), vengono definite persone non assicurabili oppure assicurabili a particolari condizioni da pattuirsi specificatamente.  
 
PESCAGGIO
(DRAUGHT) L'altezza di parte della nave e di ogni mezzo galleggiante che si trova immersa nell'acqua.  
 
PICCOLO CABOTAGGIO
(COASTING TRADE) Navigazione costiera nel mar Mediterraneo, mar Nero e mar d'Azov, mar Rosso sino a Viasseir. In Atlantico tra Lisbona e Casablanca.  
 
PIENO DI CONSERVAZIONE
(RETENTION LINE) Parte di rischio conservata dalla cedente, prima del ricorso alla riassicurazione in eccedenza di somme.  
 
PIGNORAMENTO
(DISTRAINT) Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, alla imputazione e alla riduzione delle donazioni.  
 
PILOTA
(DOCK PILOT) Marittimo che, in possesso di apposita licenza rilasciata autorità competente, sale a bordo della nave per suggerire la rotta che la stessa deve osservare per uscire dal porto o per entrarvi, sino ad ormeggio ultimato.  
 
PIOGGIA (ASSICURAZIONE)
(PLUVIOUS INSURANCE) Questa tipologia contrattuale serve a garantire gli organizzatori di manifestazioni all'aperto (teatrali, sportive, ecc.) contro il rischio che l'evento "pioggia" determini l'annullamento delle manifestazioni stesse, con conseguente restituzione agli spettatori dell'importo pagato per accedervi; oppure che esso debba essere ripetuto in altra data, con conseguenti maggiori spese di allestimento.  
 
PIRATERIA
(PIRACY) Atto di sopraffazione inteso a depredare e devastare coste e navi.  
 
PITTURAZIONE DELLA CARENA
(PAINTING THE BOTTOM) Operazione che implica l'eliminazione delle incrostazioni e l'uso di vernici apposite. La relativa spesa, salvo alcune eccezioni previste al punto 15 delle Institute Time Clauses Hulls, non è normalmente reclamabile presso gli assicuratori.  
 
POLIZZA (DI ASSICURAZIONE)
(INSURANCE POLICY) È il documento che prova l'assicurazione e che l'assicuratore è obbligato a rilasciare (munito della sua firma) al contraente. Della polizza, l'assicuratore è tenuto a rilasciare duplicati o copie a richiesta ed a spese del contraente, con la facoltà di farsi presentare o restituire da questi l'originale. Tale documento contiene l'individuazione del contraente, delle persone o delle cose assicurate e le condizioni che regolano l'assicurazione, il premio, i limiti di garanzia ecc. E' firmato dall'assicuratore e dal contraente.  
 
POLIZZA A LIBRO MATRICOLA
(REGISTER POLICY) Prassi in uso soprattutto nel Ramo R.C. auto, che consente di gestire con un singolo contratto tutti i veicoli di proprietà dello stesso contraente, purché in numero non inferiore a 50, consentendo inclusioni ed esclusioni durante l'anno e calcolando poi con apposita regolazione il premio dovuto, dedotto quanto corrisposto anticipatamente.  
 
POLIZZA A TAGLIO FISSO
(FLAT PREMIUM POLICY) Sono così definite le polizze che recano prestampate le somme assicurabili ed il relativo premio (spesso la scelta è obbligata o è limitata a tre/cinque opzioni), che hanno quindi caratteristiche di facile vendibilità e richiedono brevi tempi di emissione.
 
POLIZZA AL PORTATORE
(BEARER POLICY) Vedi POLIZZE ALL'ORDINE.  
 
POLIZZA APERTA
(OPEN POLICY) Prassi in uso in diversi Rami e soprattutto nel Ramo R.C. auto con la quale si consente a commercianti, muniti di specifica autorizzazione, di assicurare i veicoli posti in circolazione per prova, collaudo o dimostrazione, per un periodo continuativo non superiore a 5 giorni.  
 
POLIZZA APERTA
(OPEN COVER) Contratto con il quale si assicurano, sino al loro esaurimento, le spedizioni riferite ad un contratto di fornitura. Si garantisce la somma corrispondente al valore dell'intera fornitura e di caso in caso il contraente segnalerà gli elementi concernenti le singole spedizioni.  
 
POLIZZA CAUZIONALE
(BOND INSURANCE) Nei casi in cui un soggetto, per obblighi derivanti dalla legge o da contratto sia tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, può evitare di immobilizzare denaro, stipulando con impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il Ramo Cauzione, una polizza cauzionale a favore del creditore dell'obbligazione. La polizza ha la stessa funzione tecnico - giuridica della cauzione in denaro.  
 
POLIZZA CUMULATIVA
(GROUP INSURANCE) Quando, in una polizza Infortuni, assicurato e contraente non si identificano in un unico soggetto, il contratto si definisce cumulativo, indipendentemente dal numero delle persone assicurate.  
 
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA NAVE A TEMPO
(INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS - I.T.C.HULLS) Contratto stipulato generalmente per la durata di dodici mesi non tacitamente rinnovabile.  
 
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA NAVE A VIAGGIO 
(INSTITUTE VOYAGE CLAUSES HULLS - I.V.C.HULLS) Contratto stipulato a garanzia di un determinato viaggio o serie di viaggi la cui durata è inferiore a dodici mesi, implicante l'applicazione della clausola "premio complementare".  
 
POLIZZA DI CARICO DIRETTA
(THROUGH BILL OF LADING) Contratto di trasporto per via marittima con il quale il vettore assume l'onere di effettuare, con altro mezzo, il viaggio terrestre sino alla destinazione finale.  
 
POLIZZA DI CARICO MARITTIMA
(OCEAN BILL OF LADING - B/L) Contratto di trasporto che attesta l'avvenuto imbarco della merce ed indica tutti gli elementi relativi alla spedizione. E' rilasciata e sottoscritta dal comandante della nave o, in sua vece, dall'impresa vettoriale o da raccomandatario della stessa. Tale documento, opportunamente girato in bianco, completa la documentazione che, pervenuta al destinatario ricevitore della merce, gli conferirà titolo per ottenerne la riconsegna nel luogo pattuito.  
 
POLIZZA FIDEJUSSORIA
(BOND INSURANCE) Nei casi in cui un soggetto è obbligato a prestare una fidejussione di terzi a garanzia degli impegni derivantigli da disposizioni di legge o di contratto, ove consentito o concordato, può stipulare una polizza fidejussoria con impresa autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzione, a favore del creditore dell'obbligazione.  
 
POLIZZA FLOTTANTE
(OPEN POLICY) Vedi POLIZZA APERTA.  
 
POLIZZA GLOBALE
(COMPREHENSIVE POLICY) Termine di uso comune per indicare una polizza che prevede garanzie relative a più Rami contemporaneamente. Esempio classico è la polizza globale fabbricati, nella quale spesso coesistono più garanzie e Rami diversi (incendio del fabbricato, cristalli, infortuni del portiere, ecc.).  
 
POLIZZA IN ABBONAMENTO
(OPEN POLICY or OPEN COVER) Contratto assicurativo generalmente di durata annuale, riferito alla spedizione di merci, che abbina all'obbligo per il contraente di richiedere copertura per tutte le spedizioni oggetto del contratto, la tutela per inesattezze involontarie nell'indicare quantità, pesi, valore delle merci nonché per eventuale ritardo nel darne preventivo avviso agli assicuratori rispetto all'inizio dei rischi.  
 
POLIZZA ITALIANA
(ITALIAN INSURANCE POLICY) Espressione usuale, valida in più Rami, per definire un tipo di polizza redatto utilizzando norme generali, definizioni, condizioni speciali, tacitamente convenute dalla generalità delle imprese e utilizzato soprattutto per l'assunzione di rischi ripartiti in coassicurazione.  
 
POLIZZA LIBERATA
(PAID UP INSURANCE) Si considera tale una polizza quando l'assicurato interrompe il pagamento dei premi annui. La polizza resta quindi in vigore con un capitale ridotto e cessa l'obbligo del pagamento dei premi annui.  
 
POLIZZA STIMATA
(ESTIMATED VALUE POLICY) È quella polizza che contiene (o fa riferimento a) una stima di valore delle cose assicurate accettata dalle parti. La stima diventa così un vero e proprio patto contrattuale e, quindi, è incontestabile.  
 
POLIZZA SUL FATTURATO
(TURNOVER POLICY) Contratto utilizzato per garantire contro i rischi del trasporto tutte le merci di proprietà di aziende industriali e commerciali, formanti oggetto del medesimo. Concordati i termini essenziali, quali i limiti territoriali, le somme massime in rischio per magazzino e per singolo viaggio a seconda del mezzo di trasporto, la portata della garanzia ed i relativi tassi di premio, l'assicurato è esonerato dal fornire notizia sulle singole spedizioni, corrispondendo inizialmente il premio calcolato su fatturati presuntivi. Alla scadenza contrattuale dovrà corrispondere l'eventuale conguaglio rapportato ai fatturati consuntivi.  
 
POLIZZA SUL FATTURATO NOLI
(INVOICED HAULAGE POLICY) Contratto che, in base alla legislazione vigente, viene rilasciato ad aziende che operano nell'ambito del trasporto di cose per conto terzi, a garanzia della responsabilità vettoriale. Sono garantiti i danni subiti dalle merci trasportate con autocarri di proprietà dell'assicurato e/o di terzi, purché supportate da lettera di vettura dell'assicurato.  
 
POLIZZA SULLE TARGHE
(IDENTIFIED NUMBER-PLATE POLICY) Contratto che, in base alla legislazione vigente, viene rilasciato ad aziende che operano nell'ambito del trasporto di cose per conto terzi, a garanzia della responsabilità vettoriale. Vengono identificati i mezzi impiegati dall'assicurato.  
 
POLIZZA TAGLIANDO
(COUPON POLICY) È una speciale forma di polizza Infortuni "rischio volo" che si stipula in occasione di viaggi aerei. Viene generalmente offerta presso le agenzie di viaggio e anche nelle aerostazioni, ma può essere rilasciata anche da una agenzia di assicurazione.  
 
POLIZZA VINCOLATA
(BOUND POLICY) Vedi VINCOLO.  
 
POLIZZE ALL'ORDINE E AL PORTATORE
(BEARER or ON DEMAND POLICY) Sono polizze che trasferiscono il credito verso l'assicuratore a chi le riceve mediante girata (polizza all'ordine) o semplice consegna (polizza al portatore).  
 
PONTE COPERTO
(SHELTER DECK) Nella nave, quella sovrastruttura, rispetto al ponte di coperta, permanentemente aperta ed esposta ai venti ed ai marosi.
 
PONTONE
(PONTOON) Grosso galleggiante in legno o metallo, privo di mezzi di propulsione, utilizzato nei traffici portuali o in acque interne.  
 
POOL
(POOL) Organizzazione costituita da un gruppo di imprese avente per oggetto la gestione di rischi che, per loro natura o gravità, debbono essere ripartiti in quote per ridurre le singole esposizioni.  
 
POOL DI SOTTOSCRIZIONE
(UNDERWRITING POOL) Organizzazione di assicuratori o riassicuratori che delegano ad un rappresentante comune i poteri di sottoscrizione di rischi in un ambito prestabilito.  
 
POOL ITALIANO PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI ATOMICI
Organismo costituito fra le imprese operanti in Italia. Ha lo scopo di studiare le basi tecniche e ripartire i rischi cosiddetti "atomici" a carattere catastrofale tra le imprese aderenti. E' gestito dall'Unione Italiana di Riassicurazione (detta anche U.I.R. o Uniorias)  
 
POOL PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE DA INQUINAMENTO
Organismo costituito fra imprese operanti in Italia. Ha lo scopo di ripartire i rischi catastrofali determinati da inquinamento ambientale tra le imprese aderenti. E' gestito dall'Unione Italiana di Riassicurazione (detta anche U.I.R. o Uniorias).  
 
PORTAFOGLIO ASSICURATIVO
(INSURANCE PORTFOLIO) È costituito dalla globalità degli affari assicurativi di un singolo Ramo o di tutti i Rami, appartenenti ad un'impresa ovvero gestiti da un'agenzia o da un broker di assicurazione ed è generalmente commisurato alla sommatoria dei premi.  
 
PORTAFOGLIO ESTERO (DEL LAVORO DIRETTO)
(FOREIGN PORTFOLIO - DIRECT BUSINESS) Complesso dei contratti stipulati da sedi estere di imprese italiane.  
 
PORTAFOGLIO ITALIANO (DEL LAVORO DIRETTO)
(ITALIAN PORTFOLIO - DIRECT BUSINESS) Complesso di contratti stipulati da un impresa in Italia ed all'estero in regime di libertà di prestazione (vedi).  
 
PORTAFOGLIO PREMI
(PREMIUM PORTFOLIO) Accredito al riassicuratore di quella porzione di premi, riferita a polizze dell'esercizio precedente, con scadenza successiva alla data di inizio del nuovo rapporto. La stessa procedura è attuata all'inverso alla cessazione del rapporto riassicurativo. Con l'accredito analitico o in percentuale prestabilita sui premi dell'esercizio precedente, il riassicuratore è impegnato, per la propria quota, su tutti i sinistri che avvengono nel corso del contratto, anche se riferiti a polizze con data di decorrenza precedente. Alla cessazione del rapporto avviene l'addebito sui premi dell'ultimo esercizio e, quindi, l'interruzione degli impegni su rischi ancora in corso.  
 
PORTAFOGLIO SINISTRI
(CLAIMS PORTFOLIO) Accredito al riassicuratore degli importi su sinistri risultanti in sospeso alla data di inizio del rapporto riassicurativo, indipendentemente dall'esercizio di appartenenza. La stessa procedura viene attuata all'inverso (addebito) alla cessazione. Con il trasferimento del portafoglio sinistri, il riassicuratore si accolla eventuali aggravi o beneficia di possibili risparmi in fase di liquidazione dei sinistri e, alla cessazione contrattuale, egli trasferisce lo stesso principio ad eventuali riassicuratori subentranti. Questo sistema di trasferimento prende il nome di CLEAN-CUT e permette la gestione del rapporto sulla base dell'anno contabile.  
 
PORTATA
(EXCESS POINT) Viene così definita nelle coperture non proporzionali, la parte eccedente la priorità che il riassicuratore è tenuto a rimborsare alla cedente in caso di sinistro.  
 
PORTATA DI UNA NAVE
(DEAD WEIGHT TONNAGE) Espressa in tonnellate, ne rappresenta la capacita di carico.  
 
PORTAVALORI
(CASH CARRIER) È così definita la specifica assicurazione che riguarda il trasporto di denaro o valori effettuato da persone nominativamente individuate, che debbono ottemperare a determinate prescrizioni contrattualmente stabilite.  
 
PORTO ASSEGNATO
(CARRIAGE FORWARD) Pattuizione in base alla quale le spese di trasporto sono a carico del destinatario.  
 
PORTO DI RILASCIO
(PORT OF REFUGE) Porto verso il quale il capitano decide di dirigersi, mutando la rotta prestabilita, in caso di emergente pericolo per la spedizione, o per riparare danni occorsi.  
 
PORTO FRANCO
(CARRIAGE PAID) Pattuizione in base alla quale le spese di trasporto sono a carico del mittente.  
 
POTERE DISCIPLINARE (SU AGENTI E BROKER)
È esercitato dalle Commissioni nazionali dei rispettivi Albi.  
 
PREMI DI COMPETENZA
(ACCOUNT YEAR PREMIUMS) È l'insieme dei premi incassati nell'anno, depurati della "riserva premi" dell'esercizio successivo e maggiorati della quota di "riserva premi" dell'esercizio precedente.  
 
PREMI DI COMPETENZA
(UNDERWRITING YEAR PREMIUM) Riferiti a contratti annuali Merci o Corpi, stipulati nel corso di un determinato esercizio, prescindendo dal fatto che la garanzia sia operante anche in una frazione dell'esercizio successivo o dall'eventuale pagamento rateale il cui incasso avvenga in detta frazione. Sono anche di competenza dell'esercizio, in cui è stato stipulato il contratto, i premi riferiti ad appendici di aumento, storno e regolazione, emesse nell'esercizio successivo.  
 
PREMI INCASSATI
(CASHED PREMIUMS) In alcuni trattati di riassicurazione si richiama questo termine per indicare che la cessione si basa sui premi effettivamente incassati nel periodo di copertura.
 
PREMI ORIGINALI
(ORIGINAL PREMIUMS) È il monte premi effettivamente applicato dalla cedente, con esclusione di imposte, tasse e storni, sulle polizze sottoscritte sia direttamente che in coassicurazione, o accettate in riassicurazione facoltativa.  
 
PREMI SOTTOSCRITTI
(WRITTEN PREMIUMS) Nella riassicurazione il riferimento a questo termine indica che la cessione è basata sulla massa premi effettivamente sottoscritta dall'impresa nel periodo di copertura.  
 
PREMIO
(PREMIUM) È la prestazione dovuta dal contraente all'assicuratore; è, in sostanza, il "prezzo" dell'assicurazione. E' dovuto per intero anche se frazionato in più rate.  
 
PREMIO (MANCATO PAGAMENTO)
(PREMIUM - NON-PAYMENT) Per i Rami Danni il mancato pagamento del premio comporta la sospensione dell'assicurazione. Se il mancato pagamento riguarda il premio iniziale, l'assicurazione diventa operante solo dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento. Ove trattasi di premio successivo al primo, la sospensione inizia alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.  
 
PREMIO (MANCATO PAGAMENTO)
(PREMIUM - NON-PAYMENT - LIFE) Per il Ramo Vita il mancato pagamento del premio del primo anno, (anche se frazionato in più rate) comporta la sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 (1 e 2 co.), come per le assicurazioni contro i Danni e l'assicuratore può agire, per l'esecuzione del contratto, entro sei mesi dalla scadenza del premio o della rata di premio. Il contratto è risolto di diritto (e i premi restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto o per la riduzione), se il mancato pagamento (entro il termine contrattuale di tolleranza o, in mancanza, entro quello di 20 giorni) riguarda i premi successivi al primo.  
 
PREMIO
(PREMIUM) È il premio calcolato su due ipotesi, quella demografica e quella finanziaria e corrisponde al costo medio della parte industriale della prestazione dell'assicuratore.  
 
PREMIO ADDIZIONALE
(ADDITIONAL PREMIUM) È la porzione di premio supplementare dovuta per l'eventuale estensione delle garanzie. Nei contratti non proporzionali si usa anche il termine PREMIO DI REINTEGRO che indica la possibilità di ricostituire la copertura al verificarsi di eventi dannosi. La ricostituzione è prevista contrattualmente e può essere limitata nel numero. Il metodo di calcolo del premio addizionale o di reintegro è generalmente predeterminato contrattualmente.  
 
PREMIO ADDIZIONALE PRO-RATA
(PRO-RATA PREMIUM) Premio rapportato all'incidenza dei sinistri.  
 
PREMIO ADDIZIONALE PRO-RATA TEMPORIS
(PRO-RATA TEMPORIS ADDITIONAL PREMIUM) Premio rapportato all'incidenza dei sinistri, ma limitato al tempo di copertura residuo.  
 
PREMIO ANNUO
(ANNUAL PREMIUM) È la rata annua di ammortamento demografico finanziario del premio unico. Il premio annuo è dovuto all'inizio di ciascun anno assicurativo. Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto.  
 
PREMIO COMPLEMENTARE
(FULL PREMIUM IF LOST) Pattuizione prevista dai contratti assicurativi concernenti la nave garantita per periodo inferiore a dodici mesi. Nel caso di perdita totale della stessa, l'assicurato si impegna a corrispondere la differenza tra il premio pagato ed il corrispondente premio annuo.
 
PREMIO D'INVENTARIO
(INVENTORY PREMIUM) È un premio, unico od annuo, puro, ma maggiorato del caricamento di gestione.  
 
PREMIO DA CONVENIRSI
(PREMIUM TO BE AGREED) Pattuizione relativa a circostanze che, nell'assicurazione Trasporti, possono verificarsi durante la validità del contratto, ma estranee ad iniziative dell'assicurato. In tali frangenti, l'assicuratore conferma la validità della prestazione, ma si riserva di richiedere, concordandolo con l'assicurato, un diverso premio.  
 
PREMIO DEPOSITO
(DEPOSIT PREMIUM) Premio che la cedente deposita presso il riassicuratore in attesa del conteggio definitivo.  
 
PREMIO DI COMPETENZA
(EARNED PREMIUM) Premio effettivo spettante al riassicuratore in un dato esercizio di bilancio. La formula adottata per la determinazione del "premio di competenza" è identica a quella usata nei prospetti di bilancio ministeriale, ossia: premio lordo più riserva premi dell'esercizio precedente, meno riserva premi dell'esercizio in corso.  
 
PREMIO DI CONGUAGLIO
(ADJUSTMENT PREMIUM) Premio dovuto al riassicuratore in fase consuntiva, depurato da eventuali anticipi.  
 
PREMIO DI REINTEGRO
(REINSTATEMENT PREMIUM) Vedi PREMIO ADDIZIONALE.  
 
PREMIO DI RISCHIO
(RISK PREMIUM) È la quota di premio puro destinata alla copertura del costo del rischio morte, nel periodo al quale il premio si riferisce. Il premio di rischio si trova nelle assicurazioni per le quali esiste l'impegno di corrispondere un capitale in caso di decesso. Manca, naturalmente, nelle assicurazioni che prevedono il pagamento di un capitale o di una rendita solo in caso di vita.  
 
PREMIO DI RISPARMIO
(ACTUARIAL PREMIUM) È così definita la quota di premio puro che è destinata alla costituzione della riserva matematica. Il premio di risparmio deve essere calcolato in modo tale che, gli importi accantonati, maggiorati degli interessi demografico-finanziari maturati, consentano all'assicuratore di disporre in ogni momento della riserva matematica.  
 
PREMIO FISSO
(FLAT PREMIUM) Nella riassicurazione, come nell'assicurazione, l'applicazione di un importo fisso indica che il premio è forfettario e non in rapporto al massimale.  
 
PREMIO IMPONIBILE
(PREMIUM NET OF TAXES) È il premio dovuto dal contraente, comprensivo di accessori e di eventuali interessi di frazionamento (vedi), prima della applicazione delle imposte.  
 
PREMIO LORDO
(GROSS PREMIUM) Premio imponibile, maggiorato delle imposte.  
 
PREMIO LORDO
(GROSS PREMIUM) Premio che la cedente versa al riassicuratore al netto di imposte e, a volte, di accessori.  
 
PREMIO LORDO
(GROSS PREMIUM - LIFE) È il premio puro maggiorato dei caricamenti per le spese di acquisizione, di gestione ed eventualmente di incasso.  
 
PREMIO MINIMO
(MINIMUM PREMIUM) Premio comunque dovuto dal contraente anche qualora per effetto di regolazione passiva, spettasse al contraente stesso un rimborso tale da ridurre sensibilmente il premio anticipato. Deve essere contrattualmente predeterminato.  
 
PREMIO MINIMO
(MINIMUM PREMIUM) Premio che la cedente garantisce al riassicuratore su un dato rischio o contratto. In sede di calcolo definitivo, il premio minimo s'intende comunque acquisito dal riassicuratore, anche se superiore a quanto effettivamente dovuto.  
 
PREMIO MINIMO E DEPOSITO
(MINIMUM AND DEPOSIT PREMIUM) Premio minimo che la cedente deposita presso il riassicuratore. In sede di conguaglio definitivo, questo premio s'intenderà comunque acquisito dal riassicuratore.  
 
PREMIO NATURALE
(ANNUAL RISK PREMIUM) È un premio annuo puro e fa riferimento al rischio dell'anno cui si riferisce.  
 
PREMIO NETTO
(NET PREMIUM) È il premio, comprensivo degli eventuali interessi di frazionamento, che, dedotto ogni sconto convenuto e maggiorato degli accessori, dar poi luogo al premio imponibile.  
 
PREMIO NETTO
(NET PREMIUM) Premio che la cedente versa al riassicuratore, al netto dei costi di acquisizione originali.  
 
PREMIO PROVVISORIO
(PROVISIONAL PREMIUM) Vedi PREMIO DEPOSITO.  
 
PREMIO PURO
(PURE PREMIUM) Il premio puro è determinato dall'assicuratore sulla base della sinistrosità presunta e quindi per far fronte ad essa. Si ottiene mettendo in relazione la frequenza dei sinistri con il costo medio dei sinistri stessi, entrambi stimati.  
 
PREMIO PURO
(PURE PREMIUM) È il premio calcolato su due ipotesi, quella demografica e quella finanziaria e corrisponde al costo medio della parte industriale della prestazione dell'assicuratore.  
 
PREMIO SOGGETTO
(SUBJECT PREMIUM) Premio di riferimento a cui si applica il tasso percentuale stabilito in un contratto riassicurativo.  
 
PREMIO UNICO
(FLAT PREMIUM) È l'ammontare del premio pagato in un'unica soluzione alla stipula della polizza.  
 
PREMORIENZA
(PREDECEASE) Nell'assicurazione sulla durata della vita umana, sta ad indicare la morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo.
 
PRESCRIZIONE
(RIGHT TIMEBARRED) Estinzione di un diritto, in quanto non esercitato dal titolare del medesimo per il tempo determinato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in un anno. Quelli derivanti da trattati di riassicurazione in due anni.  
 
PRESTAZIONE (LIBERTÀ DI)
(FREEDOM OF SERVICES) L'U.E. volendo realizzare un mercato unico europeo dei beni e dei servizi, ha emanato numerose disposizioni in tal senso, onde realizzare gradualmente l'obiettivo, mano a mano recepite nei vari ordinamenti nazionali. Negli ultimi anni il processo di unificazione del mercato è stato accelerato: il mercato unico è ufficialmente aperto (caduta delle barriere doganali) già dal 1° gennaio 1993. Relativamente all'assicurazione sono state emanate diverse direttive comunitarie, tutte recepite nell'ordinamento italiano, in ordine alla gestione dei vari Rami assicurativi, al servizio assicurativo, al diritto di stabilimento e così via, anche con risvolti fiscali, di scelta della legislazione da applicare al contratto, ecc. In particolare, delle sei direttive (tre per i Rami Danni e tre per il Ramo Vita) le ultime due (Danni e Vita) sono state recepite nel marzo 1995  
 
PRESTAZIONI
(OBLIGATIONS) Obbligazioni di natura pecuniaria derivanti dalla stipulazione della polizza. Per l'assicuratore, la prestazione consiste nel pagamento di un capitale o di una rendita; per l'assicurato, nel pagamento di un premio unico oppure annuo.  
 
PRESTITO
(LOAN) L'assicurato con polizza Vita può ottenere dei prestiti secondo quanto stabilito dal contratto, entro il limite massimo costituito dal "valore attuale" della sua polizza, calcolato secondo le norme che regolano il riscatto e la riduzione.  
 
PREVENZIONE SINISTRI
(LOSS PREVENTION) Attuazione di misure precauzionali tendenti ad evitare il ripetersi di danni emersi da precedenti esperienze.  
 
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
(ABSOLUTE FIRST LOSS INSURANCE) Forma di copertura che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione alcuna con il valore reale dei beni in rischio.  
 
PRIMO RISCHIO RELATIVO
(RELATIVE LOSS INSURANCE) Forma di copertura che comporta l'esposizione del valore esistente, ponendolo in relazione al danno che l'assicurato ritiene di poter subire. Nel contratto deve essere dichiarato anche il valore complessivo delle cose, che non può essere inferiore al valore complessivo di esistenza delle cose stesse.  
 
PRIMO VETTORE
(FIRST CARRIER) È così definita l'impresa che assume l'incarico di effettuare il trasporto, ancorché lo trasferisca ad altra impresa (o padroncino), definiti quindi secondo vettore.  
 
PRINCIPIO INDENNITARIO
(PRINCIPLE OF INDEMNITY) È il principio per cui l'assicurazione deve sollevare dalle conseguenze economiche di un danno, ma non può costituire mezzo per conseguire un lucro. Tale principio è salvaguardato da numerose disposizioni del Codice civile. Nelle assicurazioni di cose l'indennizzo non può quindi superare il valore delle stesse cose al momento del sinistro, indipendentemente dall'importo per il quale l'assicuratore ha contrattualmente assunto l'obbligo che rappresenta soltanto il limite massimo della sua esposizione.  
 
PRIORITÀ - FRANCHIGIA
(PRIORITY – DEDUCTIBLE) Somma o percentuale a carico del riassicurato.  
 
PRIORITÀ AGGREGATA
(AGGREGATE PRIORITY) In aggiunta alla priorità, per danno o per evento, convenuta su un dato contratto di riassicurazione non proporzionale, le parti possono convenire che l'intervento del riassicuratore sia successivo ad un'ulteriore ritenzione della cedente, composta da una cifra fissa o da una percentuale dei premi sui quali viene calcolato il tasso di premio e, comunque, riferita a danni eccedenti la priorità.  
 
PRIVILEGIO
(LIEN) E' accordato, indennità dovuta dall'assicuratore R.C. al suo assicurato, al danneggiato per patto di quest'ultimo, in relazione al credito del danneggiato stesso per il danno subito.  
 
PROBABILITÀ
(PROBABILITY) Si dice probabilità di un evento il rapporto tra il numero dei casi favorevoli all'evento e il numero dei casi possibili.  
 
PROBABILITÀ DI MORTE
(PROBABILITY OF DEATH) È la probabilità che una persona di et x ha di morire prima di raggiungere l'età x+1.  
 
PROBABILITÀ DI VITA
(PROBABILITY OF LIFE) È la probabilità che una persona di et x ha di raggiungere l'età x+1. 
 
PROCEDIMENTO PENALE
(CRIMINAL PROCEEDINGS) Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza è rilevante la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).  
 
PROCESSO VERBALE FERROVIARIO
(RAILWAY REPORT) Trattasi di documento il cui rilascio deve essere richiesto all'Amministrazione ferroviaria nel caso in cui, all'atto della riconsegna della merce, emergano anomalie, danni, perdite ecc.  
 
PRODOTTO
(PRODUCT) Agli effetti della R.C. prodotti, si considera "prodotto" qualsiasi bene mobile consolidato a seguito di trasformazione o di trattamento che ne modifichi le caratteristiche.
 
PRODUTTORE
(PRODUCER or MANUFACTURER) È il fabbricante di un prodotto finito od il produttore della materia prima.  
 
PROFITTO SPERATO
(EXPECTED PROFIT) L'assicuratore, che è tenuto a rivalere nei modi e nei termini pattuiti l'assicurato del danno sofferto in conseguenza di un sinistro, risponde del profitto sperato solo se si è contrattualmente obbligato in tal senso.  
 
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
(BUSINESS PLAN) Documento fondamentale da allegare (accompagnato da una relazione tecnica) alla domanda di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni sia per le imprese italiane che per quelle estere (rappresentanze), tanto all'I.S.V.A.P. che al Ministero dell'Industria. È completato da una previsione di andamento relativa a ciascuno dei primi tre esercizi.  
 
PROGRAMMAZIONE (DELLA POLITICA ASSICURATIVA NAZIONALE)
Costituisce una delle competenze del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e viene svolta su proposta del Ministero dell'Industria, per formulare gli indirizzi della politica assicurativa, tenendo conto delle esigenze economiche e sociali del paese e degli sviluppi del mercato assicurativo, comunitario e mondiale.  
 
PROMOTORE FINANZIARIO
È promotore finanziario chi, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente le attività di intermediazione finanziaria. Tali attività devono essere svolte esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola società di intermediazione mobiliare. È in ogni caso inibita ogni forma di consulenza porta a porta.  
 
PROPORZIONALE
(PROPORTIONAL RULE) È la regola per cui resta a carico dell'assicurato la parte di danno proporzionale alla differenza tra il valore risultante al momento del sinistro e quello assicurato, in quanto l'assicurazione copre solo una parte del valore della cosa assicurata.
 
PROPORZIONALE
(PROPORTIONAL) Termine generico che indica la forma di riassicurazione pro quota (quota parte, eccedente, facoltativo, facoltativo-obbligatorio).
 
PROPOSTA
(OFFER - CONTRACTUAL - or PROPOSAL OF INSURANCE) Il contratto di assicurazione, come tutti i contratti, si realizza attraverso l'incontro delle volontà quando la proposta (avanzata dall'assicurando anche se predisposta dall'assicuratore) viene accettata dall'assicuratore stesso. La proposta scritta rimane ferma (irrevocabile) per 15 o 30 (se occorre una visita medica) giorni dalla consegna o spedizione.  
 
PROROGA
(EXTENSION) Vedi TACITO RINNOVO.  
 
PROSECUZIONE DELLA GARANZIA
(CONTINUATION CLAUSE) Qualora la nave, allo scadere del contratto assicurativo, si trovasse in navigazione o in un porto di rilascio, la garanzia, previo avviso agli assicuratori, continuerà sino al felice arrivo nel porto di destinazione a condizioni e tasso di premio da convenirsi.  
 
PROTEZIONE GLOBALE
(WHOLE ACCOUNT COVER) È una forma di riassicurazione non proporzionale che congloba più categorie di Rami, anche se con caratteristiche specifiche per ciascuno.  
 
PROTEZIONE MISTA
(MIXED PROTECTION) È una forma di copertura riassicurativa che protegge diversi tipi di contratti sottostanti. Particolarmente usata da riassicuratori attivi nella riassicurazione proporzionale, la protezione mista tende a limitare il rischio di cumulo di esposizioni derivanti da uno stesso evento.  
 
PROTEZIONE OBBLIGATORIA PER CONTO COMUNE
(BUILT-IN COMMON A/C PROTECTION) Termine indicante che la coassicuratrice o il riassicuratore non hanno la facoltà di rinunciare alla protezione stipulata dalla impresa. Tale obbligatorietà è in via di sparizione, avendo spesso comportato un doppio costo di protezione per coassicuratrici e riassicuratori gi muniti di proprie ricoperture.  
 
PROVA (DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE)
(DOCUMENTARY PROOF - OF INSURANCE CONTRACT) Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.  
 
PROVA (DEL TRATTATO DI RIASSICURAZIONE)
(DOCUMENTARY PROOF - OF REINSURANCE TREATY) Il contratto di riassicurazione deve essere provato per iscritto.  
 
PROVA (INVERSIONE DELL'ONERE)
(REVERSE ONUS OF PROOF) Quando il legislatore presume la responsabilità di un determinato soggetto, questi è ammesso a fornire la prova contraria o liberatoria. Si ha così l'inversione dell'onere della prova, nel senso che a fornire quest'ultima non è il soggetto che avanza una domanda giudiziale, bensì" è il soggetto contro cui viene fatta valere la domanda a disporre di precise facoltà in materia probatoria. Ciò ha rilievo nel campo delle responsabilità presunte per fatto proprio o per fatto altrui, dette anche indirette.  
 
PROVA (ONERE DELLA)
(ONUS OF PROOF) Chiunque voglia far valere il proprio diritto al risarcimento di un danno subito deve provare che ne sussistono le condizioni.  
 
PROVA DI FORTUNA
(SEA PROTEST) Documento presentato dal capitano della nave all'Autorità competente del porto di attracco, corroborato dalla testimonianza di alcuni membri dell'equipaggio, e relativo alle possibili conseguenze dannose subite dalla merce imbarcata a seguito di un accidente occorso alla nave o durante le operazioni di carico e/o scarico (per pioggia di notevole entità, acqua di sentina, travasatasi nelle stive, od altri avvenimenti consimili). Con ciò si tende ad escludere la responsabilità del vettore per gli eventuali danni che dovessero essere accertati.  
 
PROVENTI
(NET INCOMES) Sono così definiti i redditi derivanti all'impresa dagli investimenti obbligatoriamente costituiti a copertura delle riserve tecniche. Nella R.C. auto, in regime di tariffa amministrata, la loro incidenza media veniva considerata per la determinazione della tariffa stessa. Si dividono in ordinari, straordinari e da fondi a destinazione specifica.  
 
PROVVIGIONE
(COMMISSION) È la remunerazione degli affari assicurativi gestiti e procacciati dall'agente, dal broker o dal produttore e corrisposta a questi dall'impresa (o dall'agente al produttore, subagente, segnalatore). Tradizionalmente la provvigione è distinta in: - provvigione di incasso, destinata a compensare attività di incasso del premio, la gestione amministrativa del contratto e, in qualche caso, anche l'esecuzione di determinati compiti in caso di sinistro; - provvigione di acquisto, destinata a remunerare attività di acquisizione del contratto. La provvigione di acquisto, nel caso di contratti con durata poliennale, può essere corrisposta in forma ricorrente, ad ogni incasso del premio, o in forma precontata (anticipata) sul cumulo di tutte le annualità di premio previste dal contratto all'atto dell'incasso della prima. Per i contratti di durata annuale la provvigione di acquisto è corrisposta solo ricorrentemente, ad ogni rinnovo. In alcuni Rami assicurativi (es. R.C. auto) la provvigione di incasso e di acquisto è corrisposta in forma unificata.  
 
PROVVIGIONE D'ACQUISTO
(AQUISITION COMMISSION) Vedi PROVVIGIONE.  
 
PROVVIGIONE D'INCASSO
(COLLECTING COMMISSION) Vedi PROVVIGIONE.  
 
PROVVISIONALE
(PAYMENT ON ACCOUNT) Acconto sul risarcimento disposto dal giudice penale a favore del danneggiato (costituitosi in parte civile), mediante sentenza, quando con la stessa non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva del danno.  
 
PSICOFARMACI
(PSYCHODRUGS) Vedi TOSSICODIPENDENZA.  
 
PULIZIA DELLE CISTERNE
(CLEANING OF TANKS) Operazione indispensabile allorché una nave che ha trasportato liquidi infiammabili debba essere sottoposta a riparazioni. In tale evenienza l'armatore deve ottenere inoltre il certificato "gas free". Le relative spese sono rimborsabili dall'assicuratore, in quanto connesse a riparazioni.  
 
PUNTURE DI INSETTI
(INSECT BITE) Le conseguenze delle punture di insetti sono abitualmente escluse dalle polizze Infortuni. Anche se i loro effetti portano raramente a fenomeni di una certa gravità, è consigliabile derogare alla esclusione in presenza di soggetti che svolgono particolari attività (apicultori, agricoltori, ecc.).

OBBLIGO (DELLA ASSICURAZIONE)
(COMPULSORY INSURANCE) Nel linguaggio comune ci si riferisce a quanto previsto a proposito di veicoli a motore senza guida di rotaie ed ai natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate e muniti di motore di potenza non superiore ai 3 HP. Ma in realtà l'ordinamento contiene molti casi di assicurazioni obbligatorie prescritte dal codice della navigazione (per gli aerei) e da leggi diverse (per altre situazioni: dal trattamento del gas liquefatto in bombole, alla caccia), ecc.  
 
OGGETTO (DEL CONTRATTO)
(SUBJECT MATTER INSURED) Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO).  
 
OGNI E QUALSIASI AVVENIMENTO
(EACH AND EVERY OCCURRENCE - E.pO.) Termine che indica che il risarcimento è riferito alla totalità dei danni relativi a un dato avvenimento.  
 
OGNI E QUALSIASI DANNO
(EACH AND EVERY LOSS - E.pL.) Termine che indica che il risarcimento è riferito al concetto di danno e non di avvenimento.  
 
OMICIDIO COLPOSO
(MANSLAUGHTER) Commette omicidio colposo chi, senza volontà e intenzione di commettere alcun reato, provoca la morte di una persona. 
 
OMOGENEITÀ
(HOMOGENEITY – OF RISKS) Principio tecnico per cui i rischi assicurati per essere considerati omogenei devono avere le stesse caratteristiche sia quantitative (ammontare delle somme assicurate) che qualitative (frequenza dei sinistri).  
 
ONDE SONICHE
(SONIC BANG) Sono onde acustiche determinate da aeromobili od oggetti volanti in genere, nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica, dette anche "bang sonico", che possono provocare danni a beni assicurati.  
 
ONERE DELLA PROVA
(ONUS OF PROOF or BURDEN OF PROOF) Vedi PROVA.  
 
ONERI DI URBANIZZAZIONE
(CONTRIBUTIONS OF URBANISATION) Sono quegli oneri (cessione di aree, creazione di verde, parcheggi, ecc.) che i costruttori e lottizzatori si impegnano a realizzare prima dell'ottenimento della concessione edilizia. La polizza assicurativa, obbligatoria, copre i casi di mancata osservanza degli impegni di urbanizzazione da parte dell'obbligato.  
 
ONERI FISCALI A CARICO DELL'ASSICURATO
(TAXES PAYABLE BY THE INSURED) Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).  
 
OPEN COVER
(OPEN COVER) È il corrispondente nella riassicurazione della "polizza aperta". Nella riassicurazione, infatti, l'open cover d facoltà alla cedente di cedere, a proprio giudizio, quote di rischi assunti, senza obbligo di preavviso.  
 
OPERA MORTA
(UPPER WORK) Parti dello scafo di una nave situate al di sopra della linea di galleggiamento.  
 
OPERA VIVA
(QUICK WORK or BOTTOM) Parti dello scafo di una nave situate al di sotto della linea di galleggiamento.  
 
OPZIONE A SCADENZA
(TERMINAL OPTION) Vedi OPZIONE AL TERMINE.  
 
OPZIONE AL TERMINE
(TERMINAL OPTION) È una clausola contrattuale che consente all'assicurato con polizza Vita di scegliere una prestazione alternativa a quella prevista in polizza. Quando la prestazione garantita è un capitale, quella alternativa è una rendita. Quando la prestazione garantita è una rendita, quella alternativa è un capitale o una rendita con caratteristiche diverse da quella assicurata.  
 
ORDINE DI CONSEGNA
(DELIVERY ORDER) Documento rilasciato al ricevitore della merce dall'agenzia marittima che agisce per conto del vettore marittimo. Deve essere annotato con riserva, qualora le merci risultino in stato di avaria od il numero dei colli non corrisponda a quello originario.  
 
ORMEGGIO
(MOORING) Operazione che, con l'ausilio di ancore, catene e cavi, consente alla nave di essere mantenuta saldamente fissata ad uno o più punti di solida presa, contro l'azione delle acque e del vento.

NAMES
(NAMES) Termine che sta ad indicare i diversi Sindacati di sottoscrizione che operano presso i Lloyd's di Londra.  
 
NAUFRAGIO
(SINKING) Affondamento della nave o dell'imbarcazione.  
 
NAVE DA CARICO
(GENERAL CARGO SHIP) Così definita in quanto il suo impiego è finalizzato al trasporto di merci in genere.  
 
NAVE PORTA CONTENITORI
(CONTAINERS SHIPPING LO/LO or CONTAINERS SHIPPING-RO/RO) Nave progettata per il miglior sfruttamento dello spazio destinato a ricevere containers. può anche avere locali adibiti al carico tradizionale o spazi per l'imbarco di mezzi rotabili.  
 
NAVE TRAGHETTO
(FERRY BOAT - ROLL ON/ROLL OFF) Nave costruita con criteri che rendono possibile l'imbarco e lo sbarco di mezzi semoventi nonché semirimorchi o carrelli ferroviari da rimuoversi con motrici stradali.  
 
NAVI CISTERNA
(TANKERS) Con tali navi vengono trasportati carichi liquidi costituiti prevalentemente da petrolio e suoi derivati, ma anche da olio commestibile, vino, acqua ecc. Le cisterne, nella quasi totalità dei casi, hanno pareti vetrificate che rappresentano una maggior tutela per il prodotto e facilitano le operazioni di lavaggio.  
 
NAVI DI LINEA
(LINERS) Si differenziano dalle cosiddette navi volandiere per il loro impiego in servizio regolare di linea, con itinerari, scali ed orari prestabiliti e pubblicizzati.  
 
NAVI FRIGORIFERE
(REFRIGERATED CARRIERS) Adibite al trasporto di generi alimentari (carne, frutta, verdura ecc., freschi o congelati) che devono essere conservati a diverse basse temperature. Sono munite di pareti delle stive termicamente isolate e dotate di impianto frigorifero.  
 
NAVI GASSIERE E METANIERE
(GAS CARRIERS) Adibite al trasporto di gas (propano, butano, metano, ecc.) liquefatto a temperatura ambiente, reso liquido per compressione; oppure se, per raffreddamento, a pressione atmosferica.  
 
NAVI PORTA CHIATTE
(LASH CARRIERS) Dispongono di proprie attrezzature che consentono l'imbarco e lo sbarco di chiatte senza l'ormeggio a banchina.  
 
NAVI PORTA RINFUSA
(BULK CARRIERS) A differenza delle navi da carico, dispongono di stive atte esclusivamente al trasporto di carichi secchi quali grano, riso ecc. Appartengono a tale categoria anche le navi adibite al trasporto di minerali.  
 
NAVI PORTA RINFUSE MISTE
(ORE-OIL CARRIERS or ORE-BULK-OIL CARRIERS - OBO) Adibite al trasporto di carichi di elevato peso specifico (minerali) e prodotti petroliferi, oppure carichi liquidi o secchi di peso specifico relativamente basso, ma che saturano la portata della nave.  
 
NAVI VOLANDIERE
(TRUMPS) Navi che non effettuano servizio regolare di linea, ma fanno scalo nei porti ove sia prevista la possibilità di imbarcare merce o concludere un contratto di noleggio.  
 
NEGLIGENZA (PRESUPPOSTO DI COLPA)
(NEGLIGENCE - PRESUMPTION OF FAULT). È un comportamento messo in atto senza la preoccupazione di considerare la possibilità di causare danni.  
 
NESSO DI CAUSALITÀ (O EZIOLOGICO)
(CAUSAL CONNECTION) È la relazione di causa-effetto che deve sussistere fra il fatto illecito ed il danno, affinché vi sia responsabilità in capo all'autore del fatto stesso. Il concetto è espresso dall'art. 2043 C.c. che fa scaturire la responsabilità dal fatto illecito "che cagiona" ad altri un danno ingiusto.  
 
NETTO A BORDO
(CLEAN ON BOARD) Termine utilizzato nei documenti di trasporto, prevalentemente nelle polizze di carico oceaniche, a conferma dell'integrità delle merci imbarcate.  
 
NODO
(KNOT) Unità di misura equivalente alle miglia marine (mt. 1852) percorse in un'ora.  
 
NOLEGGIO DI NAVE
(CHARTER PARTY) Con tale contratto l'armatore si impegna ad effettuare uno o più viaggi, oppure per un tempo determinato secondo le prescrizioni ricevute dal noleggiatore e verso corresponsione da parte di quest'ultimo e nelle forme convenute, del nolo pattuito.  
 
NOLO
(FREIGHT) Nell'assicurazione della nave, oltre alla somma corrispondente alla valutazione Corpo e Macchine, può essere assicurato, a titolo di Nolo sperato, un importo massimo pari al 25% di detta valutazione, al netto però di quanto garantito sotto la voce Interessi e Sborsi. La garanzia è operante nel caso di perdita totale della nave e costituirò, ove necessario, complemento della somma assicurata su Corpo e Macchine per contribuzione in avaria generale, ricorso di terzi e spese di salvataggio.  
 
NOLO DI RITORNO
(BACK FREIGHT) Spesa dovuta per il trasporto dal luogo di destinazione della merce a quello di imbarco per effetto del rigetto da parte delle autorità sanitarie. E' addossabile al caricatore e/o mittente se non riconducibile a responsabilità del vettore.  
 
NOLO DOVUTO AD OGNI EVENTO
(FREIGHT TO BE PAID IN ANY CASE) È la spesa pattuita per il trasporto, non anticipata all'armatore, ma dovutagli anche nel caso in cui la nave sia perita nel corso del viaggio.  
 
NOLO LIBERO
(FREE FREIGHT) Termine usato per differenziare il costo dell'autotrasporto (nolo) dalle tariffe obbligatorie "a forcella".  
 
NON PROPORZIONALE
(NON PROPORTIONAL) Termine generico che indica la forma di riassicurazione in eccedenza di capitali (Eccesso Danni) e Stop Loss.
 
NORME INDEROGABILI
(REGULATIONS WHICH MAY NOT BE DEROGATED) Sono quelle, indicate dal legislatore dagli articoli 1882 usque 1931 C.c., derogabili solo se in senso più favorevole all'assicurato e Perciò sostituite, in caso di deroghe sfavorevoli, dalle corrispondenti disposizioni di legge.  
 
NOTA DI COPERTURA
(COVER NOTE) Documento che anticipa le condizioni principali che verranno meglio definite e sviluppate nel contratto che cedente e riassicuratore andranno a stipulare. Se controfirmato dalle parti, questo documento ha valore legale, anche se clausole specifiche non ben definite possono formare oggetto di contraddittori e contestazioni giudiziarie o extragiudiziarie. Nella riassicurazione facoltativa la nota di copertura è ancora oggi l'unico documento adottato.  
 
NOTA DI CREDITO/DEBITO
(CREDIT/DEBIT NOTE) Documento contabile provvisorio, usato particolarmente nella riassicurazione facoltativa, in attesa del conto globale riferito a un dato periodo.  
 
NOTIFICA DI DISDETTA ALLA SCADENZA
(N.C.A.D.) Traduzione dall'inglese di "Notice of cancellation at anniversary date". È usato per significare che la partecipazione di un riassicuratore s'intende disdetta alla scadenza del termine contrattuale, senza obbligo di notifica ulteriore.  

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